Art. 21. Sanzioni 1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e 5, nel termine prescritto dall'articolo 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attivita', e' punito con l'arresto fino ad 1 anno. 2. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6, nel termine prescritto dall'articolo 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attivita', e' punito con l'arresto fino a 6 mesi. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente, e' punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni. 4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 1, e' assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da due a cinque milioni di lire. La sanzione e' irrogata dal prefetto. 5. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformita' dell'articolo 8, comma 2, e' punito con l'arresto fino a 6 mesi. 6. Fatti salvi i casi di responsabilita' penale, qualora si accerti che nell'impianto industriale non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o indicate dall'autorita' competente, la regione diffida il fabbricante ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di inadempimento e' ordinata la sospensione dell'attivita' da parte della regione competente per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni previste dall'articolo 19, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate dai Ministeri dell'ambiente e della sanita' e' ordinata, da parte della stessa regione, la chiusura dell'impianto o, ove possibile, del singolo reparto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro GAVA, Ministro dell'interno FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN, Ministro della sanita' RUFFOLO, Ministro dell'ambiente LATTANZIO, Ministro per il coordinamento della protezione civile MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 maggio 1988 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 10