Art. 5. Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali. Le partite devono essere tenute separate sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate sino alla conferma che nessuna traccia di "potato spindle tuber viroid" o di "Corynebacterium sepedonicum" e' stata scoperta in occasione di detti esami.