Art. 3. Pure con le modalita' di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati. Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalita', verra' riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire 2.000.000. La prima provvista fondi sara' effettuata con riferimento al pagamento degli interessi annuali di scadenza 19 dicembre 1987.