Art. 12. 
                        Funzioni d'indirizzo 
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,  di  concerto
con i Ministri  della  sanita'  e  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, verranno indicate le norme  generali  di  sicurezza
cui devono, sulla base della disciplina vigente,  attenersi  tutti  i
fabbricanti le cui  attivita'  industriali  rientrano  nel  campo  di
applicazione del presente decreto, nonche' le modalita' con le  quali
il  fabbricante  deve  procedere  all'individuazione  dei  rischi  di
incidenti  rilevanti,  all'adozione  delle  appropriate   misure   di
sicurezza, all'informazione, all'addestramento e  all'equipaggiamento
di coloro che lavorano in situ. 
  2. In via di prima applicazione,  i  decreti  di  cui  al  comma  1
saranno emanati nel termine  di  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. In caso  di  mancato  accordo
tra i Ministri concertanti, a richiesta motivata di  uno  o  piu'  di
questi, e, comunque,  a  seguito  dell'inutile  decorso  del  termine
suddetto, all'emanazione dei decreti provvedera'  il  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri. 
  3. I Ministri  dell'ambiente  e  della  sanita',  d'intesa  con  le
Amministrazioni eventualmente interessate, di concerto: 
  a) esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento delle 
   attivita' connese all'applicazione del presente decreto; 
  b) stabiliscono le procedure per la vigilanza sull'applicazione 
   delle  disposizioni  del  presente   decreto,   nonche'   per   la
   valutazione dell'efficacia e dello  stato  di  applicazione  delle
   stesse; 
  c) indicano le modalita' di standardizzazione per la dichiarazione 
   di cui all'articolo 6; 
  d) individuano le aree ad elevata concentrazione di attivita' 
   industriali che possono comportare maggiori  rischi  di  incidenti
   rilevanti e nelle quali puo'  richiedersi  la  notifica  ai  sensi
   dell'articolo 4, comma 2, nonche' la predisposizione di  piani  di
   emergenza esterni interessanti l'intera area; 
  e) indicano eventualmente le quantita' di sostanze di cui 
   all'allegato IV, nonche' le modalita' di detenzione delle  stesse,
   che consentano  l'esenzione  dei  fabbricanti  dall'obbligo  della
   dichiarazione.