(Allegato V Direttiva della commissione del 27 febbraio 1986-art. 4)
                             Articolo 4 
 
Gli stati membri mettono in vigore entro e non oltre 
  - il 1 luglio 1987 le  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative necessarie per conformarsi al  disposto  dell'articolo
1, 
  - il 1 luglio 1989 le  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 2
e 
  - il 1 luglio 1991 le  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative necessarie per conformarsi al  disposto  dell'articolo
3. 
Essi ne informano immediatamente la Commissione.