Art. 4.
 
  1.  Alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28
febbraio  1985,  n.  47,  come   modificato   dall'articolo   8   del
decreto-legge  23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n.  298  (a),  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:  "Qualora  l'opera  per la quale viene presentata istanza di
sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non
e' necessaria (( se non e' oggetto di richiesta motivata da parte del
sindaco" )).
  2. Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
298 (a) , la lettera e) e' soppressa.
  3.  Il  primo periodo del quarto comma dell'articolo 35 della legge
28  febbraio  1985,  n.  47,  come  modificato  dall'articolo  2  del
decreto-legge  20  novembre  1985,  n. 656, convertito dalla legge 24
dicembre 1985, n. 780 (a), e' sostituito dal seguente:
  "Con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro  per  il  coordinamento  della   protezione   civile,   sono
determinati,  (( entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, ))  gli
accertamenti  da  eseguire  al  fine della certificazione di cui alla
lettera b) del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9  luglio
1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2
febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219 (b) , e relative norme
tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche
alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti  le
altezze  degli  edifici  anche  in rapporto alla larghezza stradale e
sono  determinate  altresi'   le   disposizioni   per   l'adeguamento
antisismico  degli  edifici,  tenuto  conto  dei criteri tecnici gia'
stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli  immobili
colpiti dal terremoto".
  4.  Il  quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 (a), e' sostituito dai seguenti:
  "Nei  casi  di non idoneita' statica delle costruzioni esistenti in
zone non dichiarate  sismiche  deve  altresi'  essere  presentato  al
comune  un  progetto  di  ((  completo  ))  adeguamento redatto da un
professionista abilitato (( ai sensi della legge 2 febbraio 1974,  n.
64, )) da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della
domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di
cui  alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune
entro trenta giorni dalla data  dell'ultimazione  dell'intervento  di
adeguamento.
  Nei  casi  di  costruzioni  di  cui  all'articolo  1  della legge 5
novembre 1971, n. 1086 (c) , deve essere effettuato il  deposito  del
progetto  di  ((  completo  ))  adeguamento  nei  termini  e nei modi
prescritti dagli articoli 4  e  7  della  legge  medesima  (c)  .  Il
certificato  di  idoneita' statica e' depositato negli stessi termini
quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri  casi,  nel
termine di cui al comma precedente.
  Per  le  costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la
realizzazione delle costruzioni stesse si applicano  le  disposizioni
di  cui  al  precedente  comma  e  per  esse non si tiene conto delle
disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge
20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n.
780 (d).
  Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico
prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel  progetto  di
adeguamento,  da  redigersi  in  caso  di  inidoneita'  sismica delle
strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si
deve  tener  conto,  qualunque  sia  la loro volumetria, del grado di
sismicita' della zona  su  cui  esse  sorgono,  tenendo  presenti  le
disposizioni  emanate  con  il  decreto  di  cui al quarto comma. Per
l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro
tre  anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in
sanatoria,   non   occorre    alcuna    autorizzazione    da    parte
dell'amministrazione  preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella
fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro  trenta
giorni  dalla  data  di  ultimazione  dell'intervento,  con  la quale
l'idoneita'  sismica  della  costruzione  viene   attestata   da   un
professionista   abilitato,   sostituisce  a  tutti  gli  effetti  il
certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.
  Il  rilascio  della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria,
qualsivoglia sia la struttura della costruzione, e' subordinato,  per
quanto  riguarda  il  vincolo  sismico,  soltanto  al deposito presso
l'amministrazione  preposta  alla  tutela  del  vincolo  stesso   sia
dell'eventuale  progetto  di adeguamento prima dell'inizio dei lavori
che della predetta certificazione di idoneita' sismica  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  ultimazione  dei lavori stessi. Una copia di
quest'ultima  con  l'attestazione   dell'avvenuto   deposito   verra'
restituita all'interessato.
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle
costruzioni in zona sismica per le quali il reato e' stato dichiarato
estinto per qualsiasi causa.
(( Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei      ))
(( termini previsti dalla legge, il sindaco ha facolta' di fare    ))
(( eseguire i lavori in danno degli inadempienti".                 ))
  5.  Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
298 (a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' della
prova  dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della
documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento".
  6.  Al  dodicesimo  comma  dell'articolo 35 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (a) , sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "ed
alla  presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione
necessaria  all'accatastamento.  ((  Trascorsi  trentasei   mesi   si
prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti "
)).
  7.  Il  quattordicesimo  comma  dell'articolo  35  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47 (a), e' sostituito dal seguente:
  "A  seguito  della  concessione o autorizzazione in sanatoria viene
altresi' rilasciato il certificato di abitabilita' o agibilita' anche
in  deroga  ai  requisiti  fissati da norme regolamentari, qualora le
opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti  in  materia
di  sicurezza  statica, attestata dal certificato di idoneita' di cui
alla lettera b) del terzo comma e  di  prevenzione  degli  incendi  e
degli infortuni".
  8.  Dopo  il  quindicesimo  comma  dell'articolo  35 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (a), e' aggiunto il seguente:
  "Qualora  dall'esame  della  documentazione  risulti  un  credito a
favore del presentatore della domanda di  concessione  in  sanatoria,
certificato  con  attestazione  rilasciata dal sindaco, l'interessato
puo'  presentare  istanza  di  rimborso  all'intendenza  di   finanza
territorialmente competente".
  9.  Le  modalita'  per  l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8
sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da  emanarsi
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore delle legge di
conversione del presente decreto.
      -------------------------------------------------------
 
             (a) Il testo vigente dell'art. 35 della legge n. 47/1985
          e' riportato in appendice.
             (b)   La   legge   n.  445/1908  reca  disposizioni  per
          provvedimenti a favore della Basilicata e  della  Calabria.
          La  legge  n.  1086/1971 reca norme per la disciplina delle
          opere  in  conglomerato  cementizio   armato,   normale   e
          precompresso ed a struttura metallica. La legge n.  64/1974
          reca  provvedimenti  per  le  costruzioni  con  particolari
          prescrizioni  per  le  zone  sismiche. La legge n. 219/1981
          reca interventi in favore delle popolazioni  colpite  dagli
          eventi  sismici  del  novembre  1980  e  del febbraio 1981.
          Provvedimenti organici per la ricostruzione e  lo  sviluppo
          dei territori colpiti.
             (c)  Il  testo  degli  articoli  1, 4 e 7 della legge n.
          1086/1971 e' riportato in appendice.
             (d)  L'art. 2 del D.L. n. 656/1985 cosi' recita: "Per le
          costruzioni  realizzate  prima   della   dichiarazione   di
          sismicita'  della zona gli accertamenti sono eseguiti senza
          tener conto della dichiarazione stessa".
          APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:
             Il  testo vigente dell'art. 35 della legge n. 47/1985 e'
          il seguente:
            "Art. 35 (Procedimento per la sanatoria). - La domanda di
          concessione o di autorizzazione in  sanatoria  deve  essere
          presentata   al   comune   interessato   entro  il  termine
          perentorio del 30 novembre 1985. La  domanda  e'  corredata
          dalla  prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella
          misura dovuta secondo l'allegata  tabella,  ovvero  di  una
          somma pari alla meta' dell'oblazione, quale prima rata.
             Per  le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1›
          ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione
          venga  annullata,  ovvero  dichiarata decaduta o inefficace
          successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
          il  decorso  del  termine  di  centoventi giorni inizia dal
          giorno  della  notificazione  o  comunicazione  alla  parte
          interessata del relativo provvedimento.
             Alla domanda devono essere allegati:
               a)  una descrizione delle opere per le quali si chiede
          la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
               b)    una   apposita   dichiarazione,   corredata   di
          documentazione fotografica, dalla quale  risulti  lo  stato
          dei  lavori  relativi;  quando l'opera abusiva supera i 450
          metri cubi, devono altresi'  essere  presentati,  entro  il
          termine  stabilito  per  il  versamento  della seconda rata
          della oblazione, una perizia  giurata  sulle  dimensioni  e
          sullo  stato delle opere e una certificazione redatta da un
          tecnico   abilitato   all'esercizio    della    professione
          attestante   l'idoneita'   statica  delle  opere  eseguite.
          Qualora l'opera per la quale viene  presentata  istanza  di
          sanatoria   sia   stata   in  precedenza  collaudata,  tale
          certificazione non e'  necessaria  se  non  e'  oggetto  di
          richiesta motivata da parte del sindaco;
               c)  un certificato di residenza, di data non anteriore
          a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34,
          nonche'  copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi
          di cui al primo e al secondo comma dell'art. 36;
               d)   un  certificato  di  iscrizione  alla  camera  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  di  data
          non  anteriore  a  tre  mesi,  da  cui  risulti che la sede
          dell'impresa e' situata nei locali per i quali si chiede la
          concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto
          comma dell'art. 34.
(( Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con   ))
(( il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono  ))
(( determinati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore      ))
(( della legge di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1988,   ))
(( n. 2, gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione ))
(( di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in deroga    ))
(( alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 ))
(( novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio     ))
(( 1981, n. 219,                                                   ))
(( e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere ))
(( previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio ))
(( 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in      ))
(( rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresi' le ))
(( disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici,       ))
(( tenuto conto dei criteri tecnici gia' stabiliti con le          ))
(( ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal ))
(( terremoto. Per le costruzioni realizzate prima della            ))
(( dichiarazione di sismicita' della zona, gli accertamenti sono   ))
(( eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa.          ))
(( Nei casi di non idoneita' statica delle costruzioni esistenti   ))
(( in zone non dichiarate sismiche deve altresi' essere presentato ))
(( al comune in progetto di completo adeguamento redatto da un     ))
(( professionista abilitato ai sensi della legge 2 febbraio 1974,  ))
(( n. 64, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione ))
(( della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la       ))
(( certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve      ))
(( essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data      ))
(( dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.                ))
(( Nei casi di costruzioni di cui all'art. 1 della legge 5         ))
(( novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del  ))
(( progetto di completo adeguamento nei termini e nei modi         ))
(( prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il        ))
(( certificato di idoneita' statica e' depositato negli stessi     ))
(( termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli     ))
(( altri casi, nel termine di cui al comma precedente.             ))
(( Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo  ))
(( la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le       ))
(( disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene ))
(( conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2   ))
(( del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla    ))
(( legge 24 dicembre 1985, n. 780.                                 ))
(( Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo     ))
(( sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel ))
(( progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneita'    ))
(( sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima        ))
(( dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la   ))
(( loro volumetria, del grado di sismicita' della zona su cui esse ))
(( sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il        ))
(( decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti   ))
(( lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data ))
(( di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non ))
(( occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione     ))
(( preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la ))
(( certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni     ))
(( dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale         ))
(( l'idoneita' sismica della costruzione viene attestata da un     ))
(( professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il    ))
(( certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia    ))
(( sismica.                                                        ))
(( Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in          ))
(( sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, e'  ))
(( subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto   ))
(( al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del   ))
(( vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima ))
(( dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di     ))
(( idoneita' sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione ))
(( dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione ))
(( dell'avvenuto deposito verra' restituita all'interessato.       ))
(( Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per    ))
(( quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato e'     ))
(( stato dichiarato estinto per qualsiasi causa.                   ))
(( Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei      ))
(( termini previsti dalla legge, il sindaco ha facolta' di fare    ))
(( eseguire i lavori in danno degli inadempienti.                  ))
            Entro   centoventi   giorni   dalla  presentazione  della
          domanda, l'interessato integra, ove necessario, la  domanda
          a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata
          dell'oblazione  dovuta,  pari  ad  un  quarto  dell'intero,
          maggiorato  del 10 per cento in ragione di anno. La terza e
          ultima rata, maggiorata del 10 per  cento,  in  ragione  di
          anno e' versata entro i successivi sessanta giorni.
