Art. 16. Responsabilita' dei componenti gli organi giudiziari collegiali 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo e' aggiunto il seguente: "Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio". 2. All'articolo 131 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio". 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni e' redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed e' sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso. 4. Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde, altresi', in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, e' derivato dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza. 5. Il tribunale innanzi al quale e' proposta l'azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilita' e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio. 6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalita' di conservazione dei plichi sigillati nonche' della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 148 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 148 (Forme dei provvedimenti del giudice). - La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto. La sentenza e' sempre pronunciata in nome del Popolo italiano. Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate a pena di nullita'. I decreti devono essere motivati, a pena di nullita', soltanto quando e' richiesta espressamente la motivazione. Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale il quale deve contenere le menzioni della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali formalita' e, quando non e' disposto altrimenti, anche oralmente". - Il testo dell'art. 131 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 131 (Forma dei provvedimenti in generale). - La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo. Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".