Art. 4. Mutamento del luogo di destinazione o del contratto di cooperazione 1. I volontari in servizio civile che abbiano gia' ottenuto il rinvio del servizio militare, possono, con il benestare del Ministero degli affari esteri, mutare il luogo di destinazione o contratto di cooperazione, fermo l'obbligo di raggiungere la nuova sede o di iniziare la nuova prestazione entro il termine previsto dall'articolo precedente. 2. La decorrenza del predetto termine rimane quella prevista nel gia' adottato provvedimento di rinvio. 3. Di tale mutamento, il Ministero degli affari esteri da' tempestiva comunicazione al Ministero della difesa. 4. Se il mutamento avviene durante il servizio, l'eventuale interruzione del servizio stesso non e' computabile ai fini del compimento della ferma di leva.