Art. 5.
  In  relazione  ai termini di prescrizione, per gli interessi cinque
anni dalla data di scadenza del pagamento e  per  il  capitale  dieci
anni  dalla  data  stabilita  per  il  rimborso,  i  fondi  in valuta
eventualmente non utilizzati e restituiti dal "Fiscal Agent"  saranno
messi a disposizione del Ministero del tesoro.
  La  Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro Direzione
generale del tesoro, provvedera' a negoziare contro lire i  fondi  in
yen  non  utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata
del bilancio statale.