Art. 6. Regime transitorio 1. In sede di prima applicazione della presente disciplina, le aziende farmaceutiche inviano gli ordini all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Istituto, entro il termine massimo di centottanta giorni dal ricevimento degli ordini, procede alle relative forniture dandone notizia al Ministero della sanita'. 2. Fermo restando l'obbligo di adottare gli elementi a lettura automatica di cui al precedente art. 2, le scorte di materiale di confezionamento, anche se non conformi alle prescrizioni del presente decreto, possono essere utilizzate dalle aziende farmaceutiche per centottanta giorni a decorrere dalla data di inizio della fornitura di bollini da parte dell'Istituto. 3. Le scorte delle confezioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto, prodotte ai sensi del precedente comma 2, possono essere cedute dalle aziende farmaceutiche e dai grossisti ed esitate dalle farmacie per tutto il periodo di validita' del prodotto. 4. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le confezioni delle specialita' medicinali prive degli elementi a lettura automatica non sono erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.