Art. 4. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 14 dicembre 1987 Il Ministro: LA PERGOLA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1o febbraio 1988 Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 30