Art. 11. Informazione della popolazione 1. I dati e le informazioni relativi alle attivita' industriali raccolti dalle autorita' pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti. 2. A tutela del segreto industriale, chiunque incaricato di esaminare gli atti di notifica o gli atti di dichiarazione, e' tenuto a non divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza. 3. Fatto salvo il dovere di informare la popolazione, previsto dall'articolo 17, comma 2, l'informazione, a cura dei sindaci, deve contenere almeno le seguenti notizie: a) il tipo di processo produttivo secondo l'allegato I; b) le sostanze presenti e le loro quantita' in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV; c) i rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente; d) le conclusioni sul rapporto di sicurezza e le misure integrative di cui all'articolo 19; e) le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente.