Art. 6.
                         Regime transitorio
  1.  In  sede  di  prima  applicazione della presente disciplina, le
aziende  farmaceutiche  inviano gli ordini all'Istituto Poligrafico e
Zecca   dello  Stato  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana.   L'Istituto,  entro  il  termine  massimo  di
centottanta   giorni  dal  ricevimento  degli  ordini,  procede  alle
relative forniture dandone notizia al Ministero della sanita'.
  2.  Fermo  restando  l'obbligo  di  adottare gli elementi a lettura
automatica  di  cui  al  precedente art. 2, le scorte di materiale di
confezionamento, anche se non conformi alle prescrizioni del presente
decreto,  possono  essere  utilizzate dalle aziende farmaceutiche per
centottanta  giorni  a decorrere dalla data di inizio della fornitura
di bollini da parte dell'Istituto.
  3.  Le  scorte  delle confezioni non conformi alle prescrizioni del
presente  decreto,  prodotte ai sensi del precedente comma 2, possono
essere  cedute dalle aziende farmaceutiche e dai grossisti ed esitate
dalle farmacie per tutto il periodo di validita' del prodotto.
  4.  A  decorrere  dalla  data di pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana le confezioni
delle   specialita'   medicinali   prive  degli  elementi  a  lettura
automatica  non  sono  erogabili  nell'ambito  del Servizio sanitario
nazionale.