Art. 9. Sui nuovi buoni al portatore e' ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore. Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.