Art. 19. Norma transitoria 1. Nella prima applicazione della presente legge, nei limiti della copertura della dotazione organica e delle rispettive qualifiche previste dal regolamento organico di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), il personale che presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il CNR per lo svolgimento dei compiti gia' affidatigli dal CIPE in materia spaziale puo' essere trasferito, a domanda, all'ASI oppure, nel caso di assegnazione di un contratto a tempo determinato, puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. 2. A tal fine, il consiglio di amministrazione dell'ASI ne delibera l'assunzione, previa valutazione dei requisiti. 3. La delibera di cui al comma 2 e' approvata con decreto del Ministro vigilante di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. 4. Al personale trasferito deve essere comunque assicurato il trattamento economico in godimento e mansioni non inferiori a quelle svolte presso il CNR. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI