Art. 12. Funzioni d'indirizzo 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attivita' industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonche' le modalita' con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ. 2. In via di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1 saranno emanati nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato accordo tra i Ministri concertanti, a richiesta motivata di uno o piu' di questi, e, comunque, a seguito dell'inutile decorso del termine suddetto, all'emanazione dei decreti provvedera' il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 3. I Ministri dell'ambiente e della sanita', d'intesa con le Amministrazioni eventualmente interessate, di concerto: a) esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' connese all'applicazione del presente decreto; b) stabiliscono le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonche' per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse; c) indicano le modalita' di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'articolo 6; d) individuano le aree ad elevata concentrazione di attivita' industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali puo' richiedersi la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonche' la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area; e) indicano eventualmente le quantita' di sostanze di cui all'allegato IV, nonche' le modalita' di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione.