Art. 3. Obblighi dei fabbricanti 1. Per le attivita' industriali definite dall'articolo 1 il fabbricante e' tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente. 2. Il fabbricante e' tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorita' competente, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro. 3. L'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6 e 9 non solleva il fabbricante dalle responsabilita' derivanti dai principi generali dell'ordinamento.