Art. 3. 
                      Obblighi dei fabbricanti 
  1.  Per  le  attivita'  industriali  definite  dall'articolo  1  il
fabbricante e' tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli
incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze  per  l'uomo  e  per
l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni del  presente  decreto  e
delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del  lavoro
e di tutela della popolazione e dell'ambiente. 
  2. Il  fabbricante  e'  tenuto  a  dimostrare,  ad  ogni  richiesta
dell'autorita' competente, di avere provveduto all'individuazione dei
rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate  misure
di    sicurezza    e    all'informazione,     all'addestramento     e
all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e di coloro
che accedono all'azienda per motivi di lavoro. 
  3. L'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6 e  9  non
solleva il fabbricante dalle responsabilita' derivanti  dai  principi
generali dell'ordinamento.