(all. 1 - art. 1)
                      TESTO DELLE DELIBERAZIONI
               IL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
  Nella seduta del 18 febbraio 1988;
  Vista  la  delibera  del  CIPE in data 19 novembre 1981 relativa ai
criteri generali per la determinazione dei canoni  degli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica;
  Visto  il  punto  2 della stessa delibera che definisce il campo di
applicazione dei criteri suddetti;
  Visto  il  punto 11, capoverso 8, della stessa delibera che prevede
che la quota di cui alla lettera a) del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non puo' essere inferiore al 50
per cento dell'ammontare risultante dall'applicazione  dei  massimali
determinati  ai  sensi  dell'art.  25,  comma 2, della legge 8 agosto
1977, n. 513;
  Visto  il  punto 11, capoverso 9, della stessa delibera che assegna
al CER il compito di determinare  gli  aggiornamenti  dei  canoni  di
locazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 febbraio 1977, n. 125/Segr. che
fissa, all'art. 1, i massimali  entro  i  quali  le  regioni  debbono
definire  le  quote  b)  e  c)  previste dall'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1977, n. 1035, per il periodo
1› gennaio31 dicembre 1987;
  Vista  la  delibera  in data 28 novembre 1986 del CER che determina
l'aggiornamento dei canoni degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica per l'anno 1987;
  Considerato  che,  al  fine  di  garantire  il  rientro delle somme
derivanti dall'applicazione della quota di cui all'art. 25, comma  1,
della  legge 8 agosto 1977, n. 513, allo Stato, i criteri di cui alla
delibera in data 19 novembre 1981 del CIPE vanno  applicati,  con  le
decorrenze  indicate  nella  presente delibera, anche agli alloggi di
proprieta' dei comuni, acquistati, realizzati o recuperati con  fondi
stanziati  a  partire  dalla legge n. 865 del 1971 e dalle successive
normative del settore, riservandosi, allo stesso fine,  di  procedere
successivamente   all'individuazione   del   restante  patrimonio  di
edilizia residenziale pubblica;
  Considerato  che  il  CER,  nella seduta del 24 ottobre 1985, si e'
impegnato ad effettuare l'aggiornamento dei canoni ai sensi di quanto
disposto al punto 11, capoverso 9, della delibera in data 19 novembre
1981 del CIPE;
                              Delibera:
  Nelle  regioni  che  hanno  legiferato in attuazione della delibera
CIPE del 19 novembre 1981, il canone di locazione e' aggiornato dagli
enti  gestori, a decorrere dal 1› gennaio di ogni anno, salvo diversa
determinazione del Comitato, in misura pari al  75  per  cento  della
variazione,  accertata  dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi fra  il  mese  di
giugno  1984, posto uguale a 100, ed il corrispondente mese dell'anno
precedente quello dell'aggiornamento. La variazione da applicare, con
decorrenza 1› gennaio 1988, risulta essere pari al 15,22 per cento.
  L'aggiornamento  cosi'  calcolato  si  applica,  con  le  modalita'
disposte al punto  11,  capoverso  9,  della  delibera  CIPE  del  19
novembre  1981,  ai  canoni  di  locazione  di  tutti  gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica localizzati  nelle  regioni  suddette.
Sono  fatte  salve  le  differenti  statuizioni regionali in materia,
purche' l'aggiornamento del canone non  risulti  inferiore  a  quanto
sopra previsto.