Art. 20. 
                         Funzioni ispettive 
 
  1. Ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato
e degli enti territoriali e locali, definite dalla legge 23  dicembre
1978, n. 833, e dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per
l'applicazione  del  presente   decreto   possono   essere   altresi'
esercitate da funzionari nominati dal Ministro  dell'ambiente  e  dal
Ministro  della  sanita',  anche  congiuntamente,   nell'ambito   del
personale dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dei vigili del  fuoco,
del Ministero dell'ambiente e del Ministero della  sanita',  d'intesa
con le Amministrazioni di appartenenza. 
  2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti  e  sedi  di
attivita' di cui al presente decreto e richiedere tutti  i  dati,  le
informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento  delle  loro
funzioni. Essi sono muniti di documenti di riconoscimento  rilasciato
dalle autorita' che li hanno nominati e  sono  ufficiali  di  polizia
giudiziaria. 
  3. Le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle  proprie
competenze, avvalendosi di proprio personale.