Art. 5. Domanda di dispensa definitiva dal servizio militare di leva 1. I volontari che, avendo regolarmente espletato un biennio di servizio civile, intendano ottenere la definitiva dispensa dal servizio militare di leva, devono produrre domanda al Ministero della difesa direttamente, ovvero presentandola alla rappresentanza italiana territorialmente competente o alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che ne curano la trasmissione al predetto Ministero, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale e' stato accordato il rinvio. 2. La domanda deve essere corredata da un certificato della competente rappresentanza italiana o della predetta Direzione generale, che a tal fine si avvale del rapporto dell'ambasciata e della documentazione in atto, attestante il regolare svolgimento del volontariato civile per la durata sopra indicata. 3. In caso di mancata presentazione dell'istanza entro i termini previsti dal comma 1 l'interessato sara' avviato al servizio per l'espletamento degli obblighi di leva.