Art. 10. 
                    Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il consiglio di amministrazione e' composto: 
    a) dal presidente; 
    b) da otto membri, di  cui  quattro  esperti  nel  settore  delle
attivita' spaziali, due nelle attivita' economico-industriali, uno in
materia giuridico-amministrativa ed uno nel campo della  cooperazione
tecnologica internazionale. 
  2. I membri del consiglio  di  amministrazione  sono  nominati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro  degli  affari
esteri per quanto riguarda l'esperto  nel  campo  della  cooperazione
tecnologica internazionale. 
  3. I membri del  consiglio  di  amministrazione  durano  in  carica
cinque anni e possono essere confermati una sola volta. 
  4. In caso di assenza o  impedimento  del  presidente  le  relative
funzioni sono esercitate dal consigliere piu' anziano. 
  5. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o su
richiesta di almeno tre componenti del consiglio medesimo. 
  6. Le funzioni di segretario sono espletate dal direttore generale. 
  7. Il consiglio di amministrazione: 
    a) delibera i regolamenti,  da  sottoporre  all'approvazione  del
Ministro vigilante, concernenti lo  stato  giuridico  e  lo  speciale
trattamento  economico   del   personale,   l'organico   e   le   sue
modificazioni, l'organizzazione e il funzionamento  dell'ASI  nonche'
il regolamento di amministrazione e di contabilita', formulato  anche
in deroga alle norme sull'amministrazione e la contabilita'  generale
dello Stato. L'approvazione e' disposta con decreto del Ministro  per
il coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per
la funzione pubblica, per le rispettive competenze, e di concerto con
il  Ministro  del  tesoro  per  quanto  attiene  al  regolamento   di
amministrazione e di contabilita'; 
    b)  delibera   sul   Piano   spaziale   nazionale,   e   relativi
aggiornamenti, nonche'  sulle  attivita'  previste  dall'articolo  2,
comma 2, lettere b), c) e d); 
    c) delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno  il  bilancio  di
previsione finanziario  concernente  l'anno  successivo,  nonche'  in
corso di gestione le correlative variazioni, ed entro il 30 aprile di
ogni anno il bilancio consuntivo e  il  conto  economico-patrimoniale
dell'anno precedente, da sottoporre alla  approvazione  del  Ministro
vigilante; 
    d) delibera sui contratti di valore superiore ai 500  milioni  di
lire e sulle relative controversie; 
    e) delibera sulla relazione annuale di cui all'articolo 6,  comma
1, lettera a); 
    f)  svolge  ogni  altro  compito,  nel  quadro  delle   finalita'
istituzionali dell'ASI, non previsto nelle lettere precedenti, di cui
abbia carico dal presidente. 
  8. Il consiglio di amministrazione e' regolarmente  costituito  con
l'intervento di due terzi dei suoi componenti e le sue  deliberazioni
sono valide se approvate con un numero di  voti  che  rappresenti  la
maggioranza degli intervenuti. In caso di parita' di voti,  l'oggetto
della delibera e' considerato respinto ma puo' essere riproposto. 
  9. In caso di gravi e persistenti inadempimenti che impediscano  il
regolare funzionamento dell'ASI,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, puo'  sciogliere
il consiglio di amministrazione,  nominando  un  commissario  di  cui
determina poteri e durata. 
  10. Il regolare funzionamento dell'ASI e' da ritenere in ogni  caso
compromesso quando l'Agenzia  per  due  anni  consecutivi  denunzi  a
consuntivo un disavanzo. Il consiglio di  amministrazione,  che  deve
essere ricostituito entro tre mesi, provvede  in  via  prioritaria  a
stabilire un piano finanziario da adottare per il riassorbimento  del
disavanzo di bilancio.