A tutti i Ministeri - Gabinetto
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                                  non    economici,    compresi   nel
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                                  D.P.R. n. 68 del 1986
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                                  D.P.R. n. 68 del 1986
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
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                                     e, p.c.:
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                                  istituzionali

  La  legge-quadro  sul  pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, oltre
alla    contrattazione   di   cui   all'art.   5   finalizzata   alla
determinazione,  composizione ed eventuali variazioni dei comparti di
contrattazione  collettiva,  disciplina  i  seguenti  tre  livelli di
contrattazione  per  il  personale  rientrante  nel proprio ambito di
applicazione:
   -  intercompartimentale,  che  riguarda  la totalita' dei pubblici
dipendenti (art. 12);
   -  di  comparto (i comparti sono stati definiti con il decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68) (articoli 6 e
seguenti);
   -  decentrato,  nazionale  e  per area territorialmente delimitata
(art. 14).
  Per ciascuna delle contrattazioni sopra indicate la legge-quadro n.
  93/83   prevede   le   seguenti   composizioni  della  "delegazione
   sindacale":
- per la determinazione, composizione ed eventuali variazioni dei
comparti  di  contrattazione  collettiva: le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
   -  a  livello  intercompartimentale:  le  confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative su base nazionale;
   -  a livello di comparto: oltre le confederazioni sopra citate, le
organizzazioni   sindacali   nazionali   di   categoria  maggiormente
rappresentative nel comparto;
   - a livello decentrato: oltre le confederazioni sopra indicate, le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  nel settore
interessato.
  In  ogni  livello  di  contrattazione la "delegazione sindacale" e'
formata  da  confederazioni  ed  organizzazioni  aventi  un peculiare
requisito  di  rappresentativita'  qualificata,  indicato nei termini
della "maggiore rappresentativita' su base nazionale".
  Per  la  contrattazione decentrata e' anche previsto un minor grado
di  estensione  rappresentativa  che consente la partecipazione delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  nel settore
interessato a tale contrattazione.
  L'espressione     normativa     ("maggiore    rappresentativita'"),
necessariamente   aperta  e  flessibile,  non  consente  a  volte  di
individuare   un   discrimine  sufficientemente  affidabile  tra  gli
organismi  sindacali  qualificati  e  quelli  che  non raggiungono la
posizione legittimante indicata dalla legge-quadro n. 93/83.
  Importanza  centrale  rivestono,  dunque,  nel  sistema definito da
detta   legge,   l'apprezzamento  discrezionale  dell'amministrazione
tenuta  ad  attuare  il  procedimento  normativo  a  base negoziale e
l'individuazione,  quindi,  di criteri o parametri di riferimento per
le  rilevazioni della maggiore rappresentativita' che garantiscano la
coerenza  delle  valutazioni  discrezionali,  rispetto  alla  "ratio"
legislativa  che informa la contrattazione nel pubblico impiego, e ne
consentano il controllo.
  Cio'  da'  ragione  della ritenuta opportunita' di procedere a tale
individuazione  gia'  in  occasione della sottoscrizione dell'accordo
intercompartimentale per il triennio 1988-90 recepito nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  agosto 1988, n. 395, nonche' della
necessita'  che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della  funzione  pubblica,  nell'ambito delle funzioni di indirizzo e
coordinamento  di  cui  all'art.  95  della  Costituzione e di quelle
specificamente  previste  in materia di pubblico impiego dall'art. 27
della  legge-quadro  29  marzo  1983,  n.  93,  definisca  regole  di
indirizzo volte ad assicurare comportamenti uniformi
  nell'accertamento      del      requisito      della      "maggiore
  rappresentativita'".
Ai fini dell'applicazione delle riferite disposizioni della
legge-quadro  sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, l'art. 8 del
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395,  ha  indicato  come criteri di riferimento per la determinazione
della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle
confederazioni  e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi:
    a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe
conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta
del  contributo  sindacale,  accertate  mediante  comunicazione delle
stesse  amministrazioni  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   della  funzione  pubblica  -  ed  alle  organizzazioni
sindacali  a  cui  le  deleghe  si riferiscono prima dell'avvio delle
trattative di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93
e  dei  comparti  di  contrattazione collettiva di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
    b)  l'adesione  ricevuta  in  occasione  di  elezione  di  membri
sindacali  in  organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti,
costituiti negli ambiti dei diversi comparti, o in occasione di altre
consultazioni  elettorali per la costituzione del Consiglio superiore
della  pubblica amministrazione, ovvero per la nomina di soggetti cui
ai   diversi   livelli,  anche  decentrati,  venga  conferito  potere
rappresentativo  e  negoziale  per  gli accordi previsti dall'art. 14
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
    c)  diffusione  e consistenza delle strutture organizzative negli
ambiti   categoriali   e   territoriali   di   ciascun   comparto  di
contrattazione  valutate  sulla  base  dell'applicazione  dei criteri
indicati nella lettera a).
