Art. 12. 
      Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati 
          del consiglio di presidenza della Corte dei conti 
  1. Per  lo  stato  giuridico  dei  componenti  non  magistrati  del
consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in  quanto
applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n.  195,
e  successive  modificazioni.  Il  trattamento  economico   di   tali
componenti e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di  lavoro
ed  all'indennita'  dei  componenti  del  Consiglio  superiore  della
magistratura eletti dal Parlamento. 
 
           Nota all'art. 12:
             La  legge  24  marzo  1958,  n.  195,  reca  norme sulla
          costituzione e sul funzionamento  del  Consiglio  superiore
          della magistratura.