Art. 9. 
                     Nuove attivita' industriali 
  1. Il fabbricante, prima di dare  inizio  ad  una  nuova  attivita'
industriale rientrante nel capo di applicazione del presente decreto,
e' tenuto alla presentazione della notifica a norma degli articoli  4
e 5 o della  dichiarazione  a  norma  dell'articolo  6  del  presente
decreto. 
  2. Il  fabbricante  e'  tenuto  a  corredare  la  notifica  di  cui
all'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,  con  una
copia della perizia giurata prevista dal comma 3. 
  3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 5 e 6, puo' dare
inizio alla attivita' industriale  trascorsi  sessanta  giorni  dalla
comunicazione alle medesime autorita' destinatarie della notifica  di
una  perizia  giurata,  redatta  da   professionisti   iscritti   nei
competenti albi professionali. 
  4. La perizia giurata deve attestare: 
    a) la veridicita' e la completezza delle informazioni; 
    b)  la  conformita'  delle  misure  di  sicurezza  previte   alle
prescrizioni generali stabilite dal decreto interministeriale di  cui
all'articolo 12, comma 1. 
  5. Fatti salvi i provvedimenti di cui  all'articolo  19,  entro  il
termine di cui al comma 3, le autorita' competenti possono dettare le
prescrizioni che, ai  sensi  del  decreto  interministeriale  di  cui
all'articolo 12, comma 1, e sulla base  delle  informazioni  fornite,
sono  necessarie  a  garantire   la   sicurezza   dell'impianto;   il
fabbricante deve adottare tali  prescrizioni  per  dare  inizio  alla
attivita' industriale. Le prescrizioni  medesime  sono  trasmesse  al
sindaco ai fini di cui al comma 6. 
  6. Il sindaco provvede sulla  agibilita'  degli  impianti  soltanto
dopo che sia decorso il termine di  cui  al  comma  3.  Le  autorita'
competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del regio decreto  27
luglio 1934, n. 1265, dagli articoli 4 e 11 del regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8  febbraio  1934,  n.
367, dall'articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, dall'articolo 48 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi
in  cui  l'inizio   dell'attivita'   e'   subordinata   al   rilascio
dell'autorizzazione o  concessione,  provvedono  soltanto  dopo  aver
acquisito copia della perizia giurata. 
 
          Note all'art. 9:
             -  Il  testo  dell'art.  216 del R.D. n. 1265/1934 (T.U.
          delle leggi sanitarie) e' il seguente:
             "Art.  216.  -  Le manifatture o fabbriche che producono
          vapori, gas o altre  esalazioni  insalubri  o  che  possono
          riuscire   in  altro  modo  pericolose  alla  salute  degli
          abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
             La  prima  classe  comprende  quelle  che debbono essere
          isolate nelle campagne e tenute lontane  dalle  abitazioni;
          la  seconda  quelle  che  esigono  speciali  cautele per la
          incolumita' del vicinato.
             Questo  elenco,  compilato  dal  Consiglio  superiore di
          sanita', e' approvato dal Ministro per  l'interno,  sentito
          il  Ministro  per  le  corporazioni,  e  serve di norma per
          l'esecuzione delle presenti disposizioni.
             Le  stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco
          sono  seguite  per  iscrivervi  ogni   altra   fabbrica   o
          manifattura  che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
             Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella
          prima classe, puo'  essere  permessa  nell'abitato,  quante
          volte   l'industriale   che   l'esercita   provi  che,  per
          l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele,  il  suo
          esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
             Chiunque  intende  attivare  una  fabbrica o manifattura
          compresa nel sopra indicato elenco,  deve  quindici  giorni
          prima  darne  avviso  per  iscritto  al podesta', il quale,
          quando lo ritenga necessario  nell'interesse  della  salute
          pubblica,  puo'  vietarne  l'attivazione  o  subordinarla a
          determinate cautele.
             Il  contravventore e' punito con l'ammenda da lire 8.000
          a 80.000".
             -  Il  testo  degli  articoli  4  e  11  del  R.D.L.  n.
