Art. 18. 
                          Norma finanziaria 
 
 1. Il contributo di cui al precedente articolo 15, comma 1,  lettera
a), e' determinato in lire 772 miliardi per l'anno finanziario  1988,
742 miliardi per l'anno finanziario 1989,  822  miliardi  per  l'anno
finanziario 1990. Per gli esercizi successivi, esso viene determinato
annualmente ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo  comma,  della
legge 22 dicembre 1984, n.  887.  A  tal  fine,  l'ASI  trasmette  al
Ministero del tesoro, entro il mese di luglio di  ciascun  anno,  uno
schema di bilancio di previsione. 
  2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 12 della legge 22
dicembre 1977, n. 951, e alla legge  9  giugno  1977,  n.  358,  sono
utilizzate a copertura del contributo di cui al comma 1. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 18:
             -   La  legge  n.  887/1984  (Legge  finanziaria  1985),
          all'art. 19,  quattordicesimo  comma,  cosi'  recita:  "Con
          effetto  dal  1› gennaio 1986, le disposizioni di legge che
          rinviano per la quantificazione  dello  stanziamento  annuo
          alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano
          di avere efficacia. La quantificazione predetta e' disposta
          su   base   triennale,   dalla   legge   finanziaria,   con
          aggiornamento   annuale   per   scorrimento.   Nelle   more
          dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno
          1986, il bilancio di previsione dello  Stato  afferente  lo
          stesso  anno considera, per le disposizioni di legge di cui
          al comma  precedente,  uno  stanziamento  non  superiore  a
          quello  iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985".
             - L'art. 12 della legge n. 951/1977 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio di previsione dello Stato)  prevede
          quanto segue:
             "Art.  12.  -  In  relazione all'andamento dei programmi
          spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388,
          la   spesa   per   l'attuazione  dei  programmi  stessi  e'
          autorizzata  annualmente  con  apposita   disposizione   da
          inserire nella legge di approvazione del bilancio".
             -  La legge n. 358/1977 concerne "Ratifica ed esecuzione
          della  convenzione  istitutiva  di  una  Agenzia   spaziale
          europea  (A.S.E.),  con  allegati,  firmata  a Parigi il 30
          maggio 1975".