             Per  le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma
          dell'art.    31,   realizzate   in   comprensori   la   cui
          lottizzazione  sarebbe  dovuta avvenire a norma dell'art. 8
          della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per
          l'oblazione  di  cui all'articolo 31 non costituisce titolo
          per ottenere il  rilascio  della  concessione  edilizia  in
          sanatoria,  che  resta  subordinata  anche  all'impegno  di
          partecipare  pro  quota  agli   oneri   di   urbanizzazione
          dell'intero   comprensorio   in   sede   di  stipula  della
          convenzione.
             Decorsi  centoventi  giorni  dalla  presentazione  della
          domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda  rata
          dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione
          o autorizzazione in  sanatoria  puo'  completare  sotto  la
          propria  responsabilita'  le  opere  di cui all'art. 31 non
          comprese tra quelle  indicate  dall'art.  33.  A  tal  fine
          l'interessato  notifica  al comune il proprio intendimento,
          allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data
          certa  in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i
          lavori  non  prima  di  trenta  giorni  dalla  data   della
          notificazione.  L'avvenuto  versamento  della prima e della
          seconda rata,  seguito  da  garanzia  fideiussoria  per  il
          residuo,  abilita gli istituti di credito a concedere mutui
          fondiari ed edilizi. I lavori per  il  completamento  delle
          opere  di cui all'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo
          che  siano  stati  espressi  i  pareri   delle   competenti
          amministrazioni.  I lavori per il completamento delle opere
          di cui al quarto comma dell'art. 32 possono essere eseguiti
          solo  dopo  che  sia  stata  dichiarata  la  disponibilita'
          dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.
             Il  sindaco,  esaminata  la  domanda di concessione o di
          autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove
          lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore
          documentazione;  quindi   determina   in   via   definitiva
          l'importo  dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il
          disposto dell' art. 37 la concessione o l'autorizzazione in
          sanatoria   contestualmente   alla   esibizione   da  parte
          dell'interessato della ricevuta del  versamento  all'erario
          delle somme a conguaglio, nonche' della prova dell'avvenuta
          presentazione   all'ufficio    tecnico    erariale    della
          documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento".
             Il diniego di sanatoria e' notificato al richiedente.
             Ogni  controversia  relativa  all'oblazione  e' devoluta
          alla competenza dei tribunali amministrativi  regionali,  i
          quali   possono   disporre  dei  mezzi  di  prova  previsti
          dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
             Fermo  il  disposto  del  primo comma dell'art. 40 e con
          l'esclusione dei  casi  di  cui  all'art.  33,  decorso  il
          termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione
          della  domanda,  quest'ultima  si   intende   accolta   ove
          l'interessato  provveda  al  pagamento  di  tutte  le somme
          eventualmente dovute a  conguaglio  ed  alla  presentazione
          all'ufficio    tecnico    erariale   della   documentazione
          necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi  si
          prescrive  l'eventuale  diritto al conguaglio o al rimborso
          spettanti.
             Nelle ipotesi previste nell'art. 32 il termine di cui al
          dodicesimo   comma   del    presente    articolo    decorre
          dall'emissione  del  parere  previsto dal primo comma dello
          stesso art. 32.
(( A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene ))
(( altresi' rilasciato il certificato di abitabilita' o agibilita' ))
(( anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari,    ))
(( qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni     ))
(( vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal          ))
(( certificato di idoneita' di cui alla lettera b) del terzo comma ))
(( e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.               ))
             Le   modalita'   di   versamento   dell'oblazione   sono
          determinate con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
          emanarsi  entro  trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge.
(( Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a    ))
(( favore del presentatore della domanda di concessione in         ))
(( sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, ))
(( l'interessato puo' presentare istanza di rimborso               ))
(( all'intendenza di finanza territorialmente competente".         ))
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 4:
             Gli  articoli  1,  4  e 7 della legge n. 1086/1971 cosi'
          recitano:
             "Art.  1.  -  Sono  considerate  opere  in  conglomerato
          cementizio armato normale quelle composte da  un  complesso
          di  strutture  in  conglomerato  cementizio ed armature che
          assolvono ad una funzione statica.
             Sono considerate opere di conglomerato cementizio armato
          precompresso quelle composte di strutture  in  conglomerato
          cementizio    ed    armature   nelle   quali   si   imprime
          artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale  di
          natura   ed  entita'  tali  da  assicurare  permanentemente
          l'effetto statico voluto.
             Sono  considerate  opere  a  struttura  metallica quelle
          nelle quali la statica e' assicurata in tutto o in parte da
          elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
             La  realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti
          deve avvenire  in  modo  tale  da  assicurare  la  perfetta
          stabilita'   e  sicurezza  delle  strutture  e  da  evitare
          qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'".
             "Art.  4.  -  Le  opere  di cui all'art. 1 devono essere
          denunciate dal costruttore all'ufficio  del  genio  civile,
          competente per territorio, prima del loro inizio.
             Nella  denuncia  devono  essere  indicati  i  nomi  ed i
          recapiti del committente, del progettista delle  strutture,
          del direttore dei lavori e del costruttore.
             Alla denuncia devono essere allegati:
               a)  il  progetto  dell'opera in duplice copia, firmato
          dal progettista, dal quale  risultino  in  modo  chiaro  ed
          esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo,
          le dimensioni delle strutture, e quanto altro  occorre  per
          definire  l'opera  sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei
          riguardi   della    conoscenza    delle    condizioni    di
          sollecitazione;
               b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata
          dal progettista e dal direttore  dei  lavori,  dalla  quale
          risultino le caratteristiche, le qualita' e le dosature dei
          materiali che verranno impiegati nella costruzione.
             L'ufficio  del  genio civile restituira' al costruttore,
          all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto
          e   della   relazione   con   l'attestazione  dell'avvenuto
          deposito.
             Anche  le varianti che nel corso dei lavori si volessero
          introdurre alle  opere  di  cui  all'art.  1  previste  nel
          progetto  originario,  dovranno essere denunciate, prima di
          dare inizio alla loro  esecuzione,  all'ufficio  del  genio
          civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente
          articolo.
             Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
          alle opere costruite per conto  dello  Stato  o  per  conto
          delle  regioni,  delle  provincie  e  dei  comuni aventi un
          ufficio tecnico con a capo un ingegnere".
             "Art.  7.  -  Tutte  le  opere di cui all'art. 1 debbono
          essere sottoposte a collaudo statico.
             Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un
          architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non
          sia   intervenuto   in   alcun  modo  nella  progettazione,
          direzione ed esecuzione dell'opera.
             La  nomina  del  collaudatore  spetta  al committente il
          quale ha l'obbligo di comunicarla  al  genio  civile  entro
          sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente
          precisera' altresi'  i  termini  di  tempo  entro  i  quali
          dovranno essere completate le operazioni di collaudo.
             Quando  non  esiste  il  committente  ed  il costruttore
          esegue in proprio,  e'  fatto  obbligo  al  costruttore  di
          chiedere,   nel  termine  indicato  nel  precedente  comma,
          all'ordine provinciale degli ingegneri  o  a  quello  degli
          architetti,  la designazione di una terna di nominativi fra
          i quali sceglie il collaudatore.
             Il  collaudatore deve redigere due copie del certificato
          di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il
          quale  provvede a restituirne una copia, con l'attestazione
          dell'avvenuto deposito da consegnare al committente.
             Per  le  opere  costruite  per conto dello Stato e degli
          enti di cui all'ultimo  comma  dell'art.  4,  gli  obblighi
          previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo
          non sussistono".