Art. 16. Personale 1. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-scientifico e di quello altamente specializzato, nelle forme e nelle proporzioni stabilite dai commi 3 e 4, e' regolato da contratti a tempo determinato. 2. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo e del restante personale tecnico e' disciplinato in conformita' alla legge 29 marzo 1983, n. 93. 3. Il regolamento organico di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), provvede a determinare la dotazione organica complessiva dell'ASI, inizialmente fissata in 150 unita', ed all'individuazione dei contingenti ammessi alle singole qualifiche. 4. Lo stesso regolamento determina, nell'ambito della dotazione ivi stabilita e per non oltre 70 unita' iniziali, i criteri di assunzione a contratto di personale tecnico-scientifico e di quello altamente specializzato per la realizzazione di specifici programmi o progetti dell'ASI. Tali criteri dovranno favorire la mobilita' e la flessibile utilizzazione del personale, la sua qualificazione professionale nonche' l'inserimento nell'ASI di competenze altamente qualificate. Il contratto individuale di lavoro, che avra' durata non superiore a cinque anni, potra' essere rinnovato al fine di consentire la realizzazione dei programmi e di assicurare il mantenimento delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ASI. 5. L'ASI puo' utilizzare altresi', nell'ambito della dotazione organica, personale dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
Nota all'art. 16: La legge n. 93/1983 e' la legge-quadro sul pubblico impiego.