TESTO DELLE DELIBERAZIONI IL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE Nella seduta del 18 febbraio 1988; Vista la delibera del CIPE in data 19 novembre 1981 relativa ai criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Visto il punto 2 della stessa delibera che definisce il campo di applicazione dei criteri suddetti; Visto il punto 11, capoverso 8, della stessa delibera che prevede che la quota di cui alla lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non puo' essere inferiore al 50 per cento dell'ammontare risultante dall'applicazione dei massimali determinati ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 8 agosto 1977, n. 513; Visto il punto 11, capoverso 9, della stessa delibera che assegna al CER il compito di determinare gli aggiornamenti dei canoni di locazione; Vista la delibera in data 9 ottobre 1981 del CER relativa all'aggiornamento dei canoni minimi di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1977, n. 125/Segr. che fissa, all'art. 1, i massimali entro i quali le regioni debbono definire le quote b) e c) previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1977, n. 1035, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1987; Vista la delibera in data 28 novembre 1986 del CER che determina l'aggiornamento dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l'anno 1987; Considerato che, al fine di garantire il rientro delle somme derivanti dall'applicazione della quota di cui all'art. 25, comma 1, della legge 8 agosto 1977, n. 513, allo Stato, i criteri di cui alla delibera in data 19 novembre 1981 del CIPE vanno applicati, con le decorrenze indicate nella presente delibera, anche agli alloggi di proprieta' dei comuni, acquistati, realizzati o recuperati con fondi stanziati a partire dalla legge n. 865 del 1971 e dalle successive normative del settore, riservandosi, allo stesso fine, di procedere successivamente all'individuazione del restante patrimonio di edilizia residenziale pubblica; Considerato che il CER, nella seduta del 24 ottobre 1985, si e' impegnato ad effettuare l'aggiornamento dei canoni ai sensi di quanto disposto al punto 11, capoverso 9, della delibera in data 19 novembre 1981 del CIPE; Delibera: Nelle regioni che non hanno dato attuazione legislativa alla delibera CIPE del 19 novembre 1981, i canoni minimi previsti nella circolare in data 10 dicembre 1981, n. 30/C del CER, sono aggiornati, dagli enti gestori, a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comitato, in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi fra il mese di giugno 1982, posto uguale a 100, ed il corrispondente mese dell'anno precedente quello dell'aggiornamento. La variazione da applicare, con decorrenza 1 gennaio 1988, risulta essere pari al 29,55 per cento e le misure dei canoni minimi sono le seguenti: Alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della legge n. 513: L. 5.830 vano/mese per le regioni del sud; L. 8.420 vano/mese per le regioni del centro-nord; Alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della legge n. 513: L. 9.720 vano/mese per le regioni del sud; L. 11.000 vano/mese per le regioni del centro-nord. Gli istituti autonomi per le case popolari, compresi nelle regioni che non hannno dato attuazione alla delibera CIPE, in attesa di un'organica disciplina regionale in materia di assegnazione degli alloggi e di determinazione dei canoni, devono comunque dare attuazione alla presente delibera. Nelle suddette regioni restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.