Art. 15. Patrocinio gratuito per i meno abbienti 1. Chi ha un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non e' tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuita' del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato per l'esercizio dell'azione civile a' sensi della presente legge. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533. 3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.
Nota all'art. 15: La legge 11 agosto 1973, n. 533, reca norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. In particolare, il richiamo riguarda gli articoli 10 e seguenti (disposizioni sulla gratuita' del giudizio e sul patrocinio statale), il cui testo e' il seguente: "Art. 10 (Gratuita' del giudizio). - L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e' sostituito dal seguente: 'Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018. Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618- bis, 825 e 826 del codice di procedura civile'". "Art. 11 (Patrocinio a spese dello Stato). - Per le controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile e per quelle concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultino non manifestamente infondate. Ai fini del precedente comma sono considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari. Lo stato di non abbienza e' desunto da una dichiarazione sottoscritta dalla parte istante con firma autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Se l'istante e' analfabeta la dichiarazione e' sostituita dal processo verbale redatto dai pubblici ufficiali predetti. La dichiarazione deve contenere l'indicazione: 1) del reddito di lavoro; 2) delle risorse di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilita' o comunque il godimento; 3) dei beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la proprieta' o altro diritto reale; 4) dei beni mobili registrati. La dichiarazione mendace, tale da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e' punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza dal beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo Stato. Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige il processo verbale, ai sensi del terzo comma, ammonisce il dichiarante sulle responsabilita' penali e sulle conseguenze civili cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace. In qualunque stato della causa o del procedimento l'intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbienza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, puo' su ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata, chiedere al giudice che emano' il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la revoca del provvedimento medesimo. Ai fini di cui al comma precedente le cancellerie degli uffici giudiziari comunicano mensilmente all'intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato dalle dichiarazioni sulla non abbienza". "Art. 12 (Stato di non abbienza di persona coniugata o di minore). - Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbienza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi. Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore, e' richiesta anche la prova dello stato di non abbienza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioni". "Art. 13 (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalle dichiarazioni di cui all'articolo 11, deve essere presentata, in carta semplice, contestualmente agli atti di cui agli articoli 414 e 416 del codice di procedura civile. Il giudice dispone sull'ammissione con decreto motivato, da pronunciarsi non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile. Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda, o, in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'ordine. Qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione; qualora resti invece totalmente soccombente e proponga impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dal giudice competente per l'impugnazione". "Art. 14 (Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per la causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo, salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari della parte contraria non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese con sentenza passata in giudicato. Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonche' le spese e indennita' necessarie per l'audizione di testimoni; ed annotati a debito i diritti le competenze, gli onorari anche per vacazioni ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la causa". "Art. 15 (Vigenza delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato). - Le disposizioni degli articoli precedenti relative al patrocinio a spese dello Stato si applicano sino all'entrata in vigore delle norme di legge che assicureranno ai non abbienti, per le controversie avanti a ogni giurisdizione, il patrocinio a spese dello Stato". "Art. 16 (Onere finanziario per la gratuita' del giudizio e per il patrocinio a spese dello Stato). - I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuita' del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. L'onere a carico dello Stato derivante dagli articoli predetti dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1973 e' previsto in lire 1.000 milioni".