Art. 10. 
                 Accadimento di incidente rilevante 
  1. Quando un incidente  abbia  a  verificarsi,  il  fabbricante  e'
tenuto  ad  informare  immediatamente  il  prefetto  e  il   sindaco,
comunicando appena possibile: 
    a) le circostanze dell'incidente; 
    b) le sostanze pericolose coinvolte, ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, lettera d); 
    c) le misure di emergenza adottate o  che  intende  adottare  per
rimediare agli effetti dell'incidente, a medio e a lungo termine,  ad
evitare che esso si riproduca. 
  2.  Il  prefetto  informa  immediatamente   i   Ministri   per   il
coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e della sanita',
nonche' il presidente della regione territorialmente competente. 
  3. Le autorita' di cui ai commi 1 e 2  raccolgono  le  informazioni
eventualmente    necessarie     al     completamento     dell'analisi
dell'incidente,  si   accertano   che   siano   presi   i   necessari
provvedimenti di emergenza,  a  medio  e  lungo  termine,  e  possono
formulare raccomandazioni. 
  4. In casi di incidente rilevante  si  procede  d'ufficio  a  nuova
istruttoria.