Art. 15. 
               Patrocinio gratuito per i meno abbienti 
  1.  Chi   ha   un   reddito   imponibile   risultante   dall'ultima
dichiarazione dei redditi presentata inferiore a lire dieci  milioni,
ovvero non e'  tenuto  alla  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi, ha diritto alla gratuita' del giudizio  e  al  patrocinio  a
spese dello Stato per l'esercizio dell'azione civile a'  sensi  della
presente legge. 
  2. Si osservano, in quanto applicabili,  le  disposizioni  previste
dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533. 
  3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna
entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1  sulla
base dell'indice di svalutazione monetaria  rilevato  dall'ISTAT  per
l'anno precedente. 
 
          Nota all'art. 15:
             La  legge  11  agosto  1973,  n.  533,  reca norme sulla
          disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle
          controversie  in  materia  di  previdenza  e  di assistenza
          obbligatorie. In  particolare,  il  richiamo  riguarda  gli
          articoli  10  e  seguenti (disposizioni sulla gratuita' del
          giudizio e sul patrocinio statale),  il  cui  testo  e'  il
          seguente:
             "Art.  10  (Gratuita'  del giudizio). - L'articolo unico
          della legge 2  aprile  1958,  n.  319,  e'  sostituito  dal
          seguente:
             'Gli  atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle
          cause per controversie individuali di lavoro o  concernenti
          rapporti   di   pubblico  impiego,  gli  atti  relativi  ai
          provvedimenti di  conciliazione  dinanzi  agli  uffici  del
          lavoro  e della massima occupazione o previsti da contratti
          o accordi collettivi  di  lavoro  nonche'  alle  cause  per
          controversie  di  previdenza e assistenza obbligatorie sono
          esenti,  senza  limite   di   valore   o   di   competenza,
          dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o
          diritto di qualsiasi specie e natura.
             Sono  allo  stesso  modo  esenti  gli atti e i documenti
          relativi alla  esecuzione  sia  immobiliare  che  mobiliare
          delle  sentenze  ed  ordinanze emesse negli stessi giudizi,
          nonche' quelli  riferentisi  a  recupero  dei  crediti  per
          prestazioni  di  lavoro  nelle  procedure di fallimento, di
          concordato   preventivo   e    di    liquidazione    coatta
          amministrativa.
             Sono  abolite  relativamente  ai  ricorsi amministrativi
          riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui
          all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
             Le  spese  relative  ai  giudizi  sono  anticipate dagli
          uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.
             Le  disposizioni di cui al primo comma si applicano alle
          procedure di cui agli articoli 618-  bis,  825  e  826  del
          codice di procedura civile'".
             "Art.  11  (Patrocinio  a  spese  dello Stato). - Per le
          controversie di cui agli articoli 409 e 442 del  codice  di
          procedura  civile  e  per quelle concernenti il rapporto di
          lavoro dei dipendenti dello  Stato,  delle  regioni,  delle
          province,  dei  comuni  e  degli  altri  enti  pubblici non
          economici, sono ammesse al patrocinio a spese  dello  Stato
          le  parti  non  abbienti,  le  cui  ragioni  risultino  non
          manifestamente infondate.
             Ai  fini  del  precedente  comma  sono  considerati  non
          abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non
          superiore  a  lire due milioni, al netto di imposte, tasse,
          contributi  previdenziali  ed   assistenziali,   premi   di
          assicurazione  sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od
          assegni familiari.
             Lo stato di non abbienza e' desunto da una dichiarazione
          sottoscritta dalla parte istante con firma  autenticata  da
          un  notaio, cancelliere o segretario comunale. Se l'istante
          e' analfabeta la dichiarazione e' sostituita  dal  processo
          verbale redatto dai pubblici ufficiali predetti.
             La dichiarazione deve contenere l'indicazione:
              1) del reddito di lavoro;
              2) delle risorse di qualunque natura, diverse da quelle
          di  lavoro,  di  cui   l'istante   abbia   direttamente   o
          indirettamente  la  libera  disponibilita'  o  comunque  il
          godimento;
              3)  dei  beni  immobili,  anche  se  non  produttivi di
          reddito, dei quali egli abbia la proprieta' o altro diritto
          reale;
              4) dei beni mobili registrati.
             La    dichiarazione    mendace,    tale    da   incidere
          sull'ammissione al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e'
          punita  ai  sensi del codice penale ed importa in ogni caso
          la  decadenza  dal  beneficio  ed  il  recupero  di  quanto
          anticipato dallo Stato.
