Art. 7. 
                   Attivita' industriali esistenti 
  1.  Il  presente  decreto  si  applica  sia  alle  nuove  attivita'
industriali, sia a quelle gia' esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2.  Qualora  si  apportino  modifiche  alle  attivita'  industriali
esistenti, tali da farle rientrare  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto, si procede come per le nuove attivita' industriali. 
  3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6, per gli impianti
industriali gia' in  esercizio  alla  data  di  cui  al  comma  1,  i
fabbricanti sono tenuti a trasmettere la notifica di cui all'articolo
4 entro l'8 luglio 1989 e la  dichiarazione  di  cui  all'articolo  6
entro il 31 dicembre 1990. 
  4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6 sono fatti  salvi
gli adempimenti gia' posti in essere dai  fabbricanti  in  attuazione
dell'ordinanza del Ministro della sanita' del  21  febbraio  1985,  e
successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  salve  le  eventuali  integrazioni  in  conformita'   degli
articoli stessi. 
  5. Per gli atti di cui  al  comma  4  si  provvede  d'ufficio  alla
trasmissione  della  documentazione  gia'  inviata   alle   autorita'
competenti ai sensi del presente decreto; l'onere delle spese per  le
copie e' a carico del fabbricante.