Articolo 7 Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi: - all'articolo 1, punto 2, all'articolo 3, all'articolo 4, punti 3, 4 e 5 e all'articolo 6, punti da 3 a 8, a decorrere dal 1 marzo 1986, - alle altre disposizioni della direttiva al piu' tardi il 1 luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.