(all. 2 - art. 1)
                      TESTO DELLE DELIBERAZIONI
               IL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
  Nella seduta del 18 febbraio 1988;
  Vista  la  delibera  del  CIPE in data 19 novembre 1981 relativa ai
criteri generali per la determinazione dei canoni  degli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica;
  Visto  il  punto  2 della stessa delibera che definisce il campo di
applicazione dei criteri suddetti;
  Visto  il  punto 11, capoverso 8, della stessa delibera che prevede
che la quota di cui alla lettera a) del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non puo' essere inferiore al 50
per cento dell'ammontare risultante dall'applicazione  dei  massimali
determinati  ai  sensi  dell'art.  25,  comma 2, della legge 8 agosto
1977, n. 513;
  Visto  il  punto 11, capoverso 9, della stessa delibera che assegna
al CER il compito di determinare  gli  aggiornamenti  dei  canoni  di
locazione;
  Vista  la  delibera  in  data  9  ottobre  1981  del  CER  relativa
all'aggiornamento dei canoni minimi di cui all'art. 22 della legge  8
agosto  1977,  n.  513,  per  gli  alloggi  di  edilizia residenziale
pubblica;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 febbraio 1977, n. 125/Segr. che
fissa, all'art. 1, i massimali  entro  i  quali  le  regioni  debbono
definire  le  quote  b)  e  c)  previste dall'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1977, n. 1035, per il periodo
1› gennaio-31 dicembre 1987;
  Vista  la  delibera  in data 28 novembre 1986 del CER che determina
l'aggiornamento dei canoni degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica per l'anno 1987;
  Considerato  che,  al  fine  di  garantire  il  rientro delle somme
derivanti dall'applicazione della quota di cui all'art. 25, comma  1,
della  legge 8 agosto 1977, n. 513, allo Stato, i criteri di cui alla
delibera in data 19 novembre 1981 del CIPE vanno  applicati,  con  le
decorrenze  indicate  nella  presente delibera, anche agli alloggi di
proprieta' dei comuni, acquistati, realizzati o recuperati con  fondi
stanziati  a  partire  dalla legge n. 865 del 1971 e dalle successive
normative del settore, riservandosi, allo stesso fine,  di  procedere
successivamente   all'individuazione   del   restante  patrimonio  di
edilizia residenziale pubblica;
  Considerato  che  il  CER,  nella seduta del 24 ottobre 1985, si e'
impegnato ad effettuare l'aggiornamento dei canoni ai sensi di quanto
disposto al punto 11, capoverso 9, della delibera in data 19 novembre
1981 del CIPE;
                              Delibera:
  Nelle  regioni  che  non  hanno  dato  attuazione  legislativa alla
delibera CIPE del 19 novembre 1981, i canoni  minimi  previsti  nella
circolare in data 10 dicembre 1981, n. 30/C del CER, sono aggiornati,
dagli enti gestori, a decorrere dal 1› gennaio di  ogni  anno,  salvo
diversa  determinazione  del Comitato, in misura pari al 75 per cento
della variazione, accertata dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo  per  le  famiglie di operai ed impiegati verificatasi fra il
mese di giugno 1982, posto uguale a 100, ed  il  corrispondente  mese
dell'anno  precedente  quello  dell'aggiornamento.  La  variazione da
applicare, con decorrenza 1› gennaio 1988,  risulta  essere  pari  al
29,55 per cento e le misure dei canoni minimi sono le seguenti:
  Alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della legge n. 513:
   L. 5.830 vano/mese per le regioni del sud;
   L. 8.420 vano/mese per le regioni del centro-nord;
  Alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della legge n. 513:
   L. 9.720 vano/mese per le regioni del sud;
   L. 11.000 vano/mese per le regioni del centro-nord.
  Gli  istituti autonomi per le case popolari, compresi nelle regioni
che non hannno dato attuazione  alla  delibera  CIPE,  in  attesa  di
un'organica  disciplina  regionale  in  materia di assegnazione degli
alloggi  e  di  determinazione  dei  canoni,  devono  comunque   dare
attuazione alla presente delibera.
  Nelle   suddette   regioni   restano   in  vigore  tutte  le  altre
disposizioni contenute nell'art. 22 della legge  8  agosto  1977,  n.
513.