Art. 2. Attivita' escluse 1. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto: a) le installazione militari e quelle delle forze di polizia; b) le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; c) le attivita' estrattive e altre attivita' minerarie; d) gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi.