Art. 3. Rinvio 1. Il servizio di volontariato civile nei Paesi in via di sviluppo deve avere inizio entro sei mesi dalla data di concessione del rinvio, sotto pena di decadenza dal beneficio. 2. La data di effettiva assunzione del servizio all'estero deve essere certificata con verbale della rappresentanza diplomatica territorialmente competente, che il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, avra' cura di trasmettere tempestivamente al Ministero della difesa. 3. Il servizio di volontariato civile eventualmente prestato prima della data del provvedimento di rinvio non e' considerato utile ai fini del compimento del biennio previsto per la dispensa dal servizio di leva.