Art. 14. 
                           Organi tecnici 
  1.  Ai  fini  dell'espletamento  dei  compiti  e   delle   funzioni
istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici: 
    a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS); 
    b) l'Istituto superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza  del
lavoro (ISPESL); 
    c) il Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  nei  suoi  istituti
specialistici; 
    d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.