Articolo 4 Gli stati membri mettono in vigore entro e non oltre - il 1 luglio 1987 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1, - il 1 luglio 1989 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 2 e - il 1 luglio 1991 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 3. Essi ne informano immediatamente la Commissione.