Art. 10. Accadimento di incidente rilevante 1. Quando un incidente abbia a verificarsi, il fabbricante e' tenuto ad informare immediatamente il prefetto e il sindaco, comunicando appena possibile: a) le circostanze dell'incidente; b) le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d); c) le misure di emergenza adottate o che intende adottare per rimediare agli effetti dell'incidente, a medio e a lungo termine, ad evitare che esso si riproduca. 2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e della sanita', nonche' il presidente della regione territorialmente competente. 3. Le autorita' di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente, si accertano che siano presi i necessari provvedimenti di emergenza, a medio e lungo termine, e possono formulare raccomandazioni. 4. In casi di incidente rilevante si procede d'ufficio a nuova istruttoria.