Art. 9. Nuove attivita' industriali 1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova attivita' industriale rientrante nel capo di applicazione del presente decreto, e' tenuto alla presentazione della notifica a norma degli articoli 4 e 5 o della dichiarazione a norma dell'articolo 6 del presente decreto. 2. Il fabbricante e' tenuto a corredare la notifica di cui all'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con una copia della perizia giurata prevista dal comma 3. 3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 5 e 6, puo' dare inizio alla attivita' industriale trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione alle medesime autorita' destinatarie della notifica di una perizia giurata, redatta da professionisti iscritti nei competenti albi professionali. 4. La perizia giurata deve attestare: a) la veridicita' e la completezza delle informazioni; b) la conformita' delle misure di sicurezza previte alle prescrizioni generali stabilite dal decreto interministeriale di cui all'articolo 12, comma 1. 5. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19, entro il termine di cui al comma 3, le autorita' competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto interministeriale di cui all'articolo 12, comma 1, e sulla base delle informazioni fornite, sono necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio alla attivita' industriale. Le prescrizioni medesime sono trasmesse al sindaco ai fini di cui al comma 6. 6. Il sindaco provvede sulla agibilita' degli impianti soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 3. Le autorita' competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dagli articoli 4 e 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dall'articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attivita' e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione o concessione, provvedono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 216 del R.D. n. 1265/1934 (T.U. delle leggi sanitarie) e' il seguente: "Art. 216. - Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato. Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanita', e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 8.000 a 80.000". - Il testo degli articoli 4 e 11 del R.D.L. n. 1741/1933, convertito in legge n. 367/1934 (Disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti) e' il seguente: "Art. 4. - Chiunque intenda trasformare, rettificare o comunque elaborare gli olii minerali o i residui provenienti dalla raffinazione degli olii medesimi, deve chiederne la concessione al Ministro per le corporazioni. La durata della concessione e' stabilita nel relativo decreto". "Art. 11. - Chiunque intenda impiantare o gestire depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, deve chiederne la concessione al Ministro per le corporazioni, anche se l'impianto debba farsi su area di proprieta' privata. La durata della concessione sara' stabilita nel relativo decreto. Sono esenti dall'obbligo della concessione di cui al precedente capoverso, i depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacita' non superiore a mc 25. Con decreto reale da promuoversi dal Ministro per le corporazioni potra' essere variato tale limite". - Il testo dell'art. 5, comma quarto, del D.P.R. n. 322/1971 (Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico limitatamente al settore delle industrie) e' il seguente: "4. Tutti gli impianti industriali, per i quali siano stati approvati i progetti dei relativi impianti di abbattimento, per essere attivati devono ottenere dal sindaco l'autorizzazione all'esercizio degli impianti stessi. Nell'autorizzazione deve essere riportata, per gli impianti che operano secondo un ciclo continuo, la durata della fase di avviamento nonche' per tutti gli impianti l'espressa enunciazione che i limiti fissati nell'atto di approvazione del progetto devono essere rispettati fintanto che l'autorita' comunale, su indicazione del comitato regionale ai sensi del successivo art. 7, commi settimo ed ottavo, non abbia notificato l'obbligo della loro riduzione". - Il testo dell'art. 48 del D.P.R. n. 303/1956 (Norme generali per l'igiene del lavoro) e' il seguente: "Art. 48 (Notifiche all'Ispettorato del lavoro). - Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti piu' di 3 operai, e' tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente. La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalita' delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrano. L'Ispettorato del lavoro puo' chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalita' delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. L'Ispettorato del lavoro tiene conto, nelle sue determinazioni, delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato, prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando pero' la loro responsabilita' per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente decreto".