Art. 15. 
                          Organi consultivi 
  1.  Ai  fini  dell'espletamento  dei  compiti  e   delle   funzioni
istituzionali previsti dal presente decreto sono organi consultivi  e
propositivi: 
    a) la  commissione  istituita  dal  Ministro  della  sanita'  con
decreto in data 23 dicembre 1985, integrata di volta in volta con  un
rappresentante designato dalla  regione,  dal  comune  o  dall'unita'
sanitaria locale, nel cui ambito  territoriale  ha  sede  l'attivita'
industriale di cui all'articolo 4, nonche' con l'ispettore  regionale
o interregionale dei Vigili del fuoco e con il comandante provinciale
dei medesimi, competenti per territorio; 
    b) il comitato di coordinamento delle attivita' di  sicurezza  in
materia  industriale,  istituito  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1985.