(Allegato VI Direttiva del consiglio del 22 aprile 1986-art. 7)
                             Articolo 7 
 
  Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi: 
  - all'articolo 1, punto 2, all'articolo 3, all'articolo 4, punti 3,
4 e 5 e all'articolo 6, punti da 3 a 8, a decorrere dal 1 marzo 1986, 
  - alle altre disposizioni della direttiva al piu' tardi il 1 luglio
1987. 
  Essi ne informano immediatamente la Commissione.