(all. 1 - art. 1)
    

NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE E L'ESERCIZIO
                 DELLE LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE
                    (Legge 28 giugno 1986, n. 339)
                              CAPITOLO I
                             GENERALITA'
               Sezione 1. - OGGETTO E SCOPO DELLE NORME
1.1.01. Oggetto. - Le presenti norme, nel quadro generale delle norme
impianti in quanto non modificate dalle presenti norme, riguardano le
linee   elettriche   aeree  esterne,  come  definite  in  1.2.02,  ad
esclusione delle linee di  contatto  per  trazione  elettrica  e  dei
relativi alimentatori in sede.
Esse  si  applicano  altresi'  alle  linee situate in zone sismiche e
tengono  luogo   integralmente   delle   disposizioni   tecniche   ed
amministrative  di  cui alle leggi n. 1684 del 25/11/1962 e n. 64 del
2/2/1974.
Le  presenti  norme  si  applicano  alle  linee  di nuova costruzione
nonche' alle varianti di tracciato ed alle trasformazioni radicali di
quelle  gia' esistenti. Nel caso in cui le trasformazioni si limitano
alla  modifica  o  alla  sostituzione  di  alcuni  sostegni  e   loro
armamenti,  possono  essere  applicate  anche le norme secondo cui la
linea e' stata costruita.
1.1.02.  Scopo.  -  Le  presenti  norme  hanno lo scopo di fissare le
prescrizioni fondamentali che devono essere osservate nel progetto  e
nella costruzione delle linee elettriche di cui in 1.1.01.
Tali  prescrizioni  riguardano l'intero percorso della linea compresi
gli attraversamenti di opere, quali  ad  esempio  ferrovie,  tranvie,
filovie, funicolari, strade, linee elettriche o di telecomunicazione.
Per quanto riguarda le interferenze con le linee di telecomunicazione
di applicano le norme CEI.103 - 6.
                       Sezione 2. - Definizioni
1.2.01.  Tensione  nominale  di  una  linea elettrica. - E' il valore
convenzionale della tensione con il quale la linea e'  denominata  ed
al  quale  sono  riferiti  i  dati  di funzionamento fatta astrazione
dall'isolamento.  Nel  seguito  delle  presenti  norme  la   tensione
nominale, espressa in kV, viene indicata con la lettera U.
1.2.02.  Linee  elettriche  aeree esterne. - Sono, agli effetti delle
presenti norme, le linee  definite  da  1.2.04  e  1.2.07  impiantate
all'aperto,  al  di sopra del suolo e costituite dai conduttori o dai
cavi con i relativi isolatori, sostegni ed accessori.
1.2.03.  Linee  di  telecomunicazione.  - Sono considerate tali, agli
effetti delle presenti norme, le linee telefoniche, telegrafiche, per
segnalazione e comando a distanza in servizio pubblico o privato, con
esclusione di quelle definite come linee di classe zero (1.2.04).  Le
linee  di telecomunicazione sono citate solo in quanto possono venire
attraversate da  linee  elettriche;  ad  esse  non  si  applicano  le
presenti norme.
1.2.04.  Linee  di  classe  zero. - Sono, agli effetti delle presenti
norme, quelle linee telefoniche,  telegrafiche,  per  segnalazione  e
comando  a  distanza  in  servizio  di  impianti  elettrici, le quali
abbiano  tutti  o  parte  dei  loro  sostegni  in  comune  con  linee
elettriche  di trasporto o di distribuzione o che, pur non avendo con
queste alcun sostegno in  comune,  siano  dichiarate  appartenenti  a
questa categoria in sede di autorizzazione.
1.2.05.  Linee  di  prima classe. - Sono, agli effetti delle presenti
norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la
cui  tensione  nominale  e' inferiore o uguale a 1000 V e le linee in
cavo per illuminazione pubblica in serie la cui tensione nominale  e'
inferiore o uguale a 5000 V.
1.2.06.  Linee di seconda classe. - Sono, agli effetti delle presenti
norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica  la
cui  tensione  nominale e' superiore a 1000 V ma inferiore o uguale a
30.000 V e quelle a tensione  superiore  nelle  quali  il  carico  di
rottura  del  conduttore  di  energia  sia inferiore a 3434 daN (3500
kgf).
1.2.07.  Linee  di  terza classe. - Sono, agli effetti delle presenti
norme, le linee di trasporto o distribuzione di  energia,  elettrica,
la  cui  tensione  nominale  e' superiore a 30.000 V e nelle quali il
carico di rottura del conduttore di energia non sia inferiore a  3434
daN (3500 kgf).
1.2.08. Zona di sovraccarico. - Agli effetti delle presenti norme per
il calcolo  delle  linee  elettriche,  l'Italia  e'  suddivisa  nelle
seguenti zone:
         Zona A comprendente le localita' ad altitudine non
                superiore agli 800 m s.l.m. dell'Italia centrale,
                meridionale ed insulare;
         Zona B comprendente tutte le localita' dell'Italia
                settentrionale e le localita' ad altitudine
                superiore a 800 m s.l.m. dell'Italia centrale,
                meridionale ed insulare.
1.2.09.  Attraversamento.  -  Agli effetti delle presenti norme si ha
attraversamento di una data opera allorche' la  proiezione  verticale
di  almeno uno dei conduttori della linea elettrica, nelle condizioni
indicate nell'ipotesi 3)  di  2.2.04  e  con  piano  della  catenaria
supposto  inclinato di 30° sulla verticale, interseca l'opera stessa.
L'attraversamento e' costituito dalla campata di linea che attraversa
l'opera.
1.2.10.  Conduttori,  corde  di  guardia,  cavi aerei. - Agli effetti
delle presenti norme si intendono:
-  conduttori:  le  corde  e  i  fili,  nudi  o rivestiti, tesi fra i
sostegni delle  linee  elettriche  e  destinati  a  trasportare  o  a
distribuire  l'energia  elettrica  (fra  essi  compreso il conduttore
neutro dei sistemi trifasi a quattro fili) o destinati, per le  linee
di classe zero, alla trasmissione di segnali e comunicazioni:
-  corde (o fili) di guardia o di terra: le corde e i fili tesi fra i
sostegni delle linee elettriche, permanentemente collegati a terra  e
destinati a proteggere i conduttori dagli effetti delle sovratensioni
di origine atmosferica ed a migliorare il collegamento  a  terra  dei
sostegni;
-  cavi  aerei:  cavi,  comprese le eventuali funi portanti, tesi fra
sostegni  e  costituiti  da  uno  o  piu'  conduttori  dotati  di  un
rivestimento  che  assicuri l'isolamento e la protezione durevole nei
confronti  delle  condizioni  ambientali  e  meccaniche  della   posa
all'aperto,  e  muniti  per le linee di seconda e terza classe di uno
schermo metallico, continuo, messo a  terra.  I  cavi  aerei  possono
essere  autoportanti o non, intendensosi come autoportanti quelli nei
quali la funzione portante e' assicurata da tutti  i  (o  parte  dei)
conduttori costituenti il cavo stesso e che risultano quindi privi di
fune portante apposita, interna od esterna al cavo.
1.2.11.   Attacco   rinforzato.  -  Il  dispositivo  di  attacco  dei
conduttori di energia ai sostegni viene definito  attacco  rinforzato
quando e' predisposto in modo da evitare la caduta dei conduttori nel
caso di rottura di un isolatore.
Nelle  linee  con  isolatori rigidi, l'attacco rinforzato puo' essere
effettuato:
-  con  disposizione  a  losanga,  cioe' fissando il conduttore a due
isolatori distinti mediante uno spezzone di conduttore ausiliario;
-  con  altro  dispositivo,  approvato dall'autorita' competente, che
offra garanzie di sicurezza equivalenti a quelle delle disposizioni a
losanga.
Nelle  linee  con isolatori sospesi, l'attacco rinforzato puo' essere
effettuato:
-  con  sospensione  a  doppia  catena, cioe' con due catene disposte
parallelamente o a V, solo per i sostegni in corrispondenza dei quali
l'angolo di deviazione della linea non supera i 60°;
-  con  amarro a doppia catena di isolatori dal lato della campata di
attraversamento;
-  con  altro  dispositivo,  approvato dall'autorita' competente, che
offra garanzie di sicurezza  equivalenti  a  quelle  dei  dispositivi
precedenti.
1.2.12. Sostegni. - Agli effetti delle presenti norme per sostegni si
intendono i pali,  le  paline,  le  mensole  e  in  genere  tutte  le
strutture,  solidali  col terreno e con manufatti, alle quali vengono
fissati i conduttori esclusi gli accessori  di  attacco  ed  i  perni
degli isolatori.
1.2.13.  Angoli.  -  Nelle presenti norme le misure degli angoli sono
espresse in gradi sessagesimali.
1.2.14. Abitato. - Nel seguito si intende per abitato un aggregato di
case contigue o vicine con interposte  strade,  piazze  o  simili,  o
comunque brevi soluzioni di continuita'.
L'abitato  si  deve  considerare delimitato da una linea che segue il
margine esterno delle case oltre le  quali  ha  inizio  una  notevole
soluzione  di  continuita'  (spazio  senza case); l'ampiezza di detto
spezio va  commisurata  all'importanza  dell'abitato  in  esame  (per
abitati  minori  e  medi  ci  si  puo' orientare su una settantina di
metri).
                             CAPITOLO II
                     ESECUZIONE DELLE LINEE AEREE
                  Sezione 1. - DISPOSIZIONI GENERALI
2.1.01.  Linee  con  conduttori  multipli o a fascio. - Quando non e'
diversamente specificato, nelle linee  con  conduttori  multipli  per
fase,   ciascuno   dei   conduttori   formanti   fascio  deve  essere
considerato, agli effetti delle presenti norme, come un conduttore  a
se' stante.
2.1.02.  Spinta del vento. - La spinta del vento sui conduttori e sui
sostegni si calcola in base ai valori  di  pressione  indicati  nella
tabella  seguente,  che  si riferiscono all'ipotesi di vento spirante
perpendicolarmente  alle  superfici  e  che  sono  valevoli   per   i
conduttori  e per i sostegni qualunque sia la loro altezza sul suolo.

