Art. 17. Funzioni del prefetto 1. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per ciascuna delle attivita' industriali rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante e del parere espresso dal comitato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), il prefetto competente per territorio, avvalendosi della collaborazione del comitato di cui al primo comma, punto 1, dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, deve predisporre un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano e' comunicato ai Ministri dell'Interno per il coordinamento della protezione civile. 2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate ai Ministri dell'ambiente e della sanita' ed alle regioni interessate.
Nota all'art. 17: Il testo dell'art. 14, comma primo, punto 1), del D.P.R. n. 66/1981 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile) e' il seguente: "Art. 14 (Prefetto). - Il prefetto, quale organo ordinario di protezione civile: 1) cura la predisposizione del piano provinciale di protezione civile, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri enti pubblici tenuti a concorrere al soccorso e all'assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi, riuniti in apposito comitato".