             Il  pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o
          redige il processo  verbale,  ai  sensi  del  terzo  comma,
          ammonisce  il  dichiarante  sulle  responsabilita' penali e
          sulle conseguenze civili cui puo' andare incontro  in  caso
          di dichiarazione mendace.
             In  qualunque  stato  della  causa  o  del  procedimento
          l'intendenza di finanza,  qualora  ritenga  inesistente  lo
          stato  di  non  abbienza  o  mutata la condizione economica
          della  persona  ammessa  al  beneficio,  puo'  su   ricorso
          motivato,  da  notificarsi alla parte interessata, chiedere
          al giudice che emano' il  provvedimento  di  ammissione  al
          patrocinio  a spese dello Stato la revoca del provvedimento
          medesimo.
             Ai  fini di cui al comma precedente le cancellerie degli
          uffici giudiziari comunicano mensilmente all'intendenza  di
          finanza   un   elenco  nominativo  delle  persone  ammesse,
          corredato dalle dichiarazioni sulla non abbienza".
             "Art.  12  (Stato di non abbienza di persona coniugata o
          di minore). - Quando la parte che  chiede  l'ammissione  al
          patrocinio  a  spese  dello  Stato  e' persona coniugata si
          considerano cumulativamente le condizioni di  abbienza  dei
          coniugi,  sempre  che  non  si tratti di coniugi legalmente
          separati o di lite tra coniugi.
             Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore, e'
          richiesta anche la prova dello stato di  non  abbienza  dei
          genitori,  considerate cumulativamente le loro condizioni".
             "Art. 13 (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
          - La domanda di ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello
          Stato,  corredata  dalle  dichiarazioni di cui all'articolo
          11,   deve   essere   presentata,   in   carta    semplice,
          contestualmente  agli  atti  di cui agli articoli 414 e 416
          del codice di procedura civile.
             Il giudice dispone sull'ammissione con decreto motivato,
          da pronunciarsi non oltre l'udienza di cui all'articolo 420
          del codice di procedura civile.
             Con  il  provvedimento  di  ammissione viene nominato il
          difensore, scelto tra gli avvocati e  procuratori  iscritti
          nell'albo  del  tribunale  nel  cui  circondario ha sede il
          giudice competente per  territorio,  indicati  dall'istante
          nella  domanda,  o,  in  mancanza  di tale indicazione, dal
          locale Consiglio dell'ordine.
             Qualora   la   parte   beneficiaria  risulti  vittoriosa
          totalmente o parzialmente, l'ammissione vale  per  tutti  i
          gradi  di  giurisdizione;  qualora  resti invece totalmente
          soccombente  e  proponga  impugnazione,  l'ammissione  deve
          essere  nuovamente  disposta  dal  giudice  competente  per
          l'impugnazione".
             "Art.  14 (Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese
          dello Stato). - L'ammissione al patrocinio  a  spese  dello
          Stato  comporta  la  difesa gratuita per la causa in ordine
          alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio  medesimo,
          salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari
          della parte contraria non ammessa al  patrocinio  a  carico
          dello Stato e condannata alle spese con sentenza passata in
          giudicato.
             Sono   anticipate   da   parte   dello  Stato  le  spese
          effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o
          periti  anche  di  parte,  ausiliari  del  giudice, notai e
          pubblici  funzionari  che  abbiano  all'uopo  prestato   la
          propria opera, nonche' le spese e indennita' necessarie per
          l'audizione di testimoni; ed annotati a debito i diritti le
          competenze,   gli  onorari  anche  per  vacazioni  ad  essi
          spettanti, con liquidazione da effettuarsi,  in  osservanza
          delle  leggi  e  tariffe  professionali, dal giudice con il
          provvedimento che decide la causa".
             "Art.  15  (Vigenza  delle disposizioni sul patrocinio a
          spese  dello  Stato).  -  Le  disposizioni  degli  articoli
          precedenti  relative  al  patrocinio a spese dello Stato si
          applicano sino all'entrata in vigore delle norme  di  legge
          che  assicureranno  ai  non  abbienti,  per le controversie
          avanti a ogni giurisdizione, il patrocinio  a  spese  dello
          Stato".
             "Art.   16  (Onere  finanziario  per  la  gratuita'  del
          giudizio e per il patrocinio a  spese  dello  Stato).  -  I
          fondi  necessari  per  l'applicazione  degli articoli della
          presente legge relativi alla gratuita' del  giudizio  e  al
          patrocinio a spese dello Stato sono stanziati sull'apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero di grazia e giustizia.
             L'onere  a  carico  dello Stato derivante dagli articoli
          predetti dalla presente legge per  l'esercizio  finanziario
          1973 e' previsto in lire 1.000 milioni".