Velocita'     Pressione su       Pressione su         Pressione su
  del         superfici pia-     superfici ci-        superfici sfe
 vento        ne perpendico-     lindriche e          riche (riferi-
              lari alla dire-    su conduttori        ta alla sezio-
              zione del ven-     (riferita al-        ne assiale)
              to                 la sezione as-
                                 siale)
  Km/h        daN/m2(kgf/m2)     daN/m2(kgf/m2)       daN/m2(kgf/m2)

   26           4,71 (4,80)         2,82 (2,88)        1,18 (1,20)
   50          17,41 (17,75)       10,45 (10,65)       4,36 (4,44)
   65          29,43 (30)          17,66 (18)          7,36 (7,50)
  100          69,65 (71)          41,79 (42,60)      17,41 (17,75)
  130         117,72 (120)         70,63 (72)         29,43 (30)

2.1.03.  Distanziamento  dei conduttori. - La distanza in metri fra i
conduttori, ai punti di attacco ai sostegni di linea, non deve essere
minore di:
                 D = n (radice quadrata) F+L + 0,01 U
dove: F e' la saetta, in m, dei conduttori nelle condizioni di carico
e temperatura indicate nell'ipotesi 1) di 2.2.04; L e'  la  lunghezza
in  m  della catena di isolatori delle linee con isolatori sospesi; n
e' un coefficiente da assumere uguale a 0,6 per i conduttori omogenei
di alluminio o di lega di alluminio e 0,5 per gli altri conduttori.
Per  le  linee  con  isolatori  rigidi  e  con attacco rinforzato con
disposizione a losanga, la distanza D, in  metri,  e'  quella  fra  i
conduttori in corrispondenza dell'uscita dalla losanga salvo verifica
che la distanza fra i conduttori interni delle losanghe adiacenti sia
superiore a 0,01 U ed in ogni caso non inferiore a 0,06 m.
Per  i  sostegni  ai quali i conduttori sono assicurati con isolatori
disposti in amarro oppure con isolatori rigidi, si assume L =  0;  se
inoltre  si  tratta  di  sostegni  per  linee di classe zero, prima e
seconda, i valori risultanti dalla formula vanno ridotti del 30%.
La formula di cui sopra non si applica:
-  nelle  campate  delle linee di qualsiasi classe per le quali F + L
(minore)40 m; per queste e' sufficiente che la distanza in metri  fra
i  conduttori  non  sia  minore  di 3,80 + 0,01 U per i conduttori di
alluminio o di lega di alluminio e di 3,20 + 0,01  U  per  gli  altri
conduttori;
-  nelle  campate  delle linee di classe zero e prima che abbiano una
lunghezza, misurata orizzontalmente, minore o  eguale  a  40  m;  per
queste  e'  sufficiente che la distanza in metri fra i conduttori non
sia inferiore a 0,10m per campate sino a  25  metri  e  a  0,20m  per
campate da 25 a 40 m.
Le  prescrizioni  di  questo  articolo non si applicano alle linee in
cavo aereo e, nelle linee con conduttori multipli, ai  conduttori  di
uno stesso fascio.
2.1.04.  Distanze  minime delle parti sotto tensione verso le parti a
terra dei sostegni. - Per le linee con isolatori sospesi la  verifica
della  distanza  d  dei  conduttori  e  loro accessori sotto tensione
(morsetteria, anelli di protezione, ecc.) verso le parti a terra  dei
sostegni deve essere effettuata in ciascuna delle condizioni indicate
nella tabella seguente:

                                          Vento orizzontale
Condizione           Temperatura         agente in direzione
                                         normale alla linea
                         °C                      km/h

    a                     0                       26
    b                    15                      130

