Art. 11. 
                Disposizioni concernenti i referendari 
              e primi referendari della Corte dei conti 
  1. E' abolito il rapporto informativo di cui agli articoli  29  del
regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della  legge  13  ottobre
1969, n. 691. 
  2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte  dei
conti gli articoli 17, 18, 50, settimo  comma,  e  51,  primo  comma,
della legge 27 aprile 1982, n. 186, con  decorrenza  dall'entrata  in
vigore della presente legge. 
  3. Al relativo onere si provvede  mediante  l'indisponibilita'  per
tre anni di cinque posti di quelli cumulativamente  previsti  per  le
qualifiche  di  consigliere,   vice   procuratore   generale,   primo
referendario e referendario dalla tabella B  annessa  alla  legge  20
dicembre 1961, n. 1345,  integrata  ai  sensi  dell'articolo  13  del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo 7
della legge 8 ottobre 1984, n. 658. 
 
          Note all'art. 11:
             -   Il  R.D.  12  ottobre  1933,  n.  1364,  reca  norme
          sull'approvazione del regolamento  per  la  carriera  e  la
          disciplina   del   personale  della  Corte  dei  conti.  In
          particolare, il richiamo riguarda l'art. 29, il  cui  testo
          era il seguente:
             "Art.  29.  -  Alla  fine  di  ogni anno i presidenti di
          sezione, il procuratore generale e il  segretario  generale
          trasmettono al presidente un rapporto informativo riservato
          sull'attivita'  dei  magistrati  da  essi   rispettivamente
          dipendenti".
             -   La  legge  13  ottobre  1969,  n.  691,  reca  norme
          integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa
          alla  Corte dei conti. In particolare, il richiamo riguarda
          l'art. 4, il cui testo era il seguente:
             "Art.  4.  -  Il rapporto informativo di cui all'art. 29
          del regolamento approvato  con  regio  decreto  12  ottobre
          1933,   n.   1364,  deve  essere  comunicato  integralmente
          all'interessato".
             -   La   legge  27  aprile  1982,  n.  186,  reca  norme
          sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa  e  del
          personale  di  segreteria  ed  ausiliario  del Consiglio di
          Stato  e  dei  tribunali   amministrativi   regionali.   In
          particolare il richiamo riguarda gli articoli seguenti, che
          si   riportano   integralmente   secondo   la   numerazione
          progressiva dell'articolato:
             "Art.  17 (Nomina a primo referendario). - Le qualifiche
          di consigliere di tribunale  amministrativo  regionale,  di
          primo  referendario  e di referendario sono rese cumulative
          in un'unica dotazione organica.
             I   referendari,   al  compimento  di  quattro  anni  di
          anzianita' nella qualifica, conseguono la  nomina  a  primo
          referendario,  previo giudizio di non demerito espresso dal
          consiglio di presidenza e secondo  l'ordine  di  precedenza
          risultante dal ruolo di anzianita'.
             Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della
          Repubblica, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri.
             La  nomina  produce  effetti  giuridici ed economici dal
          giorno  in  cui  il  magistrato  ha  maturato  l'anzianita'
          prescritta".
             "Art.    18   (Nomina   a   consigliere   di   tribunale
          amministrativo  regionale).  -  I  primi  referendari,   al
          compimento  di  quattro anni di anzianita' nella qualifica,
          conseguono   la   nomina   a   consigliere   di   tribunale
          amministrativo regionale.
             La  nomina  ha  luogo  previo  giudizio  di non demerito
          espresso dal consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di
          precedenza risultante dal ruolo di anzianita'.
             Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della
          Repubblica, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri.
             La  nomina  produce  effetti  giuridici ed economici dal
          giorno  in  cui  il  magistrato  ha  maturato  l'anzianita'
          prescritta".
             "Art. 50 (Norme transitorie). - Dalla data di entrata in
          vigore della presente legge sono soppressi  i  consigli  di
          presidenza   del   Consiglio   di  Stato  e  dei  tribunali
          amministrativi    regionali,    rispettivamente    previsti
          dall'articolo  35 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444,
          e dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
             Entro  90  giorni  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il presidente del Consiglio di Stato indice
          la  prima  elezione  del  consiglio di presidenza di cui al
          precedente articolo 7. I  reclami  relativi  alla  predetta
          operazione   elettorale   sono  decisi  in  via  definitiva
          dall'ufficio elettorale.
             Entro  90  giorni  dal  suo insediamento il consiglio di
          presidenza provvede ad  adeguare  alle  disposizioni  della
          presente  legge la composizione delle sezioni del Consiglio
          di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
             Nulla  e'  innovato  per quanto concerne la composizione
          organica, secondo le vigenti disposizioni, del Consiglio di
          giustizia amministrativa per la regione siciliana.
