Art. 5. 
                    Ammissibilita' della domanda 
 
  1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di  consiglio
sull'ammissibilita' della domanda di cui all'articolo 2. 
  2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima  udienza,  rimette
le parti dinanzi  al  collegio  che  e'  tenuto  a  provvedere  entro
quaranta  giorni  dal  provvedimento  di   rimessione   del   giudice
istruttore. 
  3. La domanda e' inammissibile quando non sono rispettati i termini
o i presupposti di cui agli articoli  2,  3  e  4  ovvero  quando  e'
manifestamente infondata. 
  4.  L'inammissibilita'  e'   dichiarata   con   decreto   motivato,
impugnabile con i modi e le forme di cui all'articolo 739 del  codice
di procedura civile,  innanzi  alla  corte  d'appello  che  pronuncia
anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro  quaranta
giorni  dalla  proposizione  del  reclamo.  Contro  il   decreto   di
inammissibilita' della corte d'appello puo' essere  proposto  ricorso
per cassazione, che deve  essere  notificato  all'altra  parte  entro
trenta giorni dalla notificazione del decreto  da  effettuarsi  senza
indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre  dieci  giorni.
Il  ricorso  e'  depositato  nella  cancelleria  della  stessa  corte
d'appello  nei  successivi  dieci  giorni  e   l'altra   parte   deve
costituirsi  nei  dieci  giorni  successivi  depositando  memoria   e
fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle
parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito,  trasmette  gli
atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni  alla  Corte  di
cassazione che decide entro sessanta  giorni  dal  ricevimento  degli
atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento  di
inammissibilita'  della  corte  d'appello,  dichiara  ammissibile  la
domanda. Scaduto il quarantesimo giorno  la  parte  puo'  presentare,
rispettivamente al tribunale o alla corte  d'appello  o,  scaduto  il
sessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo le  rispettive
competenze, l'istanza di cui all'articolo 3. 
  5. Il tribunale che dichiara  ammissibile  la  domanda  dispone  la
prosecuzione  del  processo.  La  corte  d'appello  o  la  Corte   di
cassazione che in sede di  impugnazione  dichiarano  ammissibille  la
domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad  altra
sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al  tribunale
che  decide  in  composizione  intieramente  diversa.  Nell'eventuale
giudizio di appello non possono far parte della  corte  i  magistrati
che  abbiano  fatto   parte   del   collegio   che   ha   pronunziato
l'inammissibilita'. Se  la  domanda  e'  dichiarata  ammissibile,  il
tribunale ordina la trasmissione di  copia  degli  atti  ai  titolari
dell'azione  disciplinare;   per   gli   estranei   che   partecipano
all'esercizio  di  funzioni  giudiziarie  la  copia  degli  atti   e'
trasmessa agli organi ai  quali  compete  l'eventuale  sospensione  o
revoca della loro nomina. 
 
          Nota all'art. 5: 
             Il testo dell'art. 739 del codice di procedura civile e'
          il seguente: 
             "Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti  del
          giudice tutelare si puo' proporre reclamo  con  ricorso  al
          tribunale, che pronuncia in camera di consiglio.  Contro  i
          decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
          primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte
          d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. 
             Il reclamo deve essere proposto nel  termine  perentorio
          di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se e'  dato
          in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e'
          dato in confronto di piu' parti. 
             Salvo che la legge disponga altrimenti, non  e'  ammesso
          reclamo contro i decreti della  corte  d'appello  e  contro
          quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo".