Art. 16. 
   Responsabilita' dei componenti gli organi giudiziari collegiali 
  1. All'articolo 148 del codice di procedura penale  dopo  il  comma
terzo e' aggiunto il seguente: 
  "Dei  provvedimenti  collegiali  e'  compilato  sommario   processo
verbale il quale deve contenere la menzione  della  unanimita'  della
decisione o del dissenso, succintamente motivato,  che  qualcuno  dei
componenti  del  collegio,  da   indicarsi   nominativamente,   abbia
eventualmente  espresso  su  ciascuna  delle  questioni  decise.   Il
verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del  collegio
e  sottoscritto  da  tutti  i  componenti  del  collegio  stesso,  e'
conservato a  cura  del  presidente  in  plico  sigillato  presso  la
cancelleria dell'ufficio". 
  2. All'articolo 131 del codice di procedura civile e' aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
  "Dei  provvedimenti  collegiali  e'  compilato  sommario   processo
verbale, il quale deve contenere la  menzione  dell'unanimita'  della
decisione o del dissenso, succintamente motivato,  che  qualcuno  dei
componenti  del  collegio,  da   indicarsi   nominativamente,   abbia
eventualmente  espresso  su  ciascuna  delle  questioni  decise.   Il
verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del  collegio
e  sottoscritto  da  tutti  i  componenti  del  collegio  stesso,  e'
conservato a  cura  del  presidente  in  plico  sigillato  presso  la
cancelleria dell'ufficio". 
  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  ai
provvedimenti di altri giudici  collegiali  aventi  giurisdizione  in
materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano  anche  ai  provvedimenti  dei  giudici  collegiali  aventi
giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale  delle  deliberazioni
e' redatto dal meno anziano dei componenti  del  collegio  o,  per  i
collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati,
ed e' sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso. 
  4. Nei casi previsti  dall'articolo  3,  il  magistrato  componente
l'organo  giudiziario  collegiale  risponde,  altresi',  in  sede  di
rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento,
e'  derivato  dall'inosservanza  di   obblighi   di   sua   specifica
competenza. 
  5. Il tribunale innanzi al quale e' proposta l'azione di rivalsa ai
sensi dell'articolo 8 chiede  la  trasmissione  del  plico  sigillato
contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce
la dedotta responsabilita' e ne ordina l'acquisizione agli  atti  del
giudizio. 
  6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono  definiti
i modelli dei verbali di cui ai commi 1,  2  e  3  e  determinate  le
modalita' di conservazione dei plichi sigillati  nonche'  della  loro
distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4. 
 
           Note all'art. 16:
             - Il testo dell'art. 148 del codice di procedura penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  148  (Forme  dei provvedimenti del giudice). - La
          legge stabilisce i casi nei quali l'atto del  giudice  deve
          assumere  la  forma della sentenza, quella dell'ordinanza o
          quella del decreto.
             La  sentenza  e'  sempre  pronunciata in nome del Popolo
          italiano.
             Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate a pena
          di nullita'. I decreti devono essere motivati,  a  pena  di
          nullita',  soltanto  quando  e'  richiesta espressamente la
          motivazione.
             Dei   provvedimenti  collegiali  e'  compilato  sommario
          processo verbale il quale deve contenere le menzioni  della
          unanimita'  della  decisione  o del dissenso, succintamente
          motivato, che qualcuno  dei  componenti  del  collegio,  da
          indicarsi  nominativamente, abbia eventualmente espresso su
          ciascuna delle questioni decise. Il  verbale,  redatto  dal
          meno   anziano   dei   componenti  togati  del  collegio  e
          sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso,  e'
          conservato  a cura del presidente in plico sigillato presso
          la cancelleria dell'ufficio.
             I   provvedimenti   per   l'attuazione  di  disposizioni
          ordinatorie del  procedimento  o  regolamentari  sono  dati
          senza  l'osservanza di speciali formalita' e, quando non e'
          disposto altrimenti, anche oralmente".
             - Il testo dell'art. 131 del codice di procedura civile,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  131  (Forma  dei provvedimenti in generale). - La
          legge  prescrive  in  quali  casi  il   giudice   pronuncia
          sentenza, ordinanza o decreto.
             In  mancanza  di tali prescrizioni, i provvedimenti sono
          dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento  del  loro
          scopo.
             Dei   provvedimenti  collegiali  e'  compilato  sommario
          processo verbale il quale deve contenere la menzione  della
          unanimita'  della  decisione  o del dissenso, succintamente
          motivato, che qualcuno  dei  componenti  del  collegio,  da
          indicarsi  nominativamente, abbia eventualmente espresso su
          ciascuna delle questioni decise. Il  verbale,  redatto  dal
          meno   anziano   dei   componenti  togati  del  collegio  e
          sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso,  e'
          conservato  a cura del presidente in plico sigillato presso
          la cancelleria dell'ufficio".