Art. 10.
  1.  Nei  procedimenti  per  i reati indicati dall'articolo 96 della
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri,  i  Ministri,
nonche'  gli  altri  inquisiti  che  siano  membri  del  Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere  sottoposti
a  misure  limitative  della  liberta'  personale,  a intercettazioni
telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a
perquisizioni  personali  o  domiciliari senza l'autorizzazione della
Camera competente ai sensi dell'articolo 5,  salvo  che  siano  colti
nell'atto  di  commettere  un delitto per il quale e' obbligatorio il
mandato o l'ordine di cattura.
  2.   Non  si  applica  il  secondo  comma  dell'articolo  68  della
Costituzione.
  3.  La  Camera  competente,  nel  caso  previsto  dal  comma  1, e'
convocata di diritto e delibera, su relazione  della  Giunta  di  cui
all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.
  4.  Nei  confronti  del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri non puo' essere disposta l'applicazione provvisoria di  pene
accessorie  che  comportino  la  sospensione  degli  stessi  dal loro
ufficio.