Art. 2.
                  Contenuti informativi del bollino
  1. Il bollino di cui all'art. 1 deve riportare a stampa le seguenti
indicazioni:
    a)   codice   della   confezione   della  specialita'  medicinale
attribuito  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto  del Ministro della
sanita' del 10 giugno 1983;
    b) denominazione della confezione;
    c) prezzo di vendita al pubblico ed estremi del provvedimento CIP
di variazione dello stesso;
    d)  titolare  dell'autorizzazione  o  legale  rappresentante  del
titolare estero;
    e) partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.
  2.  A decorrere dal 1› marzo 1988 l'indicazione di cui alla lettera
e)  del  precedente  comma  1  e'  effettuata sul bollino mediante la
stampa  di  un  triangolo  colorato  per  le confezioni soggette alla
partecipazione  alla  spesa  da  parte dell'assistito; la mancanza di
detto  triangolo  contraddistingue  le  confezioni  esenti  da  detta
partecipazione.  La medesima indicazione e' effettuata su altra parte
della  confezione mediante la stampa, accanto al prezzo di vendita al
pubblico,  della dicitura "quota assistito come da tabella esposta in
farmacia"  per  le confezioni soggette alla partecipazione alla spesa
da  parte  dell'assistito,  ovvero  della  dicitura  "esente"  per le
confezioni  esenti  da  detta  partecipazione.  Il responsabile della
farmacia  e'  tenuto  ad  esporre  al pubblico una tabella recante la
chiara  indicazione del regime di partecipazione degli assistiti alla
spesa per l'assistenza farmaceutica.
  3.  Le  indicazioni  di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stampate
sul  bollino  nel  rispetto  delle specifiche riportate nell'allegato
disciplinare   tecnico,  che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto,  e  definite  in  funzione della acquisizione del codice con
dispositivi automatici e semiautomatici di lettura ottica.
  4.  L'aggiornamento  delle indicazioni di cui alle lettere c) ed e)
del  precedente  comma  1  e' effettuato con le modalita' fissate nel
citato disciplinare tecnico.
  5.  Le confezioni delle specialita' medicinali soggette all'obbligo
del  bollino  devono  recare a stampa con inchiostro scuro nella zona
ricoperta  dal  bollino stesso la dicitura "confezione dispensata dal
SSN", che deve risultare leggibile dopo il distacco del bollino.
  6.  Le  confezioni  delle  specialita' medicinali non erogabili dal
Servizio  sanitario  nazionale  devono  recare sull'involucro esterno
l'indicazione  del codice di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo,    riportata    a   stampa   secondo   la   tecnica   della
rappresentazione  a  barre  ed  in  chiaro  con  caratteri OCR-A, nel
rispetto   delle  disposizioni  contenute  nell'allegato  tecnico  al
decreto ministeriale del 10 giugno 1983.