Art. 7.
  La  Banca  d'Italia  indichera'  alla Direzione generale del debito
pubblico  entro  trenta   giorni   dall'inizio   dell'operazione   di
sottoscrizione  i  quantitativi  per  taglio  dei  buoni al portatore
sottoscritti  da  spedire   alle   singole   sezioni   di   tesoreria
provinciale,  per  la  successiva  consegna  alle filiali della Banca
stessa.
  La  consegna  dei  buoni  al  portatore avra' inizio dalla data che
sara'  resa  nota  mediante  avviso  da  pubblicare  nella   Gazzetta
Ufficiale.