  Questi  criteri  risultano essere quelli piu' congrui rispetto alla
problematica  specifica  della contrattazione collettiva nel pubblico
impiego,    perche'    rivelatori   della   affidabilita'   negoziale
dell'interlocutore sindacale.
  Il  criterio  della  consistenza associativa di cui alla lettera a)
congiunto  con  quello della diffusione e consistenza delle strutture
organizzative  di  cui  alla  lettera  c) consentono di apprezzare la
cosiddetta  "serieta'  di impianto del sindacato", vale a dire il suo
radicamento  tra  i  dipendenti  del pubblico impiego e quindi la sua
capacita'  di  essere  esponenziale,  in maniera non episodica, degli
interessi collettivi organizzati.
  In  riferimento  al  criterio  della  consistenza associativa degli
organismi  sindacali,  va anche sottolineato che le deleghe conferite
alle  singole  amministrazioni  dai  dipendenti per la trattenuta del
contributo   sindacale   costituiscono   uno  strumento  di  indubbia
oggettivita' e trasparenza nella rilevazione di detta consistenza.
  Il  criterio  dell'adesione  elettorale trova giustificazione nella
circostanza  -  comprovata  nelle  recenti esperienze sindacali - che
l'adesione  alla  linea  rivendicativa  e  di  tutela espressa da una
organizzazione   sindacale   non   ha  piu'  quale  canale  esclusivo
l'iscrizione  al  sindacato  stesso. Talche' l'adesione elettorale da
una  parte esprime il gradimento attuale riscosso dall'organizzazione
sindacale  anche  da  parte  dei  non  iscritti e dall'altra avvalora
l'efficacia comunque generale dei risultati della contrattazione.
  Quanto  al  criterio della diffusione e consistenza delle strutture
organizzative,  esso corrisponde alla necessita' di prescegliere come
interlocutori  di un negoziato nazionale solo organismi sindacali che
siano  equilibratamente  presenti sul territorio nazionale e non gia'
espressioni di mere istanze locali.
  Tali  considerazioni, fermo restando il criterio della diffusione e
consistenza  delle  strutture  organizzative,  evidenziano l'autonoma
valenza e la specifica portata di ciascuno degli altri due criteri in
parola, valutando in tal modo, con le modalita' indicate nel seguito,
esauriente    ai    fini    dell'individuazione    della    "maggiore
rappresentativita'"  accanto  al  predetto  criterio  territoriale  o
quello   collegato  alla  procedura  elettiva  o  il  criterio  della
consistenza  associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle
amministrazioni   dai  dipendenti  per  la  ritenuta  del  contributo
sindacale.
  Entro   i   detti  limiti  e  criteri  si  colloca  l'apprezzamento
discrezionale  dell'amministrazione,  che, come gia' detto, e' tenuta
ad attuare il procedimento normativo a base negoziale.
  I predetti criteri devono peraltro essere opportunamente verificati
e   comparati   mettendo   a   raffronto   i  dati  comunicati  dalle
confederazioni  e  dalle organizzazioni sindacali e quelli risultanti
dalle comunicazioni delle amministrazioni interessate.
  Cio'  premesso  -  e sottolineato come l'utilizzo dei criteri sopra
ricordati debba essere finalizzato a consentire il piu' alto grado di
trasparenza  nelle  relazioni  sindacali  nel  pubblico  impiego e ad
ammettere   alle   trattative   per   la  definizione  degli  accordi
disciplinati  dalla  legge-quadro  n.  93/83  le  confederazioni e le
organizzazioni  sindacali  che, per ciascun livello di contrattazione
collettiva,  risultino effettivamente rappresentative ed esponenziali
di  interessi  collettivi  -  si  formulano  le  seguenti  regole  di
indirizzo  valevoli  per  i  diversi  livelli  di  contrattazione  in
precedenza indicati:
    A)   Per  ciascun  comparto  di  contrattazione  collettiva  sono
considerate  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  le
organizzazioni sindacali che:
    1) relativamente alla precedente lettera a), abbiano un numero di
iscritti  -  risultanti  dalle deleghe per la ritenuta del contributo
sindacale  conferite  alle amministrazioni ricomprese nei comparti di
contrattazione  collettiva  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica n. 68/86 - non inferiore al cinque per cento delle deleghe
complessivamente espresse in ciascuno dei detti comparti;
    2) relativamente alla precedente lettera b), abbiano ottenuto nei
procedimenti  elettivi  un  quorum  di voti pari almeno al cinque per
cento  del  numero  complessivo  dei  votanti  per  ciascun comparto,
prendendo  a riferimento, in via principale le elezioni per la nomina
dei  rappresentanti del personale nelle commissioni del personale, in
via  subordinata  quelle  riguardanti le commissioni di disciplina e,
nei casi in cui le precedenti fattispecie non prevedano una procedura
elettiva,  le  elezioni  riguardanti la nomina dei rappresentanti del
personale nei consigli di amministrazione;
    3)  relativamente  alla  precedente lettera c), abbiano strutture
territoriali  in  almeno un terzo delle regioni e delle province, con
adeguata  consistenza  misurata  alla  stregua del criterio di cui al
precedente punto 1).