Nella  condizione a la suddetta distanza d, in metri, non deve essere
minore di 0.006 U ed in ogni caso superiore a 0,06 m.
Nella  condizione b la suddetta distanza d, in metri, non deve essere
minore di 0.0019 U ed in ogni caso superiore a 0,06 m.
Per  le  linee  con  isolatori  rigidi la distanza d, in metri, delle
parti sotto tensione verso le parti a terra dei  sostegni,  non  deve
essere  minore  di  0,006  U  con un minimo di 0,02 m per le linee di
prima classe e di 0,06 m per le linee di seconda classe.
Le  prescrizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  alle
distanze tra  i  conduttori  uscenti  da  fabbricati  utilizzati  per
officine elettriche ed i fabbricati stessi.
Le prescrizioni del presente articolo non si applicano agli eventuali
spinterometri di coordinamento dell'isolamento,  ne'  alle  linee  in
cavo aereo.
2.1.05.  Altezza  dei  conduttori  sul  terreno  e  sulle  acque  non
navigabili. - I conduttori, nelle condizioni indicate  nella  ipotesi
3)  di 2.2.04, non devono avere in alcun punto una distanza verticale
dal terreno e dagli specchi lagunari o lacuali non navigabili  minore
di:
-  5  m  per  le  linee di classe zero e prima e per le linee in cavo
aereo di qualsiasi classe;
-  (5,50  + 0,006 U) m e comunque non inferiore a 6 m per le linee di
classe seconda e terza.
Le distanze di cui sopra si riferiscono a conduttori integri in tutte
le campate e devono essere misurate prescindendo  sia  dall'eventuale
manto  di  neve,  sia  dalla  vegetazione  e  dalle ineguaglianze del
terreno dovute alla lavorazione. Non e' richiesta la  verifica  delle
distanze   di   rispetto  con  conduttori  rotti  o  disuniformemente
caricati.
E'  ammesso  derogare dalle prescrizione del presente articolo quando
si tratti di  linee  sovrapassanti  i  terreni  recinti  con  accesso
riservato al personale addetto all'esercizio elettrico.
2.1.06.  Distanze  di  rispetto per i conduttori. - I conduttori e le
funi  di  guardia  delle  linee  aeree  nelle   condizioni   indicate
nell'ipotesi  3)  di  2.2.04,  sia  con  catenaria verticale, sia con
catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale, non devono avere
in alcun punto una distanza, espressa in metri, minore di:
a)  6  per le linee di classe zero e prima e 7 + 0,015 U per le linee
di classe seconda e terza, dal piano di autostrade, strade statali  e
provinciali  e  loro  tratti  interni  agli  abitati, dal piano delle
rotaie di ferrovie, tranvie, funicolari terrestri e  dal  livello  di
morbida  normale di fiumi navigabili di seconda classe (regio decreto
8 giugno 1911, n. 823 e regio decreto 11 luglio 1913 n. 959).
Per  le  zone lacuali o lagunari con passaggio di natanti, la altezza
dei conduttori e' prescritta dalla autorita' competente;
b)  5,50  +  0,015 U dal piano delle rotaie di funicolari terresti in
servizio privato per trasporto esclusivo di merci;
c) 1,50 + 0,015 U col minimo di 4 dall'organo piu' vicino o dalla sua
possibile piu'  vicina  posizione,  quando  l'organo  e'  mobile,  di
funivie, sciovie e seggiovie in servizio pubblico o privato, palorci,
fili a sbalzo o telefori; la prescrizione non si applica  alle  linee
di alimentazione ed alle linee di telecomunicazione al servizio delle
funivie, per le quali valgono le prescrizioni dei seguenti comme  d),
e) ed f);
d)  1,50  +  0,015  U  dai  conduttori di altre linee elettriche o di
telecomunicazione (U essendo  la  tensione  nominale  della  linea  a
tensione maggiore). Tale minimo e' ridotto a 1 + 0,015 U per le corde
di guardia o quando ambedue i conduttori considerati sono fissati  ai
sostegni  mediante  isolatori  rigidi o isolatori sospesi disposti in
amarro.
Limitatamente  agli  attraversamenti fra linee di classe zero o prima
fra loro ed agli attraversamenti fra linee di classe zero o  prima  e
linee di telecomunicazione, il minimo suddetto e' ridotto a 1 m fuori
dell'abitato e a 0,50 m nell'abitato (purche', in quest'ultimo  caso,
la  campata  della  linea  sottopassante  non  sia  superiore a 30 m;
diversamente si conserva la distanza di 1 m);  se  almeno  una  delle
linee  che  si  attraversano  e' in cavo aereo, il minimo e', in ogni
caso, ulteriormente ridotto a 0,30 m. Negli attraversamenti di  linee
elettriche   con   altre   linee   elettriche  si  deve  tener  conto
separatamente, ma non simultaneamente, tanto dell'inclinazione  della
campata inferiore quanto di quella della campata superiore;
e)  1 per le linee di classe zero e prima dai sostegni di altre linee
elettriche o di telecomunicazione; tale minimo puo' essere ridotto  a
0,50   m   quando  si  tratti  di  cavi  aerei,  ed,  in  ogni  caso,
nell'abitato;
f) 3 + 0,015 U per le linee di classe seconda e terza dai sostegni di
altre linee elettriche o di telecomunicazione (U = tensione  nominale
della  linea  il  cui  conduttore  si  avvicina  ai sostegni di altre
linee); tale minimo puo' essere ridotto a 1 +  0,015  U  per  i  cavi
aerei  e,  quando ci sia l'accordo fra i proprietari delle due linee,
anche per i conduttori nudi;
f bis) 3 + 0,006 U (salvo in ogni caso il rispetto della distanza 1,5
+ 0,015 U) dai  conduttori  della  linea  di  trazione  elettrica  di
ferrovie, tranvie, filovie, funicolari terrestri.
La prescrizione non si applica:
-  alla  distanza  tra  conduttori  di  linee di trazione elettrica e
conduttori di linee elettriche poste in sede ferroviaria;
- alle linee elettriche in cavo aereo.
Le  stesse  prescrizioni  si  applicano  alle  distanze dalle antenne
radiotelevisive riceventi delle utenze private;
g) 2,50 per le linee di classe zero e prima, e 3+0,010 U per le linee
di classe seconda e terza, da tutte le  posizioni  praticabili  delle
altre opere o del terreno circostante, esclusi i fabbricati;
h)  0,30  per  le  linee di classe zero e prima, e 0,50+0,010 U per le
linee di classe seconda e terza, da tutte le posizioni  impraticabili
delle  altre opere o del terreno circostante, esclusi i fabbricati, e
dai rami degli alberi.
E'  da  considerare praticabile una posizione nella quale una persona
normale puo' stare agevolmente in piedi, anche  se  per  raggiungerla
bisogna superare posizioni impraticabili.
Le  distanze  di  cui  sopra  devono essere verificate con conduttori
integri in tutte le campate e devono essere misurate prescindendo sia
dall'eventuale  manto di neve, sia dalla bassa vegetazione, sia dalle
ineguaglianze del terreno dovute alla lavorazione. Non  e'  richiesta
la  verifica  delle  distanze  di  rispetto  con  conduttori  rotti o
disuniformemente caricati.
E'  ammesso  derogare dalle prescrizioni del presente articolo quando
si  tratti  di  linee  sovrapassanti  terreni  recinti  con   accesso
riservato al personale addetto all'esercizio elettrico.
2.1.07.  Distanze  di  rispetto per i sostegni. - I sostegni di linee
elettriche e le relative fondazioni  non  devono  avere  alcun  punto
fuori terra ad una distanza orizzontale minore di:
a) 6 m della rotaia piu' vicina di ferrovie e tranvie in sede propria
fuori  dell'abitato,  esclusi  i  binari  morti  ed  i   raccordi   e
stabilimenti, col minimo di 3 m dal ciglio delle trincee e di 2 m dal
piede dei rilevati;
b)  4  m  della  rotaia  piu'  vicina  di  funicolari  terrestri, dal
conduttore di contatto piu' vicino  di  filovie  fuori  dall'abitato,
dall'organo  piu' vicino, o dalla sua possibile piu' vicina posizione
se l'organo e' mobile, di funivie, sciovie e  seggiovie  in  servizio
pubblico  o  in servizio privato per trasporto di persone (escluse le
linee elettriche o di telecomunicazione al servizio delle funivie);
c)  2  m  dalla  rotaia  piu'  vicina  di ferrovie o tranvie, in sede
propria o su strada, nell'interno dell'abitato e per i  binari  morti
ed  i  raccordi  a  stabilimenti  anche  fuori dell'abitato, dal piu'
vicino conduttore di contatto di filovie  nell'interno  dell'abitato,
dall'organo  piu'  vicino o dalla sua possibile piu' vicina posizione
se l'organo e' mobile, di funivie private per trasporto esclusivo  di
merci, palorci, fili a sbalzo, telefori;
d)  15 m dal confine (come definito dall'art. 1 comma primo n. 10 del
regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740) di  strade  statali  e  delle
altre  strade  comprese  nel piano di statizzazione di cui al decreto
ministeriale 27 marzo 1959 pubblicato nel supplemento della  Gazzetta
Ufficiale  n.  181  del  30  luglio 1959; tale minimo e' ridotto sino
all'altezza fuori terra del sostegno per le  linee  di  classe  zero,
prima e seconda. Le distanze di cui sopra possono essere ridotte, ove
particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento del Ministro
per  i  lavori  pubblici,  Presidente  dell'ANAS,  su richiesta degli
interessati, e sentito il Consiglio di amministrazione dell'ANAS; per
i  sostegni di linee di classe zero, prima e seconda la distanza puo'
essere ridotta previo benestare dell'ente proprietario della strada;
e)  7  m  dal  confine,  come  sopra  definito, di strade provinciali
esterne agli abitati; tale  minimo  e'  ridotto  sino  a  due  quinti
dell'altezza  fuori  terra  del sostegno per le linee di classe zero,
prima  e  seconda.  Ove  particolari  circostanze  lo  consiglino,  e
comunque  all'interno degli abitati, possono essere adottate distanze
minori del minimo di cui sopra, sino all'installazione  dei  sostegni
in   banchina  o  su  marciapiede,  previa  autorizzazione  dell'ente
proprietario della strada;
f)  3  m  per  le  linee  di qualsiasi classe dal confine, come sopra
definito, delle strade comunali esterne agli abitati. Ove particolari
circostanze  lo  consiglino,  e  comunque  all'interno degli abitati,
possono essere adottate distanze minori del minimo di cui sopra, sino
all'installazione  dei  sostegni in banchina o su marciapiede, previa
autorizzazione dell'ente proprietario della strada;
g)  5 m dal piede, sia interno che esterno, di argini di 3a categoria
(regio decreto 25 luglio 1904 n. 523).
Per le distanze dalle autostrade si applica quanto disposto dall'art.
9 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
Nessuna  prescrizione di distanza e' data per le linee di classe zero
e prima dalle strade vicinali. Per i sostegni delle linee  elettriche
sorreggenti  anche lampade di illuminazione pubblica si applicano, in
deroga ai  paragrafi  d),  e)  ed  f),  le  distanze  prescritte  dal
regolarmento  di  esecuzione  del T.U. delle norme sulla circolazione
stradale (legge 15 giugno 1959, n.  393)  relative  alla  segnaletica
verticale. Inoltre i sostegni, le relative fondazioni ed i dispersori
per la messa a terra non devono avere alcun punto a  distanza  minore
di:
h)  6 m da gasdotti eserciti a pressione massima eguale o superiore a
25 atmosfere; tale minimo e' ridotto a 2 m quando, nella zona di  cui
si  avvicina  alla linea, il gasdotto e' contenuto in un robusto tubo
di protezione, le cui estremita' siano munite di sfoghi e si  trovino
a non meno di 6,50 m dai sostegni e dalle relative parti accessorie;
i)  2  m  da  gasdotti  eserciti  a  pressione massima inferiore a 25
atmosfere e da oleodotti; tale minimo e'  ridotto  a  1,5  m  quando,
nella  zona  in cui si avvicina alla linea, il gasdotto o l'oleodotto
e' contenuto in un robusto tubo  di  protezione,  le  cui  estremita'
siano munite di sfoghi e si trovino a non meno di 2,50 m dai sostegni
e dalle relative parti accessorie.
Le  distanze dei sostegni dai conduttori di altre lineee elettriche o
di  telecomunicazione  devono   essere   non   inferiori   a   quelle
determinabili  applicando  le  prescrizioni  di  cui  a 2.1.06 - e) e
2.1.06 - f) ai conduttori ai quali  i  sostegni  si  avvicinano.  Fra
sostegni   di   linee   elettriche   e   conduttori   di   linee   di
telecomunicazione si applica la distanza di cui in 2.1.06 - e).
Per  i  sostegni  delle  linee  elettriche  sorregenti  anche lampade
d'illuminazione pubblica le distanze di cui  ai  paragrafi  h)  e  i)
possono  essere  ridotte previa autorizzazione dell'ente proprietario
dei gasdotti od oleodotti.
2.1.08.  Distanze  di  rispetto  dai fabbricati. - I conduttori delle
linee  di  classe  zero  e  prima  devono  essere  inaccessibili  dai
fabbricati  senza  l'aiuto  di  mezzi  speciali  o  senza  deliberato
proposito.
I  conduttori  delle linee di classe seconda e terza nelle condizioni
indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04 non devono  avere  alcun  punto  a
distanza  dai  fabbricati  minore  di  (3 + 0,010 U) m, con catenaria
verticale e (1,50 + 0,006 U) m, col  minimo  di  2  m  con  catenaria
supposta inclinata di 30° sulla verticale.
Inoltre  i  conduttori  delle  linee di classe seconda e terza, nelle
condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, devono  avere  una
altezza non minore di 4 m su terrazzi e tetti piani.
Nessuna distanza e' richiesta per i cavi aerei.
2.1.09.  Linee  elettriche e linee di telecomunicazione su uno stesso
muro. - Quando i sostegni di classe zero e prima e sostegni di  linee
