Art. 16. 
                        Compiti delle regioni 
  1. Le regioni: 
    a) partecipano all'attivita'  degli  organi  consultivi  indicati
nell'articolo 15; 
    b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6 e
i progetti di nuovi impianti di cui all'articolo 9; 
    c) formulano, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti
all'obbligo  di  dichiarazione,  eventuali  osservazioni  e  proposte
integrative,   anche   istituendo   apposite   conferenze   con    la
partecipazione dei  rappresentanti  degli  enti  locali  e  organismi
pubblici interessati; 
    d) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata con le
eventuali  osservazioni  di  cui  alla  lettera  c),  alle  autorita'
competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per  l'esercizio
dell'attivita' industriale; 
    e) chiedono, relativamente agli  impianti  esistenti,  sottoposti
all'obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e,
se del caso, formulano osservazioni circa  le  misure  integrative  o
modificative esclusivamente a  seguito  di  ispezione  collegiale  da
parte dei rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici
interessati; 
    f) comunicano  ai  Ministeri  della  sanita'  e  dell'ambiente  i
risultati  dell'esame  di  cui  alla  lettera  c),  ai   fini   della
predisposizione dell'inventario nazionale delle attivita' industriali
a rischio di incidente rilevante; 
    g) vigilano affinche'  il  fabbricante  soggetto  all'obbligo  di
notifica o di dichiarazione nell'esercizio dell'attivita' industriale
mantenga costantemente  le  misure  di  sicurezza  stabilite  per  la
prevenzione degli incidenti; 
    h)  disciplinano  le  modalita'  di  esercizio  delle  competenze
attribuite.