Art. 2.
       Procedimento per il rinvio del servizio militare di leva
  1.  Il  distretto  militare  o  capitaneria  di  porto  competenti,
esaminata la domanda, sospendono l'avvio alle armi del richiedente  e
trasmettono gli atti al Ministero della difesa per l'ulteriore corso,
unitamente ai dati relativi  ai  requisiti  psico-fisico-attitudinali
accertati ai fini dell'arruolamento.
  2.  Il  Ministero  della  difesa,  verificata  la regolarita' della
domanda  e  della  documentazione  e  la   posizione   militare   del
richiedente, provvede al rinvio.