             I  consiglieri  di  Stato  che, non avendo conseguito la
          nomina a presidente di  sezione  o  qualifiche  equiparate,
          cessano   dal   presiedere   un   tribunale  amministrativo
          regionale sono destinati al Consiglio di  Stato,  anche  in
          soprannumero  rispetto  ai  posti  indicati nella tabella A
          allegata alla presente legge.
             I  presidenti di sezione del Consiglio di Stato che alla
          data di entrata in vigore della presente legge esercitano o
          hanno  esercitato  le  funzioni  di  presidente  presso  un
          tribunale amministrativo regionale, possono, conservando la
          posizione  di  stato,  essere destinati o mantenuti, con il
          loro consenso, nella funzione stessa.  Alla  cessazione  da
          tale  funzione  sono  destinati  al  Consiglio di Stato con
          l'applicazione  della  disposizione   di   cui   al   comma
          precedente.
             Fermo   restando   l'ordine   di  ruolo  risultante  dal
          precedente  articolo  23,  nella  prima  attuazione   della
          presente  legge  e  comunque per un periodo non superiore a
          due anni dalla data di entrata in vigore della  stessa,  le
          anzianita'  stabilite  negli  articoli  17, 18 e 19, n. 1),
          limitatamente ai posti di organico effettivamente  vacanti,
          sono ridotte alla meta'.
             I  consiglieri  di  tribunali  amministrativi regionali,
          trasferiti nel ruolo dei  consiglieri  di  Stato  ai  sensi
          dell'articolo  17  della  legge  6  dicembre 1971, n. 1034,
          possono, a domanda, da presentarsi nel  termine  perentorio
          di  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, riassumere la qualifica di consigliere di  tribunale
          amministrativo regionale.
             I  predetti magistrati vanno ad occupare la posizione di
          ruolo che avrebbero avuto nella qualifica di consigliere di
          tribunale  amministrativo  regionale,  se non fossero stati
          trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato.
             I posti di consiglieri di Stato, conseguentemente resisi
          vacanti,  sono  riservati  ai  consiglieri   di   tribunale
          amministrativo regionale".
             "Art.  51 (Effetti giuridici ed economici). - Per coloro
          che  hanno  gia'  maturato  le  anzianita'  previste  dagli
          articoli  17,  18  e 21, le relative nomine sono conferite,
          agli effetti giuridici, al compimento di  dette  anzianita'
          e,  agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore
          della presente legge.
             Le  nomine  agli  uffici  direttivi superiori conseguite
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge  sono  retrodatate,  ai  soli  effetti  giuridici, al
          compimento  della  anzianita'   prevista   dal   precedente
          articolo  21.  Resta  comunque  ferma,  ad ogni effetto, la
          collocazione nel ruolo di anzianita' alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge.
             Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n.
          336,   e   successive   modificazioni   ed    integrazioni,
          l'attribuzione  del  trattamento inerente alla qualifica di
          magistrato di cassazione con funzioni direttive equivale al
          pieno possesso di tale qualifica".
             -  La  legge 20 dicembre 1961, n. 1345, reca norme sulla
          istituzione di una quarta e una quinta sezione speciale per
          i  giudizi  su  ricorsi in materia di pensioni di guerra ed
          altre  disposizioni  relative  alla  Corte  dei  conti.  In
          particolare,  il  richiamo  riguarda la allegata tabella B,
          che di seguito si riporta:
                                                          "TABELLA B
                                         RUOLO ORGANICO
                                DEI MAGISTRATI DELLA CORTE
                                                              Numero
                                 Qualifica                  dei posti
                                      --                         --
          Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
          Presidenti di sezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
          Procuratore generale . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
          Consiglieri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
          Vice procuratori generali  . . . . . . . . . . . . . . . 10
          Primi referendari  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203
          Referendari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230
                                                                 ----
                                                     TOTALE. . . 529"
 
             -  Il  D.L.  22  dicembre  1981,  n.  786, reca norme in
          materia di finanza  locale.  In  particolare,  il  richiamo
          riguarda l'art. 13, il cui testo e' il seguente:
             "Art.  13.  -  I  trasferimenti statali e i contributi a
          pareggio dei bilanci comunali e  provinciali  1981  di  cui
          agli  articoli  13,  quarto  comma,  14,  ultimo comma, 15,
          secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e  26-
          bis, ultimo comma del decreto-legge 28 febbraio 1981,
          n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile
          1981,   n.   153,   vengono   corrisposti   dal   Ministero
          dell'interno   con   riduzione   del   sessanta  per  cento
          dell'avanzo di gestione della competenza 1981.
