Art. 6. Domande di computo del servizio di volontariato civile ai fini della ferma di leva 1. Nei casi previsti dall'art. 35, comma 4, parte II, della legge n. 49/1987, la domanda dell'interessato deve essere presentata al Ministero della difesa, ovvero alla competente rappresentanza italiana o alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, entro due mesi dalla cessazione del rapporto. Nelle ultime due ipotesi, la rappresentanza o la Direzione generale trasmettono la domanda stessa al Ministero della difesa. 2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) certificazione della competente rappresentanza italiana, ovvero della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, attestante l'effettiva durata del periodo di volontariato civile e la causa della sua anticipata cessazione; b) in caso di cessazione dal servizio per motivi di salute, verbale di visita medica eseguita dal sanitario di fiducia della rappresentanza italiana debitamente vistato dalla stessa rappresentanza. Qualora il volontario si sia ammalato in Italia dovra' allegare apposito certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, l'interessato puo' essere sottoposto, dopo il rimpatrio, a visita medica di accertamento presso l'ospedale militare competente per territorio, d'ordine del Ministero della difesa.
Nota all'art. 1 e all'art. 6: Per il testo dell'art. 35 della legge n. 49/1987 si veda la nota alle premesse.