Art. 4.
                 Mutamento del luogo di destinazione
                   o del contratto di cooperazione
  1.  I  volontari  in  servizio  civile che abbiano gia' ottenuto il
rinvio del servizio militare, possono, con il benestare del Ministero
degli  affari  esteri, mutare il luogo di destinazione o contratto di
cooperazione, fermo l'obbligo di  raggiungere  la  nuova  sede  o  di
iniziare la nuova prestazione entro il termine previsto dall'articolo
precedente.
  2.  La  decorrenza  del predetto termine rimane quella prevista nel
gia' adottato provvedimento di rinvio.
  3.  Di  tale  mutamento,  il  Ministero  degli  affari  esteri  da'
tempestiva comunicazione al Ministero della difesa.
  4.  Se  il  mutamento  avviene  durante  il  servizio,  l'eventuale
interruzione del servizio stesso  non  e'  computabile  ai  fini  del
compimento della ferma di leva.