Art. 5.
  Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono
essere prelevati  ufficialmente  campioni  rappresentativi  destinati
agli  esami ufficiali. Le partite devono essere tenute separate sotto
controllo  ufficiale  e  non  possono   essere   commercializzate   o
utilizzate  sino alla conferma che nessuna traccia di "potato spindle
tuber viroid" o di "Corynebacterium sepedonicum" e' stata scoperta in
occasione di detti esami.