Art. 2. Contenuti informativi del bollino 1. Il bollino di cui all'art. 1 deve riportare a stampa le seguenti indicazioni: a) codice della confezione della specialita' medicinale attribuito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanita' del 10 giugno 1983; b) denominazione della confezione; c) prezzo di vendita al pubblico ed estremi del provvedimento CIP di variazione dello stesso; d) titolare dell'autorizzazione o legale rappresentante del titolare estero; e) partecipazione alla spesa da parte dell'assistito. 2. A decorrere dal 1 marzo 1988 l'indicazione di cui alla lettera e) del precedente comma 1 e' effettuata sul bollino mediante la stampa di un triangolo colorato per le confezioni soggette alla partecipazione alla spesa da parte dell'assistito; la mancanza di detto triangolo contraddistingue le confezioni esenti da detta partecipazione. La medesima indicazione e' effettuata su altra parte della confezione mediante la stampa, accanto al prezzo di vendita al pubblico, della dicitura "quota assistito come da tabella esposta in farmacia" per le confezioni soggette alla partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, ovvero della dicitura "esente" per le confezioni esenti da detta partecipazione. Il responsabile della farmacia e' tenuto ad esporre al pubblico una tabella recante la chiara indicazione del regime di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica. 3. Le indicazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stampate sul bollino nel rispetto delle specifiche riportate nell'allegato disciplinare tecnico, che forma parte integrante del presente decreto, e definite in funzione della acquisizione del codice con dispositivi automatici e semiautomatici di lettura ottica. 4. L'aggiornamento delle indicazioni di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma 1 e' effettuato con le modalita' fissate nel citato disciplinare tecnico. 5. Le confezioni delle specialita' medicinali soggette all'obbligo del bollino devono recare a stampa con inchiostro scuro nella zona ricoperta dal bollino stesso la dicitura "confezione dispensata dal SSN", che deve risultare leggibile dopo il distacco del bollino. 6. Le confezioni delle specialita' medicinali non erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono recare sull'involucro esterno l'indicazione del codice di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, riportata a stampa secondo la tecnica della rappresentazione a barre ed in chiaro con caratteri OCR-A, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato tecnico al decreto ministeriale del 10 giugno 1983.