Art. 18. 
                             Istruttoria 
  1. L'istruttoria sulle attivita' industriali, di  cui  all'articolo
4, e' svolta in sede ministeriale con l'ausilio degli organi  tecnici
di cui all'articolo 14 e degli organi consultivi di cui  all'articolo
15. 
  2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto  con  il  Ministro  della
sanita', designa, con l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza, 
tra i funzionari della qualifica 
direttiva o dirigenziale dei due Ministeri o degli organi ed enti  di
cui al comma 1, il responsabile di ciascuna  istruttoria  e  di  ogni
altro atto connesso, dandone immediata comunicazione al fabbricante. 
  3. Il responsabile  dell'istruttoria  trasmette  immediatamente  il
rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia  giurata
prevista dall'articolo  9,  comma  3,  agli  organi  tecnici  di  cui
all'articolo  14,  i  quali  devono  esprimere  la  loro  valutazione
richiedendo, se del caso, tramite il  responsabile  dell'istruttoria,
informazioni complementari al fabbricante. 
  4. Il  responsabile  dell'istruttoria  acquisisce  gli  atti  degli
organi tecnici, attraverso una conferenza  di  servizio,  ovvero  con
altre modalita' funzionali ed organizzative che  di  volta  in  volta
appaiono necessarie in relazione alla complessita' delle indagini,  e
puo' avvalersi anche del contributo dei competenti organi locali. 
  5. Il  responsabile  dell'istruttoria,  trascorsi  sessanta  giorni
dalla  notifica  o  dalla  data  di  ricevimento  delle  informazioni
complementari richieste, indice la conferenza di servizio di  cui  al
comma 4, invitando i  rappresentanti  degli  organi  tecnici  di  cui
all'articolo 14, e delle  altre  autorita'  interpellate,  nonche'  i
rappresentanti delle regioni e dei comuni interessati;  ne  raccoglie
le valutazioni a verbale  e  compila  una  relazione  complessiva  da
trasmettere,  entro  i  successivi  quindici  giorni,   agli   organi
consultivi di  cui  all'articolo  15,  i  quali,  a  loro  volta,  si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti. 
  6. I  Ministeri  dell'ambiente  e  della  sanita',  previe  intese,
forniscono il supporto organizzativo  e  ausiliario  ai  responsabili
dell'istruttoria.