Art. 4. 
 
                         Obbligo di notifica 
  1. Fermo il disposto dell'articolo 3, il fabbricante e' tenuto a 
  far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della 
    sanita': 
a) qualora eserciti un'attivita' industriale che comporti o possa 
comportare  l'uso  di  una  o  piu'  sostanze  pericolose   riportata
nell'allegato III, nelle quantita' ivi indicate, come: 
    1)  sostanze  immagazzinate  o  utilizzate   in   relazione   con
l'attivita' industriale interessata; 
    2) prodotti della fabbricazione; 
    3) sottoprodotti; 
    4) residui; 
    5) prodotti di reazioni accidentali; 
    b) o, qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze  pericolose
riportate  nell'allegato  II,  nelle  quantita'  ivi  indicate  nella
seconda colonna. 
  2. Il fabbricante e' ugualmente tenuto a far pervenire la  notifica
qualora le quantita' delle sostanze pericolose, di cui  alle  lettere
a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o  superate  in
piu' stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di  proprieta'
del medesimo fabbricante. 
  3.  Copia  della  notifica  deve  essere  inviata  alla  regione  o
provincia autonoma territorialmente competente. 
  4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, e' data notizia al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  5.  Nel  caso  di  aree  ad  elevata  concentrazione  di  attivita'
industriali, individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3,  lettera
d), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti  tra
loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantita'  delle
sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma  1,  siano
complessivamente raggiunte o superate.