    B)  A  livello  intercompartimentale  e  per  la  determinazione,
composizione  e  variazioni dei comparti di contrattazione collettiva
sono  considerate  maggiormente  rappresentative su base nazionale le
confederazioni  presenti  nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro e quelle per le quali e' accertata, con le modalita' descritte
nella  precedente  lettera  A),  la rappresentativita' qualificata in
almeno due comparti.
    C)  Nella delegazione sindacale per gli accordi decentrati di cui
all'art.  14  della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, sono comprese,
oltre  alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano  nazionale  come  sopra  individuate,  anche  le organizzazioni
sindacali  che,  pur  non  avendo  rappresentativita'  qualificata di
livello  nazionale,  abbiano  nell'area  decentrata interessata, alla
stregua dei medesimi criteri indicati alla lettera A), punti 1) e 2),
la   maggiore   rappresentativita'  degli  interessi  collettivi  dei
dipendenti destinatari degli accordi predetti.
  Le  regole  di indirizzo sopra esposte trovano necessarie eccezioni
relativamente   all'ambito   degli  interessi  rappresentati  in  due
ipotesi:
   1) per il personale rientrante nell'"area medica" del comparto del
Servizio  sanitario nazionale, in forza della esplicita previsione di
cui  all'art.  6  del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68;
   2)  per  i  dirigenti  dei  vari enti ed amministrazioni pubbliche
ricomprese  nei  comparti  di contrattazione di cui al citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 68/86, in considerazione della
loro peculiare posizione funzionale e del conseguente esercizio di
   poteri   dell'amministrazione   nei  confronti  dei  terzi  e  dei
  dipendenti.
In tali ambiti, per il personale di cui al precedente punto 2),
sono   considerate   maggiormente  rappresentative  -  a  livello  di
contrattazione   intercompartimentale   e   per   la  determinazione,
composizione  e  variazione dei comparti con riferimento alla lettera
B),  nonche'  a  livello  di  contrattazione  di  comparto  e di sede
decentrata   -  oltre  alle  confederazioni  ed  alle  organizzazioni
sindacali  che  rispondono  ai  criteri  in  precedenza  indicati, le
confederazioni   e  le  organizzazioni  sindacali  che  rappresentano
esclusivamente  le  categorie di dipendenti di cui alla ipotesi sopra
considerata e che:
   I)  quanto  alla  precedente  lettera  a),  abbiano  un  numero di
iscritti  -  risultanti  dalle deleghe per la ritenuta del contributo
sindacale conferite alle amministrazioni sopra citate - non inferiore
al   sei  per  cento  delle  deleghe  complessivamente  espresse  dai
dirigenti  delle  amministrazioni o enti pubblici di ciascun comparto
di contrattazione collettiva;
   II)  quanto  alla  precedente  lettera  b),  abbiano  ottenuto nei
procedimenti  elettivi  in precedenza indicati un quorum di voti pari
almeno   al   sei  per  cento  del  numero  complessivo  dei  votanti
appartenenti ai dirigenti di ciascun comparto;
   III)   quanto   alla  precedente  lettera  c),  abbiano  strutture
organizzative  in almeno un terzo delle regioni e delle province, con
adeguata  consistenza  misurata alla stregua del criterio di cui alla
precedente lettera a).
  Per  il  personale  di cui al precedente punto 1), sono considerate
rappresentative   -  per  quanto  previsto,  in  relazione  all'"area
medica",  dai  commi  5,  6,  7,  8  e  9 dell'art. 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e fermo restando il
disposto  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.
