Art. 2. Procedimento per il rinvio del servizio militare di leva 1. Il distretto militare o capitaneria di porto competenti, esaminata la domanda, sospendono l'avvio alle armi del richiedente e trasmettono gli atti al Ministero della difesa per l'ulteriore corso, unitamente ai dati relativi ai requisiti psico-fisico-attitudinali accertati ai fini dell'arruolamento. 2. Il Ministero della difesa, verificata la regolarita' della domanda e della documentazione e la posizione militare del richiedente, provvede al rinvio.