Art. 19. 
                          Entrata in vigore 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  2. La presente legge non si applica  ai  fatti  illeciti  posti  in
essere dal magistrato, nei  casi  previsti  dagli  articoli  2  e  3,
anteriormente alla sua entrata in vigore. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 13 aprile 1988 
                               COSSIGA 
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI