Art. 4.
   1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, addi' 14 dicembre 1987
                                              Il Ministro: LA PERGOLA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1o febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 30