Art. 6. 
                            Dichiarazione 
 1. Fermo il disposto dell'articolo  3  dell'articolo  12,  comma  3,
lettera e), il fabbricante e' tenuto a far pervenire alla  regione  o
provincia autonoma territorialmente  competente  e  al  prefetto  una
dichiarazione: 
    a) qualora eserciti una  attivita'  industriale  che  comporti  o
possa comportare l'uso di una o piu'  sostanze  pericolose  riportate
nell'allegato IV, come: 
    1)  sostanze  immagazzinate  o  utilizzate   in   relazione   con
l'attivita' industriale interessata; 
    2) prodotti della fabbricazione; 
    3) sottoprodotti; 
    4) residui; 
    5) prodotti di reazioni accidentali; 
    b) o qualora siano immagazzinate una o piu'  sostanze  pericolose
riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella  prima
colonna. 
  2. Nella dichiarazione il fabbricante  deve  precisare  che  si  e'
provveduto, indicando le modalita': 
    a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti; 
    b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate; 
    c) all'informazione,  all'addestramento  e  all'attrezzatura,  ai
fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ. 
  3. Il fabbricante indica altresi' se e quali misure assicurative  e
di garanzia per i rischi di danni a persone, a  cose  e  all'ambiente
abbia adottate in relazione all'attivita' esercitata.