Art. 17. 
             Modifica dell'articolo 328 del codice penale 
  1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  328  del  codice  penale  e'
sostituito dal seguente: 
  "Se il pubblico ufficiale e'  un  magistrato,  vi  e'  omissione  o
ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla  legge  perche'
si configuri diniego di giustizia". 
 
          Nota all'art. 17:
             Il   testo   dell'art.   328  del  codice  penale,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 328 (Omissione o rifiuto di atti di ufficio). - Il
          pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio,
          che   indebitamente  rifiuta,  omette  o  ritarda  un  atto
          dell'ufficio o del servizio, e' punito  con  la  reclusione
          fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
            Se   il  pubblico  ufficiale  e'  un  magistrato,  vi  e'
          omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti
          dalla legge perche' si configuri diniego di giustizia".
 
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