Art. 19. 
                          Norma transitoria 
 
 1. Nella prima applicazione della presente legge, nei  limiti  della
copertura della dotazione  organica  e  delle  rispettive  qualifiche
previste dal regolamento organico di cui all'articolo  10,  comma  7,
lettera a), il personale che presta servizio alla data di entrata  in
vigore della presente legge presso il  CNR  per  lo  svolgimento  dei
compiti gia' affidatigli dal CIPE in  materia  spaziale  puo'  essere
trasferito, a domanda, all'ASI oppure, nel caso di assegnazione di un
contratto a tempo determinato, puo' essere collocato  in  aspettativa
senza assegni. 
  2. A tal fine, il consiglio di amministrazione dell'ASI ne delibera
l'assunzione, previa valutazione dei requisiti. 
  3. La delibera di cui al comma  2  e'  approvata  con  decreto  del
Ministro vigilante di concerto con i Ministri del  tesoro  e  per  la
funzione pubblica. 
  4. Al personale  trasferito  deve  essere  comunque  assicurato  il
trattamento economico in godimento e mansioni non inferiori a  quelle
svolte presso il CNR. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
   Data a Roma, addi' 30 maggio 1988 
 
                               COSSIGA 
 
                                  DE MITA, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI