Art. 6. Dichiarazione 1. Fermo il disposto dell'articolo 3 dell'articolo 12, comma 3, lettera e), il fabbricante e' tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione: a) qualora eserciti una attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come: 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata; 2) prodotti della fabbricazione; 3) sottoprodotti; 4) residui; 5) prodotti di reazioni accidentali; b) o qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella prima colonna. 2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si e' provveduto, indicando le modalita': a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti; b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate; c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ. 3. Il fabbricante indica altresi' se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attivita' esercitata.