          1741/1933, convertito  in  legge  n.  367/1934  (Disciplina
          dell'importazione,  lavorazione,  deposito  e distribuzione
          degli olii minerali e dei carburanti) e' il seguente:
             "Art.  4.  - Chiunque intenda trasformare, rettificare o
          comunque  elaborare  gli  olii   minerali   o   i   residui
          provenienti  dalla  raffinazione  degli olii medesimi, deve
          chiederne la concessione al Ministro per  le  corporazioni.
          La  durata  della  concessione  e'  stabilita  nel relativo
          decreto".
             "Art.  11.  -  Chiunque  intenda  impiantare  o  gestire
          depositi, con  o  senza  serbatoi,  di  olii  minerali,  di
          lubrificanti   e   di   carburanti  in  genere,  ovvero  di
          apparecchi di distribuzione automatica di carburanti,  deve
          chiederne  la  concessione al Ministro per le corporazioni,
          anche se l'impianto  debba  farsi  su  area  di  proprieta'
          privata.  La  durata  della concessione sara' stabilita nel
          relativo decreto.
             Sono  esenti  dall'obbligo  della  concessione di cui al
          precedente capoverso, i depositi per usi privati,  agricoli
          ed industriali, aventi capacita' non superiore a mc 25. Con
          decreto  reale  da  promuoversi   dal   Ministro   per   le
          corporazioni potra' essere variato tale limite".
             -  Il  testo  dell'art.  5,  comma quarto, del D.P.R. n.
          322/1971  (Regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  13
          luglio   1966,   n.   615,   recante  provvedimenti  contro
          l'inquinamento atmosferico limitatamente al  settore  delle
          industrie) e' il seguente:
             "4.  Tutti  gli  impianti industriali, per i quali siano
          stati  approvati  i  progetti  dei  relativi  impianti   di
          abbattimento,  per  essere  attivati  devono  ottenere  dal
          sindaco  l'autorizzazione  all'esercizio   degli   impianti
          stessi.  Nell'autorizzazione deve essere riportata, per gli
          impianti che operano secondo un ciclo continuo,  la  durata
          della  fase  di  avviamento  nonche' per tutti gli impianti
          l'espressa enunciazione che i limiti fissati  nell'atto  di
          approvazione del progetto devono essere rispettati fintanto
          che  l'autorita'  comunale,  su  indicazione  del  comitato
          regionale  ai sensi del successivo art. 7, commi settimo ed
          ottavo,  non  abbia   notificato   l'obbligo   della   loro
          riduzione".
             -  Il  testo  dell'art. 48 del D.P.R. n. 303/1956 (Norme
          generali per l'igiene del lavoro) e' il seguente:
             "Art.  48  (Notifiche all'Ispettorato del lavoro). - Chi
          intende costruire, ampliare od adattare un edificio  od  un
          locale  per  adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano
          presumibilmente essere addetti piu' di 3 operai, e'  tenuto
          a   darne  notizia  all'Ispettorato  del  lavoro,  mediante
          lettera raccomandata od in altro modo equipollente.
             La  notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto
          delle lavorazioni, delle principali modalita' delle  stesse
          e  delle  caratteristiche  dei  locali  e  degli  impianti,
          corredata da disegni di massima, in quanto occorrano.
             L'Ispettorato  del lavoro puo' chiedere ulteriori dati e
          prescrivere modificazioni ai  progetti  dei  locali,  degli
          impianti  e  alle  modalita'  delle  lavorazioni  quando le
          ritenga necessarie per l'osservanza delle  norme  contenute
          nel presente decreto.
             L'Ispettorato   del   lavoro   tiene  conto,  nelle  sue
          determinazioni, delle cautele che possono essere necessarie
          per   la   tutela  del  vicinato,  prendendo  all'uopo  gli
          opportuni accordi col medico provinciale o con  l'ufficiale
          sanitario,   al   fine   di   coordinare   l'adozione   dei
          provvedimenti di rispettiva competenza.
             Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni
          entro i 30 giorni dalla notifica, gli  interessati  possono

          eseguire   i   lavori,   ferma   restando   pero'  la  loro
          responsabilita' per quanto  riguarda  la  osservanza  delle
          disposizioni del presente decreto".