Art. 16. 
                              Personale 
 
  1. Il rapporto di lavoro del  personale  tecnico-scientifico  e  di
quello altamente  specializzato,  nelle  forme  e  nelle  proporzioni
stabilite dai  commi  3  e  4,  e'  regolato  da  contratti  a  tempo
determinato. 
  2. Il  rapporto  di  lavoro  del  personale  amministrativo  e  del
restante personale tecnico e' disciplinato in conformita' alla  legge
29 marzo 1983, n. 93. 
  3. Il regolamento organico di cui all'articolo 10, comma 7, lettera
a),  provvede  a  determinare  la  dotazione   organica   complessiva
dell'ASI, inizialmente fissata in 150 unita',  ed  all'individuazione
dei contingenti ammessi alle singole qualifiche. 
  4. Lo stesso regolamento determina, nell'ambito della dotazione ivi
stabilita e per non oltre 70 unita' iniziali, i criteri di assunzione
a contratto di personale tecnico-scientifico e  di  quello  altamente
specializzato per la realizzazione di specifici programmi o  progetti
dell'ASI. Tali criteri dovranno favorire la mobilita' e la flessibile
utilizzazione del  personale,  la  sua  qualificazione  professionale
nonche' l'inserimento nell'ASI di competenze  altamente  qualificate.
Il contratto individuale di lavoro, che avra' durata non superiore  a
cinque anni,  potra'  essere  rinnovato  al  fine  di  consentire  la
realizzazione dei programmi e di  assicurare  il  mantenimento  delle
competenze necessarie  allo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali
dell'ASI. 
  5. L'ASI puo'  utilizzare  altresi',  nell'ambito  della  dotazione
organica, personale dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con le
procedure previste dai rispettivi ordinamenti. 
 
          Nota all'art. 16:
             La  legge  n.  93/1983  e'  la legge-quadro sul pubblico
          impiego.