Art. 14. Organi tecnici 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici: a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS); b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici; d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.