Art. 21. 
                              Sanzioni 
  1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui  agli
articoli 4 e 5, nel termine  prescritto  dall'articolo  7,  comma  3,
ovvero prima dell'inizio dell'attivita', e' punito con l'arresto fino
ad 1 anno. 
  2. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di  cui
all'articolo 6, nel termine  prescritto  dall'articolo  7,  comma  3,
ovvero prima dell'inizio dell'attivita', e' punito con l'arresto fino
a 6 mesi. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il  fabbricante
che non pone in essere  le  prescrizioni  indicate  nel  rapporto  di
sicurezza   o   nelle   eventuali   misure   integrative   prescritte
dall'autorita' competente, e' punito con l'arresto  da  6  mesi  a  3
anni. 
  4.  Il  fabbricante  che  contravviene   agli   obblighi   previsti
dall'articolo   8,   comma   1,   e'   assoggettato   alla   sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma  di  denaro  da
due a cinque milioni di lire. La sanzione e' irrogata dal prefetto. 
  5. Il fabbricante che  non  aggiorna  la  notifica  in  conformita'
dell'articolo 8, comma 2, e' punito con l'arresto fino a 6 mesi. 
  6. Fatti salvi i casi di responsabilita' penale, qualora si accerti
che nell'impianto industriale  non  siano  rispettate  le  misure  di
sicurezza previste nel rapporto o indicate dall'autorita' competente,
la regione diffida il fabbricante ad adottare le  necessarie  misure,
dandogli un termine non superiore a sessanta giorni,  prorogabile  in
caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di inadempimento  e'
ordinata  la  sospensione  dell'attivita'  da  parte  della   regione
competente per il tempo  necessario  all'adeguamento  degli  impianti
alle prescrizioni previste dall'articolo 19, comma 1, e comunque  per
un periodo non superiore a 6 mesi. Ove il fabbricante, anche dopo  il
periodo di sospensione, continui a non  adeguarsi  alle  prescrizioni
indicate dai Ministeri dell'ambiente e della sanita' e' ordinata,  da
parte  della  stessa  regione,  la  chiusura  dell'impianto  o,   ove
possibile, del singolo reparto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 17 maggio 1988 
 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri 
                                  LA   PERGOLA,   Ministro   per   il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie 
                                  ANDREOTTI,  Ministro  degli  affari
                                  esteri 
                                  VASSALLI,  Ministro  di  grazia   e
                                  giustizia 
                                  AMATO, Ministro del tesoro 
                                  GAVA, Ministro dell'interno 
                                  FANFANI, Ministro  del  bilancio  e
                                  della programmazione economica 
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  FORMICA,  Ministro  del  lavoro   e
                                  della previdenza sociale 
                                  DONAT   CATTIN,   Ministro    della
                                  sanita' 
                                  RUFFOLO, Ministro dell'ambiente 
                                  LATTANZIO,    Ministro    per    il
                                  coordinamento   della    protezione
                                  civile 
                                  MACCANICO, Ministro per gli  affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali 
 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 maggio 1988 
  Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 10