Art. 17. Modifica dell'articolo 328 del codice penale 1. Il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se il pubblico ufficiale e' un magistrato, vi e' omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perche' si configuri diniego di giustizia".
Nota all'art. 17: Il testo dell'art. 328 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 328 (Omissione o rifiuto di atti di ufficio). - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Se il pubblico ufficiale e' un magistrato, vi e' omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perche' si configuri diniego di giustizia". -------------------