Art. 12.
  1.  Salvo  quanto  disposto  dal precedente articolo 3, nella legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' soppresso ogni riferimento  al
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e ai Ministri ed e' abrogata
ogni disposizione relativa agli stessi.
  2.  E'  altresi'  abrogata  ogni  disposizione incompatibile con la
presente legge costituzionale.