Art. 7. 
                          Azione di rivalsa 
  1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base  di
titolo giudiziale  o  di  titolo  stragiudiziale  stipulato  dopo  la
dichiarazione di  ammissibilita'  di  cui  all'articolo  5,  esercita
l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. 
  2. In nessun caso la transazione e' opponibile  al  magistrato  nel
giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare. 
  3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono  soltanto
in  caso  di  dolo.  I  cittadini  estranei  alla  magistratura   che
concorrono  a  formare  o  formano   organi   giudiziari   collegiali
rispondono in caso  di  dolo  e  nei  casi  di  colpa  grave  di  cui
all'articolo 2, comma 3, lettere b ) e c).