TESTO DELLE DELIBERAZIONI IL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE Nella seduta del 18 febbraio 1988; Vista la delibera del CIPE in data 19 novembre 1981 relativa ai criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Visto il punto 2 della stessa delibera che definisce il campo di applicazione dei criteri suddetti; Visto il punto 11, capoverso 8, della stessa delibera che prevede che la quota di cui alla lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non puo' essere inferiore al 50 per cento dell'ammontare risultante dall'applicazione dei massimali determinati ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 8 agosto 1977, n. 513; Visto il punto 11, capoverso 9, della stessa delibera che assegna al CER il compito di determinare gli aggiornamenti dei canoni di locazione; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1977, n. 125/Segr. che fissa, all'art. 1, i massimali entro i quali le regioni debbono definire le quote b) e c) previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1977, n. 1035, per il periodo 1 gennaio31 dicembre 1987; Vista la delibera in data 28 novembre 1986 del CER che determina l'aggiornamento dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l'anno 1987; Considerato che, al fine di garantire il rientro delle somme derivanti dall'applicazione della quota di cui all'art. 25, comma 1, della legge 8 agosto 1977, n. 513, allo Stato, i criteri di cui alla delibera in data 19 novembre 1981 del CIPE vanno applicati, con le decorrenze indicate nella presente delibera, anche agli alloggi di proprieta' dei comuni, acquistati, realizzati o recuperati con fondi stanziati a partire dalla legge n. 865 del 1971 e dalle successive normative del settore, riservandosi, allo stesso fine, di procedere successivamente all'individuazione del restante patrimonio di edilizia residenziale pubblica; Considerato che il CER, nella seduta del 24 ottobre 1985, si e' impegnato ad effettuare l'aggiornamento dei canoni ai sensi di quanto disposto al punto 11, capoverso 9, della delibera in data 19 novembre 1981 del CIPE; Delibera: Nelle regioni che hanno legiferato in attuazione della delibera CIPE del 19 novembre 1981, il canone di locazione e' aggiornato dagli enti gestori, a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comitato, in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi fra il mese di giugno 1984, posto uguale a 100, ed il corrispondente mese dell'anno precedente quello dell'aggiornamento. La variazione da applicare, con decorrenza 1 gennaio 1988, risulta essere pari al 15,22 per cento. L'aggiornamento cosi' calcolato si applica, con le modalita' disposte al punto 11, capoverso 9, della delibera CIPE del 19 novembre 1981, ai canoni di locazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica localizzati nelle regioni suddette. Sono fatte salve le differenti statuizioni regionali in materia, purche' l'aggiornamento del canone non risulti inferiore a quanto sopra previsto.