Art. 6.
        Domande di computo del servizio di volontariato civile
                     ai fini della ferma di leva
  1.  Nei  casi previsti dall'art. 35, comma 4, parte II, della legge
n. 49/1987, la domanda dell'interessato  deve  essere  presentata  al
Ministero   della   difesa,  ovvero  alla  competente  rappresentanza
italiana o alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,
entro due mesi dalla cessazione del rapporto.
  Nelle ultime due ipotesi, la rappresentanza o la Direzione generale
trasmettono la domanda stessa al Ministero della difesa.
  2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
    a)   certificazione  della  competente  rappresentanza  italiana,
ovvero della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
Ministero  degli  affari  esteri,  attestante  l'effettiva durata del
periodo di volontariato  civile  e  la  causa  della  sua  anticipata
cessazione;
    b)  in  caso  di  cessazione  dal  servizio per motivi di salute,
verbale di visita medica eseguita  dal  sanitario  di  fiducia  della
rappresentanza    italiana    debitamente    vistato   dalla   stessa
rappresentanza. Qualora il  volontario  si  sia  ammalato  in  Italia
dovra'   allegare   apposito  certificato  rilasciato  dall'ufficiale
sanitario.
  3.  Nell'ipotesi  di cui alla lettera b) del comma 2, l'interessato
puo' essere  sottoposto,  dopo  il  rimpatrio,  a  visita  medica  di
accertamento  presso  l'ospedale  militare competente per territorio,
d'ordine del Ministero della difesa.
 
          Nota all'art. 1 e all'art. 6:
             Per il testo dell'art. 35 della legge n. 49/1987 si veda
          la nota alle premesse.