Art. 11. 
                   Informazione della popolazione 
  1. I dati e le informazioni  relativi  alle  attivita'  industriali
raccolti dalle  autorita'  pubbliche  in  applicazione  del  presente
decreto, possono essere utilizzati solo per gli  scopi  per  i  quali
sono stati richiesti. 
  2.  A  tutela  del  segreto  industriale,  chiunque  incaricato  di
esaminare gli atti di notifica o gli atti di dichiarazione, e' tenuto
a non divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza. 
  3. Fatto salvo il dovere  di  informare  la  popolazione,  previsto
dall'articolo 17, comma 2, l'informazione, a cura dei  sindaci,  deve
contenere almeno le seguenti notizie: 
    a) il tipo di processo produttivo secondo l'allegato I; 
    b) le  sostanze  presenti  e  le  loro  quantita'  in  ordine  di
grandezza secondo gli allegati II, III, e IV; 
    c)  i  rischi  possibili  per  i  lavoratori,  la  popolazione  e
l'ambiente; 
    d)  le  conclusioni  sul  rapporto  di  sicurezza  e  le   misure
integrative di cui all'articolo 19; 
    e) le misure di sicurezza e le norme di comportamento da  seguire
in caso di incidente.