di  telcomunicazione  sono  infissi  all'esterno  di uno stesso muro,
salve restando le prescrizioni di cui  agli  articoli  precedenti,  i
sostegni delle linee di classe zero e prima non devono essere infissi
a  distanza  minore  di   1   m   dai   sostegni   delle   linee   di
telecomunicazione;  tale  minimo  puo' essere ridotto a 0,20 m quando
almeno una delle due linee e' in caso aereo.
Inoltre  i  conduttori  delle linee di classe zero o prima che stanno
superiormente a linee di telecomunicazione  che  non  siano  in  cavo
aereo, devono essere fissati agli isolatori mediante una legatura, di
tipo   approvato    dall'Istituto    Superiore    delle    Poste    e
Telecomunicazioni,  atta  ad evitare la caduta del conduttore in caso
di  rottura  del  conduttore  stesso  in  corrispondenza  della  gola
dell'isolatore.
Nel  caso  in  cui  la linea elettrica e la linea di telcomunicazione
siano ambedue in caso aereo  non  si  applicano  le  prescrizioni  di
distanza di cui all'art. 2.1.06 paragrafo d) ed e).
2.1.10.   Angolo   di   incrocio   tra   linee  elettriche  ed  opere
attraversate. - Quando una linea elettrica attraversa una ferrovia  o
una  tranvia  in sede propria, esclusi i binari morti ed i raccordi a
stabilimenti, o una funicolare terrestre in servizio pubblico  o  una
finivia,  sciovia  o  seggiovia  in  servizio  pubblico  o una strada
statale o una autostrada, l'angolo di incrocio tra la linea e  l'asse
dei  binari  o della funivia o della strada non deve essere minore di
15° se la linea e' di terza classe ne' minore di 30° se la  linea  e'
di  classe zero, prima o seconda. La prescrizione non si applica agli
attraversamenti nell'interno dell'abitato.
In  casi  eccezionali  quando,  per le particolari condizioni locali,
l'angolo  di  incrocio  non  puo'   essere   mantenuto   nei   limiti
sopraindicati,   puo'  essere  consentita  dall'ente  proprietario  o
concessionario dell'opera attraversata una deroga  alla  disposizione
di cui sopra.
Negli  attraversamenti  di  opere  diverse  da  quelle sopra elencate
l'agolo di incrocio non e' soggetto ad alcuna limitazione.
2.1.10    bis.    Attraversamenti    di   linee   elettriche   o   di
telecomunicazione in cavo sotteraneo. - Alle  campate  di  linee  che
attraversano    superiormente    altre    linee   elettriche   o   di
telecomunicazione in cavo sotteraneo non si applicano le prescrizioni
delle presenti norme riguardanti gli attraversamenti.
2.1.11.  Norme contro la scalata dei sostegni. - E' vietato scalare i
sostegni delle linee elettriche e chiunque non sia a cio' autorizzato
per ragioni di servizio.
I  sostegni  delle  linee di classe seconda e terza devono portare un
ostacolo materiale (corde o fili spinati, punte metalliche o  simili)
disposto a richiamare il divieto di accesso.
L'ostacolo  deve  essere  tale  che non sia possibile superarlo senza
deliberato proposito.
Non   e'  richiesta  l'applicazione  dell'ostacolo  materiale  per  i
sostegni cilindrici o troncoconici con diametro alla base non  minore
di  200  m,  sia  metallici  che  di  cemento armato, e per le paline
fissate ai fabbricati ma non accessibili dai tetti.
2.1.12. Coesistenza di elettrodotti con opere diverse. - Nell'abitato
i conduttori delle linee  di  classe  zero  e  prima  possono  essere
sostenuti  da sostegni adibiti anche ad altro uso, quali sostegni per
linee di contatto di filovie e tranvie.
Sostegni  di  linee  elettriche  di classe zero e prima in cavo aereo
possono sorreggere anche linee di telecomunicazione in cavo aereo.
Subordinatamente   al   consenso  dell'ente  proprietario,  le  linee
elettriche possono essere fissate ai ponti metallici o in muratura  o
in cemento armato o ad altre opere d'arte e possono essere impiantate
sulla sede stradale in posizione opportuna.
Le  linee  di  classe zero, prima e seconda possono essere fissate ai
muri delle case.
Nelle   zone  sismiche,  per  qualunque  grado  di  sismicita',  tale
fissaggio e' consentito, purche' il tiro trasmesso dai conduttori, in
assenza  di  sovraccarico  ed  alla  temperatura  minima  prevista in
2.2.04, non risulti superiore a 196 daN (200 kgf)  nella  ipotesi  di
uno spostamento del punto di attacco pari a: h/400 ove h e' l'altezza
fuori terra del punto di attacco.
2.1.13. Messa a terra dei sostegni. - Nelle linee di classe seconda e
terza devono essere messi a terra singolarmente:
-  per  le  linee  o tronchi di linea non muniti di corde di guardia,
tutti i sostegni, metallici o di  cemento  armato,  non  direttamente
infissi nel terreno;
-  per le linee o tronchi di linea, muniti di corde di guardia, tutti
i sostegni, metallici o di cemento armato, non  direttamente  infissi
nel  terreno e che sorreggono campate di attraversamento di ferrovie,
tranvie, filovie, funicolari  terrestri,  funivie  (esclusi  palorci,
fili  a sbalzo, telefori), autostrade, strade statali e provinciali e
loro   collegamenti   nell'interno   degli    abitati,    linee    di
telecomunicazione;  per  i  tronchi  di  linea  che  non  comprendono
attraversamenti con le opere sopra elencate deve essere messo a terra
un sostegno in media ogni chilometro.
Per   la   messa   a   terra   sono   sufficienti  dispersori  aventi
complessivamente una superficie di contatto  col  terreno  di  almeno
0,25  m(elevato  al  quadrato)  per  le  linee di seconda classe e di
almeno 0,5 m(elevato al quadrato) per le linee  di  terza  classe.  I
conduttori   di  terra  devono  avere  sezione  non  inferiore  a  16
mm(elevato al quadrato) se di rame e a 50 mm(quadrato)  se  di  altro
materiale.
Per  sostegni  di  cemento  armato il conduttore di terra deve essere
connesso agli attacchi  metallici  degli  isolatori  rigidi  o  delle
catene  di isolatori sospese e deve seguire internamente il sostegno,
quando questo e' cavo, ed essere protetto contro i  furti  quando  il
sostegno non e' cavo.
L'armatura dei sostegni di cemento armato puo' essere utilizzata come
conduttore di terra, purche' ne sussista la continuita' metallica.
2.1.14.  Tiranti  metallici.  -  I  tiranti metallici accessibili dei
sostegni  delle  linee  elettriche  devono  essere  messi  a   terra,
direttamente  o  indirettamente  attraverso  il  sostegno,  o  essere
isolati mediante isolatori che abbiano complessivamente una  tensione
critica  sotto  pioggia  non  inferiore  alla  tensione  di linea. In
quest'ultimo caso gli elementi isolati devono essere intercalati  nel
tirante  ad  almeno 0,50 m al di sotto del conduttore piu' basso e ad
almeno 3 m di altezza sul suolo.
La  prescrizione non si applica ai tiranti delle linee di classe zero
e prima, che non siano a contatto con parti  metalliche  connesse  ai
perni degli isolatori.
2.1.15.  Protezioni  per  le  linee sottopassanti ponti o viadotti. -
Quando nel sottopassagio di ponti o viadotti con linee elettriche non
e'  possibile  mantenere  dal  manufatto  attraversato le distanze di
rispetto di cui ai capoversi g) ed h) di 2.1.06, i conduttori  devono
essere  protetti  con  adeguati ripari o involucri che, se metallici,
devono essere messi a terra. I ripari e gli involucri possono  essere
fissati  con  graffe o ganci ai manufatti di muratura, ai piedritti e
alle volte del sottopassaggio. Il riparo e' anche necessario  per  le
linee  appoggiate inferiormente lungo ponti o viadotti quando non sia
possibile garantire in altro modo l'inaccessibilita' dei  conduttori.
I  ripari  od  involucri  di  cui sopra non sono richiesti per i cavi
aerei delle linee di classe zero e prima.
2.1.16. Protezioni per le linee sottopassanti funivie. - Le linee che
sottopassano funivie, palorci, fili a sbalzo, telefori, devono essere
protette,  nella  campata  di  attraversamento, da un adeguato riparo
che, se metallico, deve essere messo a terra. Si puo' fare a meno del
riparo  purche'  siano  messi  a  terra  gli  organi della funivia in
corrispondenza   dei   due   cavalletti   adiacenti   alla    campata
attraversata,  o,  in  caso  di  campata unica, i due terminali delle
funi.
Le  prescrizioni  di  cui  sopra  non  si  applicano  quando la linea
sottopassante sia in cavo aereo di classe zero o prima.
2.1.17.   Attraversamenti   in   cavo   sotteraneo.   -   Quando  per
l'attraversamento di ferrovie, tranvie, filovie, funicolari terrestri
in  servizio pubblico o in servizio privato per trasporto di persone,
autostrade,  strade  statali  e  provinciali  e   loro   collegamenti
nell'interno  degli abitati, la linea viene messa in cavo sotteraneo,
il cavo deve essere disposto entro robusti tubi o  canali  prolungati
di  almeno  0,60 m fuori della sede ferroviaria o statale, da ciascun
lato di essa, e disposti a profondita' non minore di 1,50 m sotto  il
piano  del  ferro  di ferrovie di grande comunicazione, non minore di
1,00 m sotto il piano del  ferro  di  ferrovie  secondarie,  tranvie,
funicolari  terrestri  nonche'  sotto  il piano di autostrade, strade
statali e provinciali. Le distanze vanno contate dal punto piu'  alto
della  superficie  esterna  del  tubo. Tubi e canali, se praticabili,
devono avere gli accessi difesi da chiusure  munite  di  serratura  e
chiave.
Quando   il  cavo  viene  posato  in  fossi  o  cunicoli  praticabili
sottopassanti l'opera attraversata non si applicano  le  prescrizioni
di  cui  sopra purche' il cavo sia interrato a profondita' non minore
di 0,50 m sotto il letto del fosso o cunicolo, e sia protetto  contro
le  azioni  meccaniche  mediante  una  adatta  copertura (di cemento,
mattoni, legno o simili).
2.1.18.  Deroghe  per  linee  ad  altissima  tensione.  - Nel caso di
elettrodotti a tensione nominale superiore a 150 kV aventi la campata
media  superiore a 250 m, il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i
pareri  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  del  Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici, ha la facolta' di concedere deroghe
alle prescrizioni delle presenti norme per le parti di linea che  non
interessino  con  attraversamenti opere di altre amministrazioni. Per
queste ultime parti le deroghe possono essere concesse interessata.
2.1.19.  Deroghe per le linee negli abitati. - Per le linee di classe
zero,  prima  e  seconda  all'interno  dell'abitato,   le   autorita'
competenti  potranno  consentire, quando cio' si rendesse necessario,
particolari deroghe alle prescrizioni delle presenti norme.
              Sezione 2. - CONDUTTORI E CORDE DI GUARDIA
2.2.01.  Dimensioni minime. - I conduttori delle linee elettriche non
devono avere, di norma, carichi di rottura minori  di  343  daN  (350
kgf)  per  le linee di classe zero e prima e di 559 daN (570 kgf) per
le linee di classe seconda.
Per  le linee in cavo aereo autoportante le prescrizioni di cui sopra
non si  applicano  ai  singoli  conduttori  costituenti  il  cavo  ma
all'insieme dei conduttori che assicurano la funzione portante.
Per  le  linee  in cavo aereo non autoportante le prescrizioni di cui
sopra non si applicano al cavo ma alla fune portante.
2.2.02. Isolamento. - I conduttori devono essere fissati a isolatori.
Fanno eccezione in cavi aerei e le relative funi portanti.
Il  conduttore  neutro  dei  sistemi  trifasi  funzionanti con neutro
direttamente  a  terra  puo'  essere  fissato   ai   sostegni   senza
intermediario di isolatori.
2.2.03.  Giunzioni.  - Le giunzioni dei conduttori devono essere tali
da non aumentare la resistenza elettrica del conduttore  ne',  quando
si   tratti  di  cavi  aerei,  da  diminuire  l'isolamento;  la  loro
resistenza meccanica a trazione non deve essere inferiore al  90%  di
quella  del  conduttore.  Per le linee in cavo aereo non autoportante
quest'ultima prescrizione si applica non alle giunzioni del cavo,  ma
alle giunzioni della fune portante.
Nelle  campate  che  attraversano  superiormente  ferrovie,  tranvie,
filovie, funicolari terrestri e funivie in  servizio  pubblico  o  in
servizio  privato  per  trasporto  di  persone,  sciovie,  seggiovie,
autostrade, strade statali e  loro  collegamenti  nell'interno  degli
abitati,  linee  di telecomunicazione, non sono ammesse giunzioni dei
conduttori che non siano realizzate a  mezzo  di  giunti  di  modello
approvato  da  uno  qualsiasi  dei  seguenti enti: Istituto superiore
poste e telecomunicazioni, Servizio impianti elettrici delle ferrovie
dello  Stato,  Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.
L'approvazione  di cui sopra non e' necessaria per le giunzioni delle
linee  elettriche  di  classe  zero  e  prima  in  corrispondenza  di
attraversamenti    di   linee   di   telecomunicazione   nell'interno
dell'abitato.
2.2.04.  Ipotesi  di  calcolo.  -  La  verifica  della sollecitazione
meccanica dei  conduttori  e  delle  corde  di  guardia  deve  essere
effettuata in ciascuna delle seguenti ipotesi:
1) Conduttori e corde di guardia scarichi a 15°C;
2) Conduttori e corde di guardia nelle condizioni di temperatura e di
carico indicate nella seguente tabella:

  Linee         Temperatura      Vento orizzon-      Manicotto di
 in zona            °C           tale agente in      ghiaccio (den
 (1.2.08)                        direzione nor-     sita' 0,92) del-
                                 male alla linea     lo spessore
                                      km/h              di mm

    A             -  5                130
    B             - 20                 65                  12

Nella  ipotesi  2  della  zona B si deve tener conto della spinta del
vento sui conduttori o  sulle  corde  di  guardia  col  manicotto  di
ghiaccio.
Inoltre  per  la verifica delle altezze sul suolo e delle distanze di
rispetto, deve essere considerata la seguente ipotesi:
3)  conduttori  e  corde di guardia scarichi alla temperatura di 55°C
per le linee in zona A e di 40°C per le linee in zona B.
La  spinta  del  vento  sui  conduttori e sulle corde di guardia deve
essere determinata come indicato in 2.1.02.
2.2.05.  Sollecitazioni  massime. - Nelle ipotesi di calcolo indicate
in 2.2.04 le sollecitazioni dei conduttori e delle corde  di  guardia
non devono superare i seguenti limiti:
nell'ipotesi 1):
-  il  25%  del  carico  di rottura per conduttori e corde di guardia
massicci o per conduttori e corde di guardia cordati in condizioni di
conduttore assestato;
-  il  30%  del  carico  di rottura per conduttori e corde di guardia
cordati in condizioni di conduttore non assestato;
nell'ipotesi 2):
-  il  50%  del  carico  di rottura per conduttori e corde di guardia
delle linee di terza classe;
-  il  40%  del  carico  di rottura per conduttori e corde di guardia
delle linee di classe zero, prima e seconda.
Le  sollecitazioni  di cui sopra devono essere calcolate in base alle
caratteristiche dei conduttori indicate dalle apposite norme C.E.I. e
dalle  tabelle  UNEL o risultanti da prove di collaudo dei conduttori
stessi.
2.2.06.  Caso  particolare  delle  linee  in  cavo  aereo. - Nel caso
particolare delle  linee  in  cavo  aereo  la  verifica  deve  essere
effettuata   per   la  sola  fune  portante  nel  caso  di  cavo  non
autoportante, e  per  l'insieme  dei  conduttori  che  assicurano  la
funzione portante nel caso di cavo autoportante.
Tale  verifica  deve essere effettuata in base a quanto gia' previsto
in 2.2.04 per i conduttori, ad eccezione  della  ipotesi  2)  per  la
quale vengono prescritti i seguenti carichi di vento e ghiaccio:

  Linee         Temperatura      Vento orizzon-      Manicotto di
 in zona            °C           tale agente in      ghiaccio (den
 (1.2.08)                        direzione nor-     sita' 0,92) del-
                                 male alla linea     lo spessore
                                      km/h              di mm

    A             -  5                100
    B             - 20                 50                  8

Per i tratti di linee in cavo aereo che corrono lungo pareti piene si
fa l'ipotesi di vento nullo.
Le  sollecitazioni  ammissibili  sono  ancora  quelle  prescritte  in
2.2.05.
Per  il  calcolo  del  sovraccarico  di  ghiaccio si deve supporre la
formazione di un manicotto  di  ghiaccio  dello  spessore  di  8  mm,
avvolgente  il  complesso  costituito  dal cavo e dall'eventuale fune
portante cosi' come risulta disposto in opera. La  spinta  del  vento
sul complesso senza sovraccarico di ghiaccio e' data dalla risultante
della spinta sul cavo (considerando la sezione assiale  del  cilindro
circoscritto  al  cavo stesso) e sull'eventuale fune portante esterna
al cavo; la spinta e' determinata in base alle pressioni indicate  in
2.1.02.
    
              Parte di provvedimento in formato grafico
    

La  spinta  del vento sul complesso con sovraccarico di ghiaccio deve
essere valutata con le stesse modalita' sopra descritte tenendo conto
della   modifica  della  geometria  determinata  dalla  presenza  del
manicotto di ghiaccio.
Nella  figura  viene  illustrata, a titolo di esempio, l'applicazione
dei suddetti criteri, per la valutazione del  manicotto  di  ghiaccio
(v.  particolari  1,  2,  3)  e della spinta del vento in assenza (v.
particolari 4, 5, 6) ed in presenza  (v.  particolari  7,  8,  9)  di
manicotto  di  ghiaccio a tre possibili configurazioni di cavo (a, b,
c).
                  Sezione 3. - ISOLATORI E ACCESSORI
2.3.01. Isolatori rigidi. - Gli isolatori rigidi ed i relativi perni,
nell'ipotesi 2)  di  2.2.04,  con  conduttori  integri  in  tutte  le
campate,  devono  essere  assoggettati  ad uno sforzo orizzontale non
superiore al 50% del loro carico di rottura completa.
2.3.02.  Isolatori sospesi. - Gli isolatori sospesi, nella ipotesi 2)
di 2.2.04, con conduttori integri in tutte le campate, devono  essere
assoggettati  ad uno sforzo di trazione non superiore al 40% del loro
carico critico.
2.3.03.   Isolatori  degli  attacchi  rinforzati.  -  Negli  attacchi
rinforzati devono essere impiegati isolatori, rigidi  o  sospesi,  di
caratteristiche non inferiori a quelle degli altri isolatori di linea
nella stessa situazione (sospensione o amarro).
2.3.04.  Morsettaria.  -  La  morsettaria  deve  essere costruita con
materiale resistente o reso resistente alla corrosione.
Le  forze  massime  applicate  alla  morsettaria  nell'ipotesi  2) di
2.2.04, con conduttori  integri  in  tutte  le  campate,  non  devono
superare il 50% del carico di rottura per le linee di terza classe ed
il 40% del carico di rottura per le linee di  classe  zero,  prima  e
seconda.
2.3.05. Impiego dell'attacco rinforzato per le linee di classe zero e
prima. - I conduttori delle linee  di  classe  zero  e  prima  devono
essere  fissati  ai  sostegni mediante attacco rinforzato in tutte le
campate in cui attraversano superiormente ferrovie o tranvie in  sede
propria,  funicolari  terrestri, funivie, sciovie, seggiovie (esclusi
palorci, fili a sbalzo  o  telefori),  fiumi  navigabili  di  seconda
classe (regio decreto 8 giugno 1911, n. 823 e regio decreto 11 luglio
1913, n. 959), linee elettriche di classe seconda e terza.
Al  di  fuori degli abitati l'attacco rinforzato deve essere adottato
anche per i conduttori delle linee di  classe  zero  e  prima,  nelle
campate che attraversano superiormente ferrovie, tranvie o filovie su
strade,  autostrade,  strade  statali   o   provinciali,   linee   di
telecomunicazione  quando  sia  la  linea  elettrica, sia la linea di
telcomunicazione sono in conduttori nudi.
2.3.06.  Impiego  dell'attacco  rinforzato  per  le  linee  di classe
seconda e terza. - I conduttori delle linee di classe seconda e terza
devono  essere  fissati  ai  sostegni  mediante attacco rinforzato in
tutte le campate in cui attraversano superiormente ferrovie o tranvie
(sia  in sede propria, sia su strada), filovie, funicolari terrestri,
funivie (esclusi palorci, fili  a  sbalzo  o  telefori),  autostrade,
strade  statali  o  provinciali  e  loro tratti interni agli abitati,
sciovie, seggiovie, fiumi navigabili di seconda classe (regio decreto
8  giugno 1911, n. 823 e regio decreto 11 luglio 1913, n. 959), linee
di comunicazione, case di abitazione.
I  conduttori  di energia delle linee di seconda classe devono essere
fissate ai sostegni mediante attacco rinforzato anche  nelle  campate
in  cui attraversano superiormente linee elettriche di classe seconda
o terza o, al di fuori dell'abitato, linee elettriche di classe  zero
o prima. Si puo' fare a meno dell'attacco rinforzato solo nel caso in
cui la linea sottostante sia di classe zero, seconda o terza  e  stia
sulla   stessa   palificazione   della   linea   di   seconda  classe
attraversante.
                         Sezione 4 - Sostegni
2.4.01. Materiali e tipi costruttivi. - I pali di legno devono essere
di  essenza  forte,  oppure,  se  di  essenza  dolce,  devono  essere
iniettati    o   trattati   con   sostanze   adatte   a   preservarli
dall'infradiciamento; essi non devono essere infissi  in  blocchi  di
calcestruzzo  che  determinino il ristagno dell'umidita' intorno alla
base.
Per  i  sostegni  di cemento armato valgono, in quanto non modificate
dalle presenti  norme,  tutte  le  disposizione  legislative  vigenti
relative alle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato.
Per  sostegni  di cemento armato precompresso valgono le disposizioni
vigenti emanate dal Ministero dei lavori pubblici, salvo  che  per  i
coefficenti  di  sicurezza e rottura per i quali si devono adottare i
valori stabiliti in 2.4.10.
Per i materiali metallici impiegati nei sostegni valgono di regola le
unificazioni  italiane  vigenti;  ove  si  tratti  di  materiali  non
unificati se ne devono specificare le caratteristiche principali agli
effetti delle  verifiche  di  stabilita'  prescritte  dalle  presente
norme.
I  sostegni di acciaio devono essere efficacemente protetti contro le
ruggine e la corrosione,  particolarmente  nelle  eventuali  parti  a
diretto contatto col terreno (fondazioni metalliche).
2.4.02.  Limitazione  all'impiego  dei sostegni di legno. - L'impiego
dei sostegni di legno  e'  vietato  nelle  campate  che  attraversano
superiormente  linee  ferroviarie  elettrificate o funivie adibite al
trasporto di persone, sciovie e seggiovie.
Negli   attraversamenti   di  ferrovie  non  elettrificate,  tranvie,
filovie, funicolari  terrestri,  autostrade,  trade  statali  e  loro
tratti  interni  agli  abitati,  fiumi  navigabili  di seconda classe
(regio decreto 8 giugno 1911, n. 823 e regio decreto 11  luglio  1913
n.  959), linee di telecomunicazione, l'impiego dei sostegni di legno
e' ammesso solo:
a) per le linee di classe zero e prima;
b)  per  le linee di seconda classe per l'alimentazione di cantieri o
quando si tratti di varianti provvisorie (durata non  superiore  a  5
anni)  purche'  la  campata  di  attraversamento non sia di lunghezza
superiore a 30 m e purche'  la  sezione  complessiva  dei  conduttori
della linea non sia superiore a 150 mm(elevato al quadrato).
2.4.03. Sostegni sorreggenti circuiti di classi diverse. - I sostegni
sorreggenti circuiti di classi diverse devono  essere  considerati  a
tutti gli effetti come sostegni della linea di classe superiore.
Quando  la  linea elettrica poggia su sostegni adibiti anche ad altro
uso quali  sostegni  di  linee  di  contatto  di  ferrovie,  tranvie,
filovie, valgono ancora le prescrizioni di 2.4.04 e 2.4.05 dove, agli
effetti della verifica di stabilita', i conduttori non facenti  parte
della  linea  elettrica  devono  essere  considerati  come  corde  di
guardia.
2.4.04.  Ipotesi di calcolo. - La verifica di stabilita' dei sostegni
deve essere eseguita nelle seguenti ipotesi:
1)  che  tutti  i conduttori e le corde di guardia siano integri alla
temperatura di -5 °C e che spirinormalmente alla linea  vento  a  130
km/ora;
2) che, nelle condizioni di temperatura e di carico della ipotesi 1):
-  per  i sostegni con non piu' di 4 conduttori delle linee di classe
zero, prima e seconda e per i sostegni con non piu' di sei conduttori
delle  linee  di terza classe, sia rotto un conduttore o una corda di
guardia;
- per i sostegni con piu' di quattro conduttori delle linee di classe
zero, prima e seconda e per i sostegni con piu' di sei ma non piu' di
diciotto  conduttori  delle linee di terza classe siano rotti due fra
conduttori e corde di guardia nella stessa campata.
Per  i  sostegni da impiegarsi nelle regioni della zona B (1.2.08) la
verifica di stabilita' deve essere eseguita oltre che per le  ipotesi
1) e 2) anche per le seguenti:
3)  che  tutti i conduttori e le corde di guardia siano integri nelle
condizioni di temperatura e di carico previste per la zona B (2.2.04)
col vento a 65km/h spirante normalmente alla linea:
4) che, nelle condizioni di temperatura e di carico della ipotesi 3):
-  per  i sostegni con non piu' di 4 conduttori delle linee di classe
zero, prima e seconda e per i sostegni con non piu' di sei conduttori
delle  linee  di terza classe, sia rotto un conduttore o una corda di
guardia;
-  per  i  sostegni  con  piu'  di  quattro conduttori delle linee di
classe, zero, prima e seconda e per i sostegni con piu' di sei ma non
piu'  di diciotto conduttori delle linee di terza classe, siano rotti
due fra i conduttori e corde di guardia nella stessa campata.
Agli  effetti  della  verifica di stabilita' dei sostegni d'angolo si
deve intendere come  normale  alla  linea  un  vento  spirante  nella
direzione  della  bisettrice  dell'angolo  formato  dalle due campate
facenti capo al sostegno di volta in volta considerato. Nel  caso  di
sostegni  di diramazione il vento deve essere assunto nella direzione
della bisettrice dell'angolo formato da quella fra le varie coppie di
campate  facenti capo al sostegno che da' luogo alle piu' sfavorevoli
condizioni di carico.
I conduttori e le corde di guardia da considerare rotti devono essere
quelli di cui in 2.4.05.
Non e' prescritta la verifica nelle ipotesi 2) e 4) per le mensole, i
ganci e le paline fissate ai fabbricati e sorreggenti i conduttori  e
per i sostegni di rettifilo, o calcolati per angoli di deviazione non
superiore a 5°, delle linee di classe zero, prima e seconda quando  i
sostegni  stessi  hanno,  nel  senso  longitudinale  della linea, una
resistenza meccanica almeno eguale ad un quinto di quella  nel  senso
trasversale della linea.
2.4.05. Conduttori rotti. - In ogni sostegno di linea di classe zero,
prima e seconda si devono considerare separatamente:
a) le parti sulle quali agiscono non piu' di quattro conduttori;
b) le parti sulle quali agiscono piu' di quattro conduttori;
In   ogni  sostegno  di  linea  di  terza  classe  di  devono  invece
considerare separatamente:
a) le parti sulle quali agiscono non piu' di sei conduttori;
b)  le parti sulle quali agiscono piu' di sei ma non piu' di diciotto
conduttori.
I  conduttori  da  considerare  rotti nelle ipotesi 2) e 4) di 2.4.04
devono essere scelti, a seconda della parte di sostegno  considerata,
in base al seguente criterio.
Ciascuna  delle  parti  di  cui  in  a) deve essere verificata per la
rottura di uno dei conduttori o  di  una  delle  eventuali  corde  di
guardia  che  agiscono  su di essa. Ciascuna delle parti di cui in b)
deve essere  verificata  per  la  rottura  di  due  qualunque  fra  i
conduttori  o  corde  di  guardia che agiscono su di essa; questi due
conduttori o corde di guardia pero' non devono agire entrambi su  una
stessa parte fra quelle considerate in a).
Entro i limiti sopra indicati si devono di volta in volta considerate
rotti i conduttori o corde di  guardia  che  danno  luogo  alle  piu'
sfavorevoli  condizioni  di  carico  per  i  signoli  elementi  della
struttura del sostegno.
2.4.05  bis.  Caso  particolare delle linee in cavo aereo. - Nel caso
particolare delle linee in cavo aereo la verifica di  stabilita'  dei
sostegni  deve  essere  eseguita  per  l'ipotesi  1) di 2.2.04 ma con
velocita' del vento di 100 km/h.
Per  i sostegni da impiegarsi nelle regioni della zona B) (1.2.08) la
verifica di stabilita'  deve  essere  eseguita  oltre  che  nel  modo
suddetto anche per l'ipotesi 3) di 2.4.04. ma con velocita' del vento
di 50 km/h e manicotto di ghiaccio di spessore 8mm.
Per  quanto  riguarda  la  direzione  del  vento  da  assumere per la
verifica di stabilita' dei sostegni d'angolo e  di  diramazione  vale
quanto prescritto in 2.4.04.
2.4.06. Carichi agenti sui sostegni. - I carichi da mattere in conto,
in quanto, in ciascuna  delle  ipotesi  di  calcolo,  interessano  il
sostegno, sono i seguenti:
a)  spinta  del  vento agente sui conduttori e sulle corde di guardia
con o senza manicotto di ghiaccio;
b)  spinta  del  vento  agente  sul  sostegno  senza incrostazioni di
ghiaccio;
c)  spinta del vento agente sugli equipaggiamenti senza incrostazioni
di ghiaccio;
d)  componenti  orizzontali  dei tiri dei conduttori e delle corde di
guardia nella direzione della campata;
e)  componenti  verticali  dei  tiri  dei conduttori e delle corde di
guardia;
f) peso degli equipaggiamenti senza incrostazioni di ghiaccio;
g)  peso degli elementi costituenti i sostegni senza incrostazioni di
ghiaccio.
I  carichi  di  cui in a) e b) devono essere determinati in base alle
prescrizioni indicate in 2.1.02. Quando la direzione  del  vento  che
colpisce  i  conduttori  o una superficie piana forma un angolo delta
con  la  normale  alla  superficie,  la   relativa   pressione   deve
convenzionalmente essere moltiplicata per cos delta.
Per i sostegni interamente a traliccio, la spinta nella direzione del
vento si ottiene convenzionalmente sommando aritmeticamente le spinte
esercitate  sulle  superfici  di due facce adiacenti supposte colpite
normalmente,  e  cio'  qualunque  sia  l'orientamento  del   sostegno
rispetto  alla direzione del vento; per i sostegni di forma speciale,
come portali con due o piu' ritti, forcelle a due braccia o altro, la
spinta del vento deve essere calcolata separatamente per ogni ritto o
braccio.
Il  carico  c)  puo'  essere assunto convenzionalmente pari al 5% del
corrispondente carico a) per i sostegni di sospensione o con semplice
isolatore  rigido  e pari a 10% per i sostegni di amarro o con doppio
isolatore rigido.
I  tiri  dei  conduttori  e  delle corde di guardia di cui in d) sono
quelli delle corrispondenti ipotesi di calcolo dei conduttori e delle
corde di guardia senza alcuna riduzione per eventuali rotazioni delle
catene di sospensione per effetto  della  rottura  dei  conduttori  o
corde di guardia della campata adiacente.
Dello squilibrio di tiro, dovuto alle differenze delle campate reali,
sia dei conduttori che delle corde di guardia, non si tiene conto nel
calcolo dei sostegni con isolatori sospesi disposti in sospensione.
Nel  calcolo  dei sostegni con isolatori rigidi, purche' la lunghezza
di una delle due campate adiacenti non sia superiore a tre  volte  la
lunghezza  dell'altra, non si tiene conto del suddetto squilibrio nei
seguenti casi:
-  sostegni  calcolati  per angoli con deviazione non superiore a 5°,
quando i sostegni stessi hanno nel senso  longitudinale  della  linea
una  resistenza  meccanica  almeno  uguale ad un quinto di quella nel
senso trasversale della linea;
-  sostegni calcolati per angoli di deviazione superiori a 5°, quando
i sostegni stessi hanno  nel  senso  longitudinale  della  linea  una
resistenza  meccanica  almeno  uguale  a quella nel senso trasversale
della linea.
Tutti  i  carichi  devono essere considerati applicati nei vari punti
del sostegno ai quali nella realta' essi  vengono  trasmessi.  Si  fa
eccezione  per i carichi b) e g) per i quali sono ammesse ragionevoli
schematizzazioni atte a semplificare i calcoli dei sostegni.
Inoltre  per  i sostegni delle linee di classe seconda le cui mensole
per la loro conformazione geometrica sono suscettibili di  rotazione,
nonche'  per tutte le linee di classe zero e prima, non e' necessario
tenere conto dei momenti torcenti che  risultano  ad  essi  applicati
nelle ipotesi 2) e 4) di 2.4.04.
2.4.07.  Modalita'  di calcolo. - Il calcolo degli sforzi indotti nei
vari  elementi  dei  sostegni,  per  effetto  dei  carichi   di   cui
all'articolo  precedente, deve essere eseguito secondo le buone norme
della tecnica con uno qualsiasi dei sistemi suggeriti  dalla  scienza
delle  costruzioni  e  nella  forma  che  il progettista ritiene piu'
conveniente, purche' ragionevolmente completa. In particolare, per le
linee  di  seconda  classe non comprese nell'ultimo comma di 2.4.06 e
per le linee di terza classe, devono essere di volta in volta scelte,
a  seconda della forma del sostegno, le schematizzazioni e le formule
atte a mettere correttamente in conto gli sforzi  dovuti  ai  momenti
torcenti che risultano applicati al sostegno nelle ipotesi 2) e 4) di
2.4.04.
2.4.08.  Prescrizioni  particolari  per la verifica di stabilita' dei
sostegni di attraversamento ferroviario. - I sostegni  delle  campate
che  attraversano ferrovie in sede propria, esclusi i binari morti ed
i  raccordi  a  stabilimenti,  devono  essere  calcolati  secondo  le
prescrizioni  degli  articoli precedenti, sia per il valore effettivo
dell'angolo formato dalle campate facenti capo a  ciascuno  di  essi,
sia per un valore d'angolo maggiore di 25° dell'angolo effettivo.
2.4.09.  Sollecitazioni  ammissibili  per  i  sostegni.  - Le massime
sollecitazioni ammissibili per  i  sostegni  delle  linee  elettriche
nelle ipotesi 1) e 3) di 2.4.04 sono le seguenti:
a) sostegni di legno
- di essenza forte (castagno) 196 daN/cm2 (200 kgf/cm2)
- di essenza dolce (abete, larice, pino) 157 daN/cm2 (160 kgf/cm2)
b)  sostegni  di  cemento  armato centrifugato o vibrato costruiti in
officina con calcestruzzo avente carico di rottura alla  compressione
a  28  giorni non inferiore a 540 daN/cm2 (550 kgf/cm2) e con acciaio
avente carico di rottura alla trazione non inferiore a 74 daN/cm2 (75
kgf/mm2)
- calcestruzzo 177 daN/cm2 (180 kgf/cm2)
- acciaio 2747 daN/cm2 (2800 kgf/cm2)
c)  sostegni di cemento armato vibrato con calcestruzzo avente carico
di rottura alla compressione a 28 giorni non inferiore a 442  daN/cm2
(450  kgf/mm2)  e  con acciaio avente carico di rottura alla trazione
non inferiore a 59 daN/mm2 (60 kgf/mm2)
- calcestruzzo 147 daN/cm2 (150 kgf/cm2)
- acciaio 2158 daN/cm2 (2200 kgf/cm2)
d) sostegni a traliccio in profilati o tubi di acciaio:
-  per le membrature sollecitate e trazione: il valore indicato nella
tabelle annesse per il tipo di acciaio impiegato e per un valore  del
grado  di  snellezza  (lambda  minore  o uguale 15) (ved. 2.4.11); le
sollecitazioni  a  trazione  devono  essere  riferite  alla   sezione
trasversale  della  membratura  al  netto dell'area corrispondente ai
fori per chiodi e bulloni;
-  per  le  membrature sollecitate a compressione con possibilita' di
inflessione leterale: il valore indicato nelle tabelle annesse per il
relativo  grado  di  snellezza  (lambda)  e  per  il  tipo di acciaio
impiegato; per i valori di (lambda) superiori a 20, le sollecitazioni
a  compressione  devono  essere  riferite  alla  sezione  trasversale
totale, cioe' senza detrarre la sezione corrispondente  ai  fori  per
chiodi e bulloni;
e) sostegni di acciaio non a traliccio
-  il  valore  indicato  nelle tabelle annesse per il tipo di acciaio
impiegato e per un valore di grado di snellezza (lambda) 15;
f) tiranti in fune d'acciaio per sostegni strallati
- funi costituite da fili di acciaio con carico di rottura e trazione
non inferiore a 128 daN/mm2 (130 kgf/mm2)..........  54  daN/mm2  (55
kgf/mm2)
- funi costituite da fili di acciaio con carico di rottura a trazione
non inferiore a 147 daN/mm2 (150  kgf/mm2..........  64  daN/mm2  (65
kgf/mm2)
Per   i   sostegni  di  altro  tipo  o  materiale  le  sollecitazioni
ammissibili devono essere scelte  tenendo  presente  che  i  sostegni
devono poter essere sottoposti con esito favorevole alle prove di cui
in 2.4.10.
Nelle  ipotesi  2)  e  4)  di  2.4.04  sono  ammesse  per  i sostegni
sollecitazioni maggiorate del 60% rispetto a quelle di cui sopra.
2.4.10.  Prove  di  sostegni.  -  La  verifica  della  stabilita' dei
sostegni puo' essere effettuata con l'ausilio di  prove  su  sostegni
tipo,   i  quali  devono  poter  sopportare  i  carichi  di  progetto
moltiplicati per i coefficienti di sicurezza di cui appresso.
Coefficienti   di   sicurezza   per   l'esecuzione   delle  prove  in
corrispondenza delle ipotesi 1) e 3) di 2.4.04:
- Sostegni metallici.............. 2
-  Sostegni  di  legno,  sostegni  di  cemento  armato centrifugato o
vibrato, sostegni di cemento armato precompresso, sostegni  metallici
con  nucleo  di calcestruzzo centrifugato o vibrato e simili.........
2,5
Coefficienti   di   sicurezza   per   l'esecuzione   delle  prove  in
corrispondenza dell ipotesi 2) e 4) di 2.4.04:
- I valori sopra indicati per i vari tipi di sostegno divisi per 1,6.
Il  calcolo  teorico  per la verifica di stabilita' dei sostegni deve
essere presentato  alle  amministrazioni  interessate,  se  richiesto
dalle  medesime,  ma,  agli  effetti della approvazione dei sostegni,
saranno comunque validi i risultati delle prove quando effettuate. In
tale  caso  il  verbale  delle  prove,  eseguite  alla presente di un
rappresentante  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  deve   essere
convalidato  da un politecnico o da un facolta' di ingegneria o da un
istituto ufficialmente riconosciuto o dal Ministero dei  trasporti  o
dell'istituto    superiore    del    Ministero    delle    poste    e
telecomunicazioni,    a    scelta    dell'amministrazione    pubblica
interessata.
2.4.11.  Grado  di  snellezza.  -  Per  grado  di  snellezza  di  una
membratura si intende il rapporto 1/r fra la lunghezza libera 1 della
membratura, considerata incernierata agli estremi, e il raggio minimo
di inerzia r della sezione retta della membratura stessa.
Per  i montanti e membrature analoghe si assume come lunghezza libera
la  distanza  misurata  sul  tracciato  geometrico   fra   due   nodi
consecutivi  del  reticolato  della  faccia  a maglie piu' grandi del
tronco di sostegno che si considera.
Quando  i nodi dei reticolati di due facce adiacenti sono sfalsati su
una  stessa  membratura,   ferma   restando   la   lunghezza   libera
sopraindicata,  si  assume  come  raggio  di inerzia r della sezione,
anziche' il minimo, quello  relativo  all'asse  baricentrico  normale
alla faccia che si considera.
Nel  caso di strutture completamente saldate si assume come lunghezza
libera di membratura il 90% della lunghezza misurata tra i nodi.
2.4.12.  Collegamenti.  -  I collegamenti di parti metalliche possono
essere effettuati mediante bulloni o saldature.
Le  massime sollecitazioni di recisione dei bulloni non devono essere
superiori al 30% delle sollecitazioni di rottura a trazione  valutate
in  base  ai  carichi di rottura garantiti (vedere Norme UNI 3740) ed
alla sezione resistente del bullone stesso.
I massimi carichi di trazione dei bulloni non debbono superare il 40%
del valori di rottura a trazione garantiti. La  pressione  esercitata
dai  bulloni  sul contorno dei fori, riferita alla sezione diametrale
del foro, non deve superare  il  240%  della  massima  sollecitazione
determinata in base a quanto prescritto in 2.4.09 per i materiali sui
quali il bullone esercita la pressione e per un valore del  grado  di
snellezza (minore o uguale 15).
Le  saldature devono essere proporzionate in modo da poter sopportare
senza  danno  i  carichi  massimi  di  lavoro,  moltiplicati  per   i
coefficienti di sicurezza (2.4.10) delle membrature collegate.
2.4.13.  Dimensioni  minime. - Per i pali di legno il rapporto tra il
diametro  all'incastro  e  l'altezza  fuori  terra  non  deve  essere
inferiore a 1/70. Il diametro in testa non deve essere inferiore a 90
mm.
Per  i  sostegni di cemento armato lo spessore del calcestruzzo al di
sopra del ferro delle armature (spiralature comprese) non deve essere
inferiore  a 15 mm per i sostegni con diametro in testa non inferiore
a 200 mm e a 10 mm per gli altri.
Lo spessore delle membrature metalliche non deve essere inferiore a 4
mm; spessori inferiori ma, in ogni caso non inferiori  a  3  mm  sono
ammessi solo per elementi zincati a caldo.
I bulloni non devono avere diametro inferiore a 12 mm.
2.4.14. Impiego di sostegni in zone sismiche. - I sostegni progettati
sulla base di quanto prescritto negli articoli della presente sezione
sono  idonei  ad  essere  impiegati  anche  nelle  zone  sismiche per
qualunque grado di sismicita'.
                       Sezione 5. - FONDAZIONI.
2.5.01.  Ipotesi  di  calcolo.  -  Le  verifica  di  stabilita' delle
fondazioni deve essere effettuata nelle  stesse  ipotesi  di  calcolo
adottate  per  la verifica dei relativi sostegni. In ciascuna di tali
ipotesi la verifica deve essere eseguita in base alle formule  ed  ai
criteri  esposti negli articoli da 2.5.02 a 2.5.05, che tengono conto
implicitamente dei coefficienti di sicurezza.
Per  le  fondazioni  di  tipo  diverso  da  quelli  considerati negli
articoli seguenti, la verifica deve essere eseguita tenendo conto del
peso  delle  fondazioni  e  del  terreno  gravante su di esse in base
all'angolo di  scarpa  naturale,  del  peso  delle  strutture,  delle
reazioni  del  terreno  e  delle  pressioni  per esso ammissibili. In
questi casi il rapporto tra il momento di stabilita' delle fondazioni
ed il momento di rovesciamento non deve essere inferiore a 1,25.
2.5.02. Sostegni a stelo unico infissi nel terreno. - Posto:
k = pressione sul terreno in daN/cm2 (kgf/cm2);
F  =  tiro in daN (kgf) applicato al sostegno ad una altezza h, in m,
sul terreno;
c = profondita' di interramento in m;
b  = dimensione della base, in m, perpendicolare alla direzione dello
sforzo, per i sostegni a sezione rettangolare o quadrata;
d = diametro della base, in m, per i sostegni a sezione circolare.
Si calcola k con le formule:
                    c
             F(h + ---)
                    2
        k=  -------------
            bc2 x 10(elevato alla 4)
            --
            12
     per i sostegni a sezione rettangolare:
                       c
                F(h + ---)
                       2
        k=     -------------
               dc2 x 10(elevato alla 4)
      T(greco) --
               48
per i sostegni a sezione circolare.
I  valori  di  k  cosi'  calcolati  non  devono  superare i valori di
pressione indicati in 2.5.06 moltiplicati per un coefficiente pari  a
1,33.
L'interramento  dei  sostegni,  espresso  in  metri,  non deve essere
comunque inferiore a 0,30 + 0,12 L, dove L e' la lunghezza totale del
sostegno in metri.
Il  calcolo  della  pressione  k  con  la formula di cui sopra non e'
richiesto per i sostegni per i quali sia F (minore o uguale) 196  daN
(200 kgf) e che non sostengono campate di attraversamento di ferrovie
e tranvie in  sede propria, funicolari terrestri, autostrade,  strade
statali  e  provinciali  e  linee  di telecomunicazione in conduttori
nudi.
L'infissione  diretta dei sostegni a stelo unico non e' ammessa per i
sostegni delle linee di classe seconda e  terza,  nelle  campate  che
attraversano  superiormente ferrovie, funicolari terrestri, funivie o
linee di telecomunicazione, sciovie,  seggiovie,  autostrade,  strade
statali e provinciali.
Per  i sostegni direttamente infissi nel terreno, l'interramento deve
essere eseguito in modo da garantire che lo stato  di  consolidamento
del  terreno  costipato  attorno  al  sostegno rimanga inalterato nel
tempo.
I  sostegni  di  legno  direttamente interrati devono essere protetti
conto l'infradiciatura specialmente nella zone intorno  al  piano  di
terra.
2.5.03. Fondazioni a blocco unico.
1)  Per  blocchi  di  fondazione  parallelepipedi  a  base quadrata o
rettangolare o circolare, senza risega, deve essere:
    
              Parte di provvedimento in formato grafico
    

P  =  peso  della  fondazione, della terra direttamente sovrastante e
della struttura che insiste su di essa, in daN (kgf)
a  =  lato,  in  m,  della  piastra  di  base  non  intersecato dalla
proiezione vericale della risultante di tutte le forze  applicate  al
sostegno;
b' = lato, normale al laro a, dello zoccolo del pilastrino misurato a
un terzo della sua altezza, in m;
b''  = lato, normale al lato a, della colonna del pilastrino misurato
a un terzo della sua altezza, in m;
c  =  profondita'  di  interramento  della superficie inferiore della
piasta, in m;
c'  =  profondita'  di  interramento della superficie superiore della
piasta, in m;
c''  = profondita' di interramento della superficie dello zoccolo del
pilastrino, in m.
Quando  la  proiezione vericale della risultante si trova esattamente
sulla diagonale della base del blocco, Nr deve  essere  inferiore  al
maggiore  dei due valori ottenuti scambiando nella formula i dati a e
b.
2.5.05.  Fondazioni  a  piedini  separati.  - Le fondazioni a piedini
separati, sia a pilastrini, sia a griglia, devono  essere  verificate
controllando  che  la  pressione  media  esercitata  sul  terreno dai
piedini compressi non superi i valori di pressione indicati in 2.5.06
e  che  lo sforzo di trazione nei piedini tesi non superi il peso del
piedino piu' il peso del terreno gravarte su di esso.
Per  la verifica dei piedini tesi, si assume convenzionalmente che il
terreno gravante su ogni piedino e' quello del terreno  compreso  fra
il piedino e le generatrici di un conoide inclinate sulla vericale di
un angolo (alfa) dipendente dalla natura del terreno, inviluppante il
piedino stesso.
Nelle  fondazioni  con  piedini  a  griglia,  la  griglia deve essere
assimilata ad una piasta senza tenere conto dei voti.
Il  peso  specifico  del  terreno e l'angolo (alfa) da assumere per i
calcoli non devono essere superiori ai valori indicati in 2.5.06.
2.5.06.  Dati  numerici  relativi ai calcoli. - Il peso specifico del
calcestruzzo da assumere per i calcoli e' 2158 daN/m3 (2200  kgf/m3).
Il peso specifico del terreno da ssumere per i calcoli e' 1570 daN/m3
(1600 kgf/m3); valori superiori possono essere  impiegati  quanto  e'
dimostrato che il peso specifico e' superiore.
I  valori  dell'angolo  (alfa)  di  inclinazione  da  assumere per la
verifica di cui in 2.5.05 e  le  pressioni  ammissibili  nel  terreno
nella verifica di cui in 2.5.02 e 2.5.05 sono riportati nella tabella
seguente.

                                       Pressione              Angolo
           Tipo di terreno
                                    daN/cm2 (kgf/cm2)         (alfa)

Ghiaia, sabbia, argilla
asciutta compatta..........              3,9 (4)                 30°
Terreno vegetale consistente             2,0 (2)                 20°
Terreno di riporto, argilla
umida sabbiosa.............              1,0 (1)                 20°

Per  i  terreni torbosi e paludosi non si puo' fare affidamento sulla
resistenza  del  terreno  salvo  che   si   ricorra   ad   opere   di
rafforzamento.
2.5.07.  Fondazione  dei sostegni in roccia o muratura. - Nel caso di
sostegni fondati  in  roccia  o  in  muratura  non  si  applicano  le
prescrizioni  degli  articoli  precedenti,  ma  e' sufficiente che il
vincolo sia atto a sottoporre uno sforzo non inferiore a  1,50  volte
quello  corrispondente  alle  ipotesi  di  calcolo  1) e 3) dell'art.
2.4.04 e ad 1,25 volte quello corrispondente alle ipotesi di  calcolo
2) e 4) dello stesso articolo.
2.5.08. Fondazioni in zone sismiche. - Le fondazioni verificate sulla
base di quanto prescritto negli articoli della presente sezione  sono
idonee  ad  essere  impiegate anche nelle zone sismiche per qualunque
gradi sismicita'.
                             CAPITOLO III
                  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
3.1.01.   Vigilanza.   -  La  verifica  e  la  vigilanza  tecnica  ed
amministrativa sulla esecuzione  delle  prescrizioni  delle  presente
norme  sono affidate esclusivamente, anche per le zone sismiche, alle
Amministrazioni che hanno competenza autorizzativa,  ai  sensi  delle
vigenti  leggi, alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti.
3.1.02.   Attraversamenti   di  linee  di  telecomunicazione.  -  Gli
attraversamenti di linee elettriche sovrapassanti autostrade,  strade
statali, provinciali e comunali, costruiti secondo le Norme stabilite
dagli art. da 37 a 46 del  R.D.  26  novembre  1940,  r.  1969,  sono
ritenuti  regolari,  a  tutti gli effetti, nei confronti di eventuali
linee  di  telecomunicazione  sottopassanti  la  stessa  campata   di
attraversamento,  purche'  siano rispettate le distanze minime di cui
agli art. 2.1.06 e 2.1.07 delle presenti Norme.
3.1.03.  Collaudo. - Dopo un periodo di esercizio della durata di tre
anni,  durante  il  quale  non  siano  state  presentate  opposizioni
all'Autorita'  che ha competenza autorizzativa da parte del Ministero
PP.TT. in merito  ad  interferenze  elettromagnetiche  con  linee  di
telecomunicazione, gli elettrodotti saranno sottoposti a collaudo:
-  da  parte  degli  uffici  dell'Amministrazione  che  ha rilasciato
l'autorizzazione alla costruzione per quelle con tensione inferiore a
220 kV;
-  da parte di apposita commissione nominata dal Ministero dei Lavori
Pubblici, Direzione Generale delle Acque e degli Impianti  Elettrici,
per quelli con tensione uguale o superiore a 220 kV.
Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono
a   carico   del   titolare   dell'autorizzazione   all'impianto    e
all'esercizio dell'elettrodotto.
Gli   atti  di  collaudo  saranno  poi  trasmessi,  a  seconda  della
competenza, al Ministero  dei  Lavori  Pubblici,  Direzione  Generale
delle  Acque e degli Impianti Elelttrici o alle altre Amministrazioni
per il provvedimento di approvazione.