Art. 17. 
                        Funzioni del prefetto 
 1. Per limitare gli  effetti  dannosi  derivanti  da  situazioni  di
emergenza, per ciascuna delle attivita'  industriali  rientranti  nel
campo  di  applicazione   dell'articolo   4,   sulla   scorta   delle
informazioni fornite  dal  fabbricante  e  del  parere  espresso  dal
comitato di cui all'articolo 15, comma 1,  lettera  b),  il  prefetto
competente  per  territorio,  avvalendosi  della  collaborazione  del
comitato di cui al primo comma, punto 1, dell'articolo 14 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  febbraio  1981,  n.  66,  deve
predisporre un piano di emergenza esterno all'impianto. Il  piano  e'
comunicato  ai  Ministri  dell'Interno  per  il  coordinamento  della
protezione civile. 
  2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di  cui  al  comma  1,
assicura che la popolazione interessata sia  adeguatamente  informata
sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo
4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire  l'incidente
rilevante, sugli  interventi  di  emergenza  predisposti  all'esterno
dello stabilimento in caso di incidente rilevante e  sulle  norme  da
seguire in caso di incidente. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono  comunicate  ai  Ministri
dell'ambiente e della sanita' ed alle regioni interessate. 
 
          Nota all'art. 17:
             Il testo dell'art. 14, comma primo, punto 1), del D.P.R.
          n.   66/1981  (Regolamento  di  esecuzione  della  legge  8
          dicembre  1970,  n.   996,  recante  norme  sul  soccorso e
          l'assistenza  alle  popolazioni  colpite  da  calamita'   -
          Protezione civile) e' il seguente:
             "Art.   14  (Prefetto).  -  Il  prefetto,  quale  organo
          ordinario di protezione civile:
               1)  cura  la  predisposizione del piano provinciale di
          protezione civile,  avvalendosi  della  collaborazione  dei
          rappresentanti  dello  Stato,  della  regione,  degli  enti
          locali e di altri enti  pubblici  tenuti  a  concorrere  al
          soccorso  e  all'assistenza  in  favore  delle  popolazioni
          colpite da calamita'  naturali  o  catastrofi,  riuniti  in
          apposito comitato".