Art. 3.
                                Rinvio
  1.  Il servizio di volontariato civile nei Paesi in via di sviluppo
deve avere inizio entro  sei  mesi  dalla  data  di  concessione  del
rinvio, sotto pena di decadenza dal beneficio.
  2.  La  data  di  effettiva assunzione del servizio all'estero deve
essere  certificata  con  verbale  della  rappresentanza  diplomatica
territorialmente  competente,  che il Ministero degli affari esteri -
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, avra'  cura  di
trasmettere tempestivamente al Ministero della difesa.
  3.  Il servizio di volontariato civile eventualmente prestato prima
della data del provvedimento di rinvio non e'  considerato  utile  ai
fini del compimento del biennio previsto per la dispensa dal servizio
di leva.