Art. 7. Azione di rivalsa 1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilita' di cui all'articolo 5, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. 2. In nessun caso la transazione e' opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare. 3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b ) e c).