             Gli  avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al
          Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982.
             Le  province  e  i  comuni  con  popolazione superiore a
          ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri  conti
          consuntivi   alla  Corte  dei  conti  entro  trenta  giorni
          dall'avvenuto esame degli  stessi  da  parte  degli  organi
          regionali   di  controllo.  Essi  sono  tenuti  altresi'  a
          trasmettere alla Corte le relazioni dei  revisori  nominati
          dal   consiglio   comunale   e   ogni   altro  documento  e
          informazione che questa richieda.
             Entro  il  31  luglio  la  Corte,  in  apposita sezione,
          comunica ai Presidenti  delle  Camere  l'elenco  dei  conti
          consuntivi  pervenuti,  il  piano  delle rilevazioni che si
          propone di compiere e i criteri ai quali intende  attenersi
          nell'esame  dei  conti  medesimi.  In  ogni  caso  la Corte
          esamina  la  gestione  finanziaria  degli  enti  che  hanno
          registrato il maggiore aumento della spesa negli ultimi tre
          anni e la cui spesa pro capite e' superiore alla media.  La
          Corte  puo'  chiedere  dati  ed elementi di informazione ai
          competenti Ministeri.
             La  Corte  riferisce annualmente al Parlamento, entro il
          31 maggio, i risultati dell'esame compiuto  sulla  gestione
          finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa
          degli enti.
             Al  fine  di  costituire  la  sezione prevista al quarto
          comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura
          relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione,
          rese  cumulative  in  un'unica  dotazione  organica,   sono
          aumentate  di  venti  unita'.  La dotazione organica per la
          qualifica di presidente di  sezione  e'  aumentata  di  una
          unita'.  I  posti  di  consigliere  non  riservati ai primi
          referendari della Corte dei  conti  restano  fissati  nella
          meta'  dei  consiglieri  di  cui  alla  dotazione  organica
          prevista dalla tabella B allegata alla  legge  20  dicembre
          1961, n. 1345".
             -  La  legge  8  ottobre  1984, n. 658, reca norme sulla
          istituzione in Cagliari di una  sezione  giurisdizionale  e
          delle sezioni riunite della Corte dei conti. In particolare
          il richiamo riguarda l'art. 7, il cui testo e' il seguente:
             "Art.  7.  -  Per  le  esigenze  di  funzionamento della
          sezione  giurisdizionale  prevista   all'articolo   1,   la
          dotazione  organica  del  personale  di  magistratura della
          Corte  dei  conti  relativa  alle  qualifiche  inferiori  a
          presidente  di  sezione  e' aumentata di nove unita' per le
          seguenti funzioni: due  consiglieri,  un  vice  procuratore
          generale   e   sei  primi  referendari  o  referendari.  La
          dotazione  organica  per  la  qualifica  di  presidente  di
          sezione  e' aumentata di una unita'. I posti di consigliere
          non riservati ai primi referendari della Corte dei conti  -
          gia'  fissati  nella  meta'  dei  consiglieri  di  cui alla
          dotazione organica prevista dalla tabella B  allegata  alla
          legge  20  dicembre  1961,  n. 1345 - sono aumentati di una
          unita'.
             Alla sezione e' assegnato un congruo numero di impiegati
          comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un  primo
          dirigente   preposto   alla   segreteria,  il  quale  sara'
          collocato  fuori  ruolo;  due  funzionari  della   carriera
          direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto; tre
          impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno  uno  con
          mansioni  di  dattilografo;  due  impiegati  della carriera
          ausiliaria.
             All'ufficio  del  pubblico  ministero  e'  assegnato  un
          congruo numero di impiegati  comunque  non  inferiore,  per
          ciascuna   carriera,   a:   un  funzionario  della  cariera
          direttiva; quattro impiegati della  carriera  di  concetto;
          quattro  impiegati  della  carriera esecutiva di cui almeno
          due con  mansioni  di  dattilografo;  due  impiegati  della
          carriera ausiliaria.
             Le  tabelle organiche del personale amministrativo della
          Corte dei conti sono incrementate del  seguente  numero  di
          posti  da  ripartire,  nelle varie carriere, ai sensi degli
          articoli 13, 18, secondo comma, 23, secondo  comma,  e  29,
          secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 1970, n. 1077:
 
          a) carriera direttiva  . . . . . . . . . . . . . . . .  "3;
          b) carriera di concetto  . . . . . . . . . . . . . . .  "9;
          c) carriera esecutiva - personale
             amministrativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "7;
          d) carriera ausiliaria - personale addetto
             agli uffici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "4.