Art. 5.
Domanda di dispensa definitiva dal servizio militare di leva
  1.  I  volontari  che,  avendo regolarmente espletato un biennio di
servizio  civile,  intendano  ottenere  la  definitiva  dispensa  dal
servizio militare di leva, devono produrre domanda al Ministero della
difesa  direttamente,  ovvero   presentandola   alla   rappresentanza
italiana territorialmente competente o alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo, che ne curano la trasmissione al predetto
Ministero,  entro  sessanta giorni dal compimento del servizio civile
in base al quale e' stato accordato il rinvio.
  2.  La  domanda  deve  essere  corredata  da  un  certificato della
competente  rappresentanza  italiana  o  della   predetta   Direzione
generale,  che  a  tal  fine si avvale del rapporto dell'ambasciata e
della documentazione in atto, attestante il regolare svolgimento  del
volontariato civile per la durata sopra indicata.
  3.  In  caso  di mancata presentazione dell'istanza entro i termini
previsti dal comma 1 l'interessato  sara'  avviato  al  servizio  per
l'espletamento degli obblighi di leva.