Art. 10. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto: a) dal presidente; b) da otto membri, di cui quattro esperti nel settore delle attivita' spaziali, due nelle attivita' economico-industriali, uno in materia giuridico-amministrativa ed uno nel campo della cooperazione tecnologica internazionale. 2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri per quanto riguarda l'esperto nel campo della cooperazione tecnologica internazionale. 3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. 4. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal consigliere piu' anziano. 5. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o su richiesta di almeno tre componenti del consiglio medesimo. 6. Le funzioni di segretario sono espletate dal direttore generale. 7. Il consiglio di amministrazione: a) delibera i regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, concernenti lo stato giuridico e lo speciale trattamento economico del personale, l'organico e le sue modificazioni, l'organizzazione e il funzionamento dell'ASI nonche' il regolamento di amministrazione e di contabilita', formulato anche in deroga alle norme sull'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato. L'approvazione e' disposta con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, per le rispettive competenze, e di concerto con il Ministro del tesoro per quanto attiene al regolamento di amministrazione e di contabilita'; b) delibera sul Piano spaziale nazionale, e relativi aggiornamenti, nonche' sulle attivita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d); c) delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione finanziario concernente l'anno successivo, nonche' in corso di gestione le correlative variazioni, ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e il conto economico-patrimoniale dell'anno precedente, da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante; d) delibera sui contratti di valore superiore ai 500 milioni di lire e sulle relative controversie; e) delibera sulla relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); f) svolge ogni altro compito, nel quadro delle finalita' istituzionali dell'ASI, non previsto nelle lettere precedenti, di cui abbia carico dal presidente. 8. Il consiglio di amministrazione e' regolarmente costituito con l'intervento di due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. In caso di parita' di voti, l'oggetto della delibera e' considerato respinto ma puo' essere riproposto. 9. In caso di gravi e persistenti inadempimenti che impediscano il regolare funzionamento dell'ASI, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, puo' sciogliere il consiglio di amministrazione, nominando un commissario di cui determina poteri e durata. 10. Il regolare funzionamento dell'ASI e' da ritenere in ogni caso compromesso quando l'Agenzia per due anni consecutivi denunzi a consuntivo un disavanzo. Il consiglio di amministrazione, che deve essere ricostituito entro tre mesi, provvede in via prioritaria a stabilire un piano finanziario da adottare per il riassorbimento del disavanzo di bilancio.