Art. 2. 
 
                          Attivita' escluse 
  1. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto: 
    a) le installazione militari e quelle delle forze di polizia; 
    b) le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi,  polveri
e munizioni; 
    c) le attivita' estrattive e altre attivita' minerarie; 
    d) gli  impianti  nucleari  e  gli  impianti  di  trattamento  di
sostanze e materiali radioattivi.