395/88   -  le  confederazioni  e  le  organizzazioni  sindacali  che
organizzano  esclusivamente  le  categorie  di dipendenti di cui alla
predetta ipotesi e che:
   I)  quanto  alla  precedente  lettera  a),  abbiano  un  numero di
iscritti  -  risultanti  dalle deleghe per la ritenuta del contributo
sindacale conferite alle amministrazioni sopra citate - non inferiore
al   sei  per  cento  delle  deleghe  complessivamente  espresse  dai
dipendenti rientranti nel campo di applicazione dell'area medica;
   II)  quanto  alla  precedente  lettera  b),  abbiano  ottenuto nei
procedimenti  elettivi  in precedenza indicati un quorum di voti pari
almeno   al   sei  per  cento  del  numero  complessivo  dei  votanti
appartenenti all'area medica;
   III)   quanto   alla  precedente  lettera  c),  abbiano  strutture
organizzative  in almeno un terzo delle regioni e delle province, con
adeguata  consistenza  misurata alla stregua del criterio di cui alla
precedente lettera a).
  La  fissazione  di  una  "soglia minima" per l'individuazione della
effettivita'  della  rappresentanza  sembra  rispondere nel modo piu'
congruo  all'obiettivo  gia' riferito della normativa in questione di
garantire  la  scelta  degli interlocutori sindacali piu' idonei alla
stregua  di  criteri  trasparenti  e che, per non vanificare il detto
obiettivo, non possono prescindere da parametri quantitativi.
  Del resto il riferimento quantitativo e la sua espressione numerica
sono  immanenti  alle  stesse previsioni legislative - ed al concetto
stesso  di maggiore rappresentativita' - nonche' (in sede applicativa
di quelle) alla disciplina contenuta nel decreto del Presidente della
Repubblica  23  agosto 1988, n. 395, relativo all'identificazione dei
criteri, i quali inevitabilmente sfociano nella individuazione di una
soglia aritmetica.
  Questa  esigenza  di individuazione si sarebbe comunque posta nella
concreta  fase  di scelta delle rappresentanze sindacali, dando vita,
quindi,  a  situazioni  di  incertezze,  alle  quali si vuole ovviare
proprio attraverso la primitiva individuazione della "soglia".
  In  concreto, i parametri quantitativi in precedenza indicati - che
corrispondono  anche  a  prassi  esistenti  in  altri Paesi europei -
coniugano  in maniera equilibrata le esigenze della consistenza e del
pluralismo   degli   interlocutori  sindacali,  consentendo  altresi'
un'ampia dinamica di ricambio e di evoluzione di rappresentanza degli
interessi,  sia  per  le  composizioni delle delegazioni sindacali in
occasione  dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego sia in altre
circostanze in cui e' necessaria la individuazione della effettivita'
della  rappresentanza  sindacale,  tenuto conto che i detti parametri
costituiscono certamente riferimenti oggettivi utilizzabili anche per
il  rinnovo  della  composizione di organismi con presenza sindacale,
quali,   ad   esempio,   il   Consiglio   superiore   della  pubblica
amministrazione  e, limitatamente al settore del pubblico impiego, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
  Si  tratta  infatti  di  limiti  che valgono a comporre il delicato
equilibrio  tra  esigenze  di  partecipazione (in tal modo pienamente
soddisfatte),  di  efficienza e buon andamento (che la non previsione
dei predetti limiti avrebbe vanificato).
  Per  gli stessi motivi appare ragionevole richiedere "soglie minime
leggermente   piu'  elevate"  per  le  organizzazioni  sindacali  che
organizzano   soltanto   le  specifiche  figure  professionali  sopra
individuate.  Infatti  di fronte ad organizzazioni di interessi cosi'
specifici  si  giustifica,  senza  violazione  alcuna di principio di
eguaglianza,    la    richiesta    di    indici    quantitativi    di
rappresentativita'  particolarmente qualificati a compensazione della
minore  estensione  degli  interessi  organizzati  e  della  naturale
maggiore efficacia dell'azione organizzativa.
  Nel  caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi
di  cui  alla presente direttiva si potranno avere marginali deroghe,
in  via  del  tutto  eccezionale  ed  ove  ricorrano particolarissime
ragioni  giustificative,  con  motivati  provvedimenti della pubblica
amministrazione   che  tengano  conto  delle  seguenti  variabili  di
contesto:  il  grado  di sindacalizzazione complessiva del comparto e
delle  aree  professionali  indicate,  la  consistenza relativa delle
varie  organizzazioni  sindacali  e  la dinamica di crescita di nuove
organizzazioni sindacali.
  Al  fine  di  tenere  costantemente  aggiornato il repertorio delle
associazioni  di  tutela dei pubblici dipendenti, le confederazioni e
le  organizzazioni  sindacali  sono invitate ad inviare, entro trenta
giorni  dalla ricezione della presente direttiva, e comunque entro il
30  novembre  1988,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
Dipartimento   della  funzione  pubblica  -  Servizio  IV  "Relazioni
sindacali", la documentazione necessaria e precisamente:
   1) l'atto costitutivo;
   2) lo statuto attualmente vigente;
   3) la struttura organizzativa;
   4) la dettagliata elencazione delle sedi associative, distinte per
comparto, per categorie e per territorio;
   5)  il  numero  degli  iscritti  e  delle  deleghe  conferite alle
amministrazioni,  distinti  per  comparto  e  per  amministrazioni di
appartenenza;
   6)  le adesioni ricevute, ed il rapporto con il numero complessivo
dei votanti, in occasione di elezioni di rappresentanti del personale
nei  consigli  di  amministrazione,  nelle commissioni del personale,
nelle  commissioni  di  disciplina ed in organismi similari, distinte
per comparto e per amministrazioni.
  Le  confederazioni  e  le  organizzazioni  sindacali  sono invitate
altresi'  a  comunicare successivamente - entro il mese di gennaio di
ogni  anno  -  le  variazioni degli elementi precedentemente indicati
riferiti all'anno precedente.
  Le  amministrazioni  in  indirizzo,  ai  sensi  del terzo comma del
citato art. 27 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, sono tenute a
procedere  ad  una  ricognizione dei dati riguardanti le deleghe alla
riscossione  del  contributo  sindacale inviando, entro trenta giorni
dalla  ricezione  della  presente  direttiva,  e comunque entro il 30
novembre   1988,   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento   della  funzione  pubblica  -  Servizio  IV  "Relazioni
sindacali",  i  risultati  conclusivi  distinti per confederazione ed
organizzazione  sindacale,  aggiornandoli  poi  -  entro  il  mese di
gennaio  di  ogni  anno  -  con le variazioni che saranno intervenute
nell'anno precedente.
  Tali  dati devono essere contestualmente comunicati, ai sensi della
lettera a) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
395/88,  anche  alle  confederazioni ed alle organizzazioni sindacali
cui le deleghe si riferiscono.
  Le  stesse  amministrazioni,  entro  il  predetto termine di trenta
giorni,  sono tenute altresi' a fornire alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica - Servizio IV
"Relazioni  sindacali",  i  risultati  piu' recenti delle elezioni di
rappresentanti  del  personale nei consigli di amministrazione, nelle
commissioni  del  personale,  nelle  commissioni  di disciplina ed in
organismi  similari,  distinti  per  confederazione ed organizzazione
sindacale   in   rapporto   al   numero   complessivo   dei  votanti,
aggiornandoli  poi  in  occasione  delle variazioni che interverranno
successivamente.
  Le  amministrazioni  dovranno  segnalare  tempestivamente  anche la
costituzione  degli  organismi  rappresentativi dei dipendenti di cui
all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  Si  rappresenta,  infine,  la necessita' che ogni riconoscimento di
rappresentativita',   anche   in  sede  locale,  sia  preventivamente
concordato  con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della funzione pubblica.
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  formare  con  ogni urgenza le
delegazioni  sindacali  per le trattative di comparto per il triennio
1988-90,  si richiama la particolare attenzione sulla responsabilita'
dirigenziale,  precisando  ulteriormente  che le amministrazioni sono
tenute  a  fornire le informazioni richieste inderogabilmente entro i
termini di cui sopra.
  Per  le  stesse  considerazioni  i  detti  termini  dovranno essere
inderogabilmente    rispettati    dalle    confederazioni   e   dalle
organizzazioni  sindacali,  avvertendo  che, in mancanza di ricezione
entro  i  citati  termini  della  documentazione richiesta, si terra'
conto     esclusivamente    delle    informazioni    fornite    dalle
amministrazioni.
  Per  facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati di cui alle
documentazioni   precedentemente  richieste  le  amministrazioni,  le
confederazioni  e  organizzazioni sindacali sono pregate di compilare
le schede riassuntive che si allegano.
  I Ministeri, le amministrazioni e le associazioni in indirizzo sono
pregati  di  portare la presente direttiva a conoscenza degli enti ed
organismi vigilati od associati.
                                         Il Ministro: CIRINO POMICINO