Art. 20. Funzioni ispettive 1. Ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per l'applicazione del presente decreto possono essere altresi' esercitate da funzionari nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della sanita', anche congiuntamente, nell'ambito del personale dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dei vigili del fuoco, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanita', d'intesa con le Amministrazioni di appartenenza. 2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attivita' di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Essi sono muniti di documenti di riconoscimento rilasciato dalle autorita' che li hanno nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi di proprio personale.