Art. 3.
  Pure  con  le  modalita' di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi
per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte
di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.
  Inoltre,  sempre  alle  stesse  scadenze e con le stesse modalita',
verra' riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso  spese,
un importo forfettario annuo di lire 2.000.000.
  La  prima  provvista  fondi  sara'  effettuata  con  riferimento al
pagamento degli interessi annuali di scadenza 19 dicembre 1987.