Art. 16. Compiti delle regioni 1. Le regioni: a) partecipano all'attivita' degli organi consultivi indicati nell'articolo 15; b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6 e i progetti di nuovi impianti di cui all'articolo 9; c) formulano, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative, anche istituendo apposite conferenze con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e organismi pubblici interessati; d) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni di cui alla lettera c), alle autorita' competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attivita' industriale; e) chiedono, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulano osservazioni circa le misure integrative o modificative esclusivamente a seguito di ispezione collegiale da parte dei rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici interessati; f) comunicano ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente i risultati dell'esame di cui alla lettera c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attivita' industriali a rischio di incidente rilevante; g) vigilano affinche' il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione nell'esercizio dell'attivita' industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti; h) disciplinano le modalita' di esercizio